Sentenza del 24/03/2017 n. 2360 - Comm. Trib. Prov. Milano
IVA - Fattura irregolare - Committente - Obbligo di regolarizzazione fattura - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato affermato che il cessionario o committente non può limitarsi a ricevere la fattura irregolare, ma deve provvedere alla regolarizzazione dell'operazione secondo le procedure previste dalla disciplina IVA. L'obbligo sussiste indipendentemente dal fatto che l'irregolarità sia stata commessa dall'altro contraente.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'obbligo del cessionario o committente, che agisce nell'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, di regolarizzare una fattura ricevuta dall'altro contraente quando essa risulti irregolare. La contestazione verte sull'esistenza e sull'estensione di tale obbligo anche quando l'irregolarità deriva dal comportamento del cedente o prestatore.
Norme richiamate
Disciplina IVA sulla regolarizzazione delle fatture irregolari
Il soggetto passivo che riceve una fattura irregolare deve attivarsi per correggere la violazione, tramite la procedura di regolarizzazione prevista dalla normativa IVA, così da assicurare la corretta liquidazione dell'imposta.
Massime di principio
- Il cessionario o committente soggetto passivo IVA deve verificare la regolarità formale e sostanziale delle fatture ricevute.
- Quando una fattura è irregolare, l'obbligo di regolarizzazione può gravare anche sul destinatario della fattura, non soltanto sul cedente o prestatore che l'ha emessa.
- La responsabilità del cessionario o committente è autonoma rispetto alla responsabilità dell'emittente: l'errore del fornitore non esonera automaticamente il destinatario dagli adempimenti IVA.
- In presenza di irregolarità, il soggetto passivo deve intervenire tempestivamente con gli strumenti previsti dalla legge e conservare la documentazione che dimostri l'avvenuta regolarizzazione.
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