Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 714/2026 - Firenze, Sezione 3

per l'annullamento - del provvedimento di inefficacia della S.C.I.A. e ordine di ripristino comunicato a mezzo PEC dal Comune di Lucca al Geom. marino Lippi in data in data 14.04.2021; - della nota di riscontro alla richiesta di annullamento del provvedimento indicato alla precedente lettera “A” inviata dal Comune di Lucca a mezzo PEC in data 10.06.2021.

Giustizia amministrativa202100792

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di inefficacia della SCIA in sanatoria relativa a una tettoia e ordine di ripristino, nonché successivo rigetto dell’istanza di autotutela

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva presentato una SCIA in sanatoria ai sensi dell’art. 209 della legge regionale Toscana n. 65/2014 per regolarizzare una tettoia realizzata a servizio della propria abitazione, costituita da pilastri in muratura e legno e da una struttura lignea inclinata con copertura, posta sulla pavimentazione esistente. Il Comune di Lucca ha dichiarato inefficace la SCIA e ordinato il ripristino, ritenendo che la tettoia, per caratteristiche di stabilità, consistenza e immobilizzazione al suolo, fosse rilevante ai fini delle distanze tra fabbricati e non rispettasse le distanze prescritte dall’art. 9 del d.m. n. 1444/1968 e dall’art. 93 del regolamento edilizio comunale, con riferimento a edifici limitrofi dotati di pareti finestrate. La ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell’art. 93 del regolamento edilizio comunale e dell’art. 97 Cost., sostenendo che la tettoia, avendo altezza al colmo non superiore a 2,70 metri, rientrasse tra i corpi costituenti superficie accessoria non computabili ai fini delle distanze. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 209, 145, 146 e 147 della legge regionale Toscana n. 65/2014 e degli artt. 19 e 21-nonies della legge n. 241/1990, sostenendo la tardività del provvedimento comunale, adottato oltre il termine di trenta giorni.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che l’art. 9 del d.m. n. 1444/1968 costituisca disciplina statale inderogabile in materia di distanze tra fabbricati, prevalente sulle disposizioni comunali eventualmente difformi, in quanto posta a tutela di esigenze igienico-sanitarie e avente valore di legge. Una tettoia stabilmente infissa al suolo è rilevante ai fini del rispetto delle distanze tra costruzioni. Il richiamo all’art. 93 del regolamento edilizio comunale è stato comunque ritenuto coerente, poiché tale disposizione rinvia espressamente alle distanze stabilite dall’art. 9 del d.m. n. 1444/1968 e alle successive norme modificative o sostitutive. Quanto al secondo motivo, il TAR ha ritenuto non tardivo il provvedimento del 14 aprile 2021, poiché la richiesta di precisazioni e di conformazione del 3 marzo 2021, finalizzata al completamento dell’istruttoria e seguita dal deposito della documentazione richiesta, aveva interrotto il termine di consolidamento della SCIA previsto dall’art. 145, comma 8, della legge regionale Toscana n. 65/2014. Il provvedimento di non sanabilità e di ripristino è stato pertanto adottato nei termini. Le spese di lite sono state compensate per la particolarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 9 d.m. n. 1444/1968

    La disciplina statale sulle distanze tra fabbricati è inderogabile e prevale sulle disposizioni comunali difformi; le tettoie stabilmente infisse al suolo rilevano ai fini del rispetto delle distanze.

  • art. 41-quinquies l. n. 1150/1942

    Costituisce la norma primaria in base alla quale sono state emanate le previsioni del d.m. n. 1444/1968, alle quali è riconosciuto valore di legge.

  • art. 93 Regolamento edilizio del Comune di Lucca

    a) non si tiene conto né dei muri di cinta, come definiti dall'art. 878 C.C., né dei corpi costituenti superficie accessoria con altezza, al colmo della copertura, inferiore a m. 2,70, rispetto alla quota del piano di campagna

    La disposizione comunale deve essere letta in coordinamento con il rinvio all’art. 9 del d.m. n. 1444/1968 e non può derogare alla disciplina statale inderogabile sulle distanze.

  • art. 19 l. n. 241/1990

    Consente l’esercizio dei poteri di controllo sulla SCIA; nel caso esaminato, la questione della tempestività è stata valutata alla luce della disciplina regionale.

  • art. 21-nonies l. n. 241/1990

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla pretesa tardività dell’intervento comunale, ma non posto dal TAR a fondamento dell’accoglimento della censura.

  • art. 145, comma 8, l.r. Toscana n. 65/2014

    Il termine di consolidamento della SCIA può essere interrotto dalla richiesta comunale di precisazioni e conformazione necessaria al completamento dell’attività di verifica.

  • art. 209 l.r. Toscana n. 65/2014

    Disciplina la SCIA in sanatoria utilizzata per chiedere la regolarizzazione della tettoia.

  • art. 146 l.r. Toscana n. 65/2014

    Richiamato tra le norme dedotte dalla ricorrente sulla disciplina regionale della SCIA in sanatoria.

  • art. 147 l.r. Toscana n. 65/2014

    Richiamato tra le norme dedotte dalla ricorrente sulla disciplina regionale della SCIA in sanatoria.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità, senza incidere sull’esito del giudizio.

Massime di principio

  • Le distanze tra fabbricati previste dall’art. 9 del d.m. n. 1444/1968 hanno carattere inderogabile e prevalgono sulle disposizioni dei regolamenti edilizi comunali eventualmente difformi, poiché tutelano esigenze pubblicistiche di igiene e sicurezza.
  • Una tettoia che presenti caratteri di stabilità, consistenza e immobilizzazione al suolo costituisce costruzione rilevante ai fini del rispetto delle distanze tra fabbricati, anche quando sia realizzata a servizio di un edificio residenziale.
  • Il regolamento edilizio comunale deve essere interpretato in modo conforme alla disciplina statale inderogabile sulle distanze: eventuali esclusioni dal computo delle superfici accessorie non possono consentire una deroga all’art. 9 del d.m. n. 1444/1968.
  • La richiesta dell’amministrazione di precisazioni, integrazioni o conformazione, quando sia necessaria per completare la verifica della regolarità dell’intervento segnalato, interrompe il termine di consolidamento della SCIA previsto dalla normativa regionale applicabile.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziDistanze, altezze e volumiSCIA e liberalizzazioniTermini del procedimento e silenzio
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativo
IstitutiPrimato del diritto UE e disapplicazionePrincipio di legalità e tipicitàTermini del procedimentoEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.