Cassazione Penale, Sentenza n. 34797/2022 del 20/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 13/01/2022 (rigetto della richiesta di revoca o modifica della custodia cautelare in carcere nei suoi confronti per il reato di associazione di tipo mafioso ex art. 416-bis c.p., con aggravanti) e deduceva, in cassazione, due motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per presunta genericità dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello in relazione agli artt. 273, 274 e 275 c.p.p., sostenendo che la difesa non poteva essere più specifica dato il carattere sintetico dell'atto di rigetto; (2) violazione degli artt. 299 e 309 c.p.p., contestando l'inammissibilità per litispendenza del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di riesame, e sostenendo che la presentazione di istanza di revoca non è vietata durante il pendente ricorso per cassazione e che l'interrogatorio reso dall'indagato costituiva elemento di novità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'appello fosse generico perché si limitava a riproporre censure già rivolte al provvedimento cautelare originario e non specificava motivi attinenti all'ordinanza di rigetto impugnata. Quanto al secondo motivo, la Corte ha confermato il principio secondo cui, in assenza di nuovi elementi, è inammissibile chiedere la revoca della misura cautelare se il relativo provvedimento è già stato confermato in sede di riesame e tale conferma è oggetto di ricorso per cassazione pendente (situazione di litispendenza). L'interrogatorio indicato come nuovo non costituiva novità perché era già disponibile al momento della decisione del riesame. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Disciplina l'appello ex oficio; la Corte ha richiamato i limiti formali e di specificità richiesti per l'impugnazione dell'ordinanza di rigetto della revoca della custodia cautelare
art. 299 cod. proc. pen.
Norma che consente la richiesta di revoca o modifica della misura cautelare; la Corte ha valutato che l'ordinanza di rigetto era contestabile solo mediante motivi specifici e non con generiche riproposizioni delle censure originarie
art. 309 cod. proc. pen.
Regola il riesame della misura cautelare; la Corte ha ritenuto che il provvedimento di riesame già impugnato in Cassazione determina una situazione di litispendenza che, in assenza di nuovi elementi, preclude una nuova revoca
art. 416-bis cod. pen.
Delitto contestato al ricorrente (associazione di tipo mafioso); rilevanza nella valutazione delle esigenze cautelari
artt. 273, 274, 275 cod. proc. pen.
Norme sulle modalità e contenuto del motivo di appello; il ricorrente invocava la loro violazione per presunta impossibilità di una maggiore specificità, ma la Corte ha ritenuto che l'appello dovesse comunque essere specifico rispetto all'ordinanza impugnata
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richieste di enunciazione dei motivi in limiti necessari per la motivazione; la Corte ha ammesso che i motivi fossero enunciati nei limiti richiesti ma ne ha comunque rilevato la genericità rispetto all'atto impugnato
art. 23, comma 8, d.l. n. 127/2020
Norma procedurale richiamata per il deposito della requisitoria scritta del P.G. e per la trattazione senza intervento delle parti; richiamata per motivi di rito
art. 7, comma 1, d.l. n. 105/2021
Richiamata in relazione alla disciplina temporanea citata sul procedimento senza intervento delle parti
art. 616 c.p.p.
Prevede la condanna alle spese per il ricorso inammissibile; applicata per condannare il ricorrente anche al versamento alla Cassa delle ammende
Legge 23 giugno 2017, n. 103
Modifica normativa richiamata in relazione all'art. 616 c.p.p.; utilizzata per determinare la sanzione pecuniaria equilibrata
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla pronuncia
Massime di principio
- Un appello avverso il rigetto di una istanza di revoca/modifica della misura cautelare deve essere specifico rispetto all'ordinanza impugnata: non è sufficiente riproporre censure già rivolte al provvedimento cautelare originario.
- Per essere ammissibile, il ricorso cautelare deve contenere elementi di novità (fatti nuovi, prove sopravvenute) idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o a escludere esigenze cautelari; mere rinnovate contestazioni dei presupposti originali non bastano.
- Quando il provvedimento di riesame che ha confermato la misura è oggetto di ricorso per cassazione pendente, la presentazione di una nuova istanza di revoca è inammissibile in assenza di nuovi elementi; la litispendenza cautelare preclude la riproposizione della stessa questione.
- Un atto processuale (es. interrogatorio) non costituisce elemento nuovo se era già disponibile all'organo che ha deciso il riesame; la prova della sopravvenienza e della non disponibilità precedente è essenziale per far valere la novità.
- Rischio sanzionatorio: impugnazioni generiche o manifestamente infondate possono comportare condanne alle spese e somme alla Cassa delle ammende; è quindi opportuno valutare con attenzione se esistono elementi nuovi prima di proporre un nuovo ricorso.
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