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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34797/2022 del 20/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 13/01/2022 (rigetto della richiesta di revoca o modifica della custodia cautelare in carcere nei suoi confronti per il reato di associazione di tipo mafioso ex art. 416-bis c.p., con aggravanti) e deduceva, in cassazione, due motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per presunta genericità dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello in relazione agli artt. 273, 274 e 275 c.p.p., sostenendo che la difesa non poteva essere più specifica dato il carattere sintetico dell'atto di rigetto; (2) violazione degli artt. 299 e 309 c.p.p., contestando l'inammissibilità per litispendenza del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di riesame, e sostenendo che la presentazione di istanza di revoca non è vietata durante il pendente ricorso per cassazione e che l'interrogatorio reso dall'indagato costituiva elemento di novità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'appello fosse generico perché si limitava a riproporre censure già rivolte al provvedimento cautelare originario e non specificava motivi attinenti all'ordinanza di rigetto impugnata. Quanto al secondo motivo, la Corte ha confermato il principio secondo cui, in assenza di nuovi elementi, è inammissibile chiedere la revoca della misura cautelare se il relativo provvedimento è già stato confermato in sede di riesame e tale conferma è oggetto di ricorso per cassazione pendente (situazione di litispendenza). L'interrogatorio indicato come nuovo non costituiva novità perché era già disponibile al momento della decisione del riesame. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Disciplina l'appello ex oficio; la Corte ha richiamato i limiti formali e di specificità richiesti per l'impugnazione dell'ordinanza di rigetto della revoca della custodia cautelare

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Norma che consente la richiesta di revoca o modifica della misura cautelare; la Corte ha valutato che l'ordinanza di rigetto era contestabile solo mediante motivi specifici e non con generiche riproposizioni delle censure originarie

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Regola il riesame della misura cautelare; la Corte ha ritenuto che il provvedimento di riesame già impugnato in Cassazione determina una situazione di litispendenza che, in assenza di nuovi elementi, preclude una nuova revoca

  • art. 416-bis cod. pen.

    Delitto contestato al ricorrente (associazione di tipo mafioso); rilevanza nella valutazione delle esigenze cautelari

  • artt. 273, 274, 275 cod. proc. pen.

    Norme sulle modalità e contenuto del motivo di appello; il ricorrente invocava la loro violazione per presunta impossibilità di una maggiore specificità, ma la Corte ha ritenuto che l'appello dovesse comunque essere specifico rispetto all'ordinanza impugnata

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richieste di enunciazione dei motivi in limiti necessari per la motivazione; la Corte ha ammesso che i motivi fossero enunciati nei limiti richiesti ma ne ha comunque rilevato la genericità rispetto all'atto impugnato

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 127/2020

    Norma procedurale richiamata per il deposito della requisitoria scritta del P.G. e per la trattazione senza intervento delle parti; richiamata per motivi di rito

  • art. 7, comma 1, d.l. n. 105/2021

    Richiamata in relazione alla disciplina temporanea citata sul procedimento senza intervento delle parti

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese per il ricorso inammissibile; applicata per condannare il ricorrente anche al versamento alla Cassa delle ammende

  • Legge 23 giugno 2017, n. 103

    Modifica normativa richiamata in relazione all'art. 616 c.p.p.; utilizzata per determinare la sanzione pecuniaria equilibrata

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla pronuncia

Massime di principio

  • Un appello avverso il rigetto di una istanza di revoca/modifica della misura cautelare deve essere specifico rispetto all'ordinanza impugnata: non è sufficiente riproporre censure già rivolte al provvedimento cautelare originario.
  • Per essere ammissibile, il ricorso cautelare deve contenere elementi di novità (fatti nuovi, prove sopravvenute) idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o a escludere esigenze cautelari; mere rinnovate contestazioni dei presupposti originali non bastano.
  • Quando il provvedimento di riesame che ha confermato la misura è oggetto di ricorso per cassazione pendente, la presentazione di una nuova istanza di revoca è inammissibile in assenza di nuovi elementi; la litispendenza cautelare preclude la riproposizione della stessa questione.
  • Un atto processuale (es. interrogatorio) non costituisce elemento nuovo se era già disponibile all'organo che ha deciso il riesame; la prova della sopravvenienza e della non disponibilità precedente è essenziale per far valere la novità.
  • Rischio sanzionatorio: impugnazioni generiche o manifestamente infondate possono comportare condanne alle spese e somme alla Cassa delle ammende; è quindi opportuno valutare con attenzione se esistono elementi nuovi prima di proporre un nuovo ricorso.

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