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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15267/2024 del 31/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

Un avvocato già dipendente dell'INPS e in pensione ha impugnato, dinanzi al giudice amministrativo, i provvedimenti con cui l'INPS aveva avviato dal 1 ottobre 2019 il recupero di somme ritenute indebitamente percepite, mediante trattenuta diretta su un quinto della pensione. Le somme contestate derivavano dall'inclusione, nella base di calcolo dell'indennità di fine rapporto, della quota degli onorari professionali percepiti durante il rapporto di lavoro. La vicenda ha avuto un iter processuale complesso: il TAR aveva dapprima declinato la giurisdizione in favore del giudice ordinario; il Consiglio di Stato aveva poi affermato la giurisdizione amministrativa; successivamente, in un diverso segmento del giudizio, il TAR aveva convertito il rito da esecuzione ad annullamento/accertamento, riservando però ogni valutazione, compresa quella sulla giurisdizione. Il ricorrente per cassazione ha dedotto: 1) la violazione del giudicato implicito sulla giurisdizione, sostenendo che l'INPS non avesse impugnato la precedente decisione di merito del TAR e che, quindi, si fosse formato un giudicato sulla giurisdizione amministrativa; 2) la violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, perché il Consiglio di Stato avrebbe pronunciato sulla giurisdizione senza che ciò fosse stato richiesto; 3) l'omesso esame della domanda subordinata di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001, come interpretato estensivamente dalle Sezioni Unite, in rapporto agli artt. 3, 25, 103, comma 1, e 113 Cost.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo che non si fosse formato alcun giudicato implicito sulla giurisdizione: la sentenza parziale del TAR, nel convertire il rito e nel rigettare la domanda ex art. 112 c.p.a., aveva lasciato impregiudicata la verifica della giurisdizione nella fase successiva. Di conseguenza, il Consiglio di Stato non era vincolato da alcun giudicato e poteva declinare la giurisdizione. I secondi due motivi sono stati dichiarati inammissibili perché attengono a vizi processuali interni alla giurisdizione amministrativa (ultrapetizione e omesso esame di fatto decisivo), non deducibili come motivi inerenti alla giurisdizione davanti alla Corte di cassazione. La Corte ha quindi confermato la giurisdizione del giudice ordinario, rigettando il ricorso, compensando le spese e dando atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c.

    La violazione del giudicato interno sulla giurisdizione può essere denunciata come motivo inerente alla giurisdizione, perché incide sulla possibilità stessa per il giudice speciale di pronunciare sulla giurisdizione.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è richiamato dal ricorrente, ma la Corte ne esclude la deducibilità in questa sede quando riguarda profili interni alla giurisdizione del giudice speciale.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di ultrapetizione non integra, nel caso concreto, un motivo inerente alla giurisdizione, poiché attiene al modo di esercizio del potere decisorio del giudice amministrativo.

  • art. 346 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che la mera riproposizione della questione non fosse sufficiente a evitare il giudicato; la Corte però nega che, nella specie, si fosse formato il giudicato sulla giurisdizione.

  • art. 111 Cost.

    È la base costituzionale del ricorso per cassazione contro le decisioni del Consiglio di Stato per motivi inerenti alla giurisdizione.

  • art. 362, comma 1, c.p.c.

    Attribuisce alle Sezioni Unite il sindacato sulle decisioni del giudice speciale nei limiti dei motivi inerenti alla giurisdizione.

  • art. 112 c.p.a.

    La domanda di nullità per violazione del giudicato amministrativo è stata rigettata dal TAR nella sentenza parziale, con conseguente conversione del rito.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È il parametro per il contributo unificato richiamato in relazione all'ulteriore importo dovuto.

  • art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001

    È evocato dal ricorrente nella prospettiva della questione di legittimità costituzionale, ma la Corte non affronta il merito della questione perché la censura viene dichiarata inammissibile.

  • artt. 3, 25, 103, comma 1, e 113 Cost.

    Sono i parametri costituzionali richiamati dal ricorrente a sostegno della questione di legittimità costituzionale prospettata in via subordinata.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso una sentenza del Consiglio di Stato è ammissibile quando si deduca la violazione delle regole sulla formazione del giudicato interno sulla giurisdizione, perché tale censura attiene ai motivi inerenti alla giurisdizione.
  • Non si forma giudicato implicito sulla giurisdizione quando il giudice di primo grado, nel riqualificare o convertire il rito, rinvii espressamente a un successivo esame della questione di giurisdizione o la lasci impregiudicata.
  • Il sindacato della Corte di cassazione sui provvedimenti del giudice speciale si arresta ai limiti esterni della giurisdizione; non sono deducibili come motivi inerenti alla giurisdizione i vizi processuali interni, quali ultrapetizione o omessa pronuncia, che attengono al modo di esercizio della giurisdizione stessa.
  • La mancata impugnazione di una statuizione non comporta necessariamente giudicato sulla giurisdizione se il contenuto complessivo della decisione mostra che la relativa questione è stata riservata a un momento processuale successivo.
  • Quando la Corte rigetta il ricorso, può disporre la compensazione delle spese in presenza di particolare complessità della vicenda processuale e dare atto dell'ulteriore contributo unificato ove ne ricorrano i presupposti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizioneContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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