Cassazione Penale, Ordinanza n. 14048/2025 del 09/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di appello aveva dato atto della rinuncia a tutti i motivi di impugnazione e aveva applicato all'imputata la pena concordata ex art. 599-bis c.p.p. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo due censure: la asserita carenza di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto che tali doglianze investissero profili non deducibili in sede di legittimità contro una decisione resa a seguito di concordato in appello, perché attinenti a motivi già rinunciati e alla determinazione della sanzione oggetto dell'accordo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ricordato che, nel concordato in appello, sono deducibili in cassazione solo vizi relativi alla formazione della volontà di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero e alla difformità della decisione del giudice rispetto al contenuto concordato; sono invece inammissibili le doglianze su motivi rinunciati, sulla mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e sui vizi della determinazione della pena che non si traducano in illegalità della sanzione. Poiché il ricorso articolava censure non consentite, è stata disposta anche la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
disciplina il concordato in appello; avverso la sentenza emessa ai sensi di tale norma è ammissibile il ricorso per cassazione solo per vizi inerenti alla formazione del consenso o alla difformità del decisum rispetto all'accordo, non per censure su motivi rinunciati o sulla pena concordata, salvo illegalità della sanzione.
art. 129 c.p.p.
la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento non è deducibile come motivo di ricorso contro una sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. quando si contesti il merito di motivi rinunciati.
art. 616 c.p.p.
in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente.
Massime di principio
- Nel giudizio celebrato a seguito di concordato in appello, il ricorso per cassazione è circoscritto ai soli vizi che incidono sulla validità dell'accordo processuale o sulla corrispondenza tra accordo e decisione del giudice.
- Sono inammissibili le doglianze che ripropongono motivi di appello ai quali la parte abbia rinunciato, poiché il concordato comporta l'accettazione del perimetro decisorio concordato.
- La censura sulla determinazione della pena è deducibile in cassazione solo se la sanzione sia illegale, cioè fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge; non è sufficiente contestarne l'opportunità o la congruità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ex lege, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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