Cassazione Penale, Sentenza n. 18083/2023 del 02/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva applicato la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di residenza per il reato di cui all'art. 610 c.p. (violenza privata). Il ricorrente ha dedotto carenza dei gravi indizi di colpevolezza (sostenendo che le dichiarazioni della persona offesa fossero generiche e non circostanziate) e insufficiente motivazione circa la sussistenza delle esigenze cautelari, lamentando una presunta contraddizione del Tribunale nell'affermare l'esigenza cautelare pur escludendo un contesto di criminalità organizzata e senza tener conto della vetustà dei precedenti penali a suo carico.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le censure fossero generiche e mirassero a sindacare il merito delle valutazioni di fatto del Tribunale e del giudice del riesame, attività non consentita in sede di legittimità. La Corte ha ritenuto invece che il Tribunale avesse adeguatamente motivato la sussistenza dei gravi indizi, anche alla luce del riscontro delle dichiarazioni della persona offesa con quelle di una testimone (Colella Letizia), e avesse correttamente motivato il pericolo di reiterazione del reato, desumendolo da precedenti penali reiterati, specifici e recenti e dalla pendenza di altro procedimento rilevante. Conseguentemente, è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 610 cod. pen.
Norma applicata al fatto oggetto del provvedimento: si tratta dell'ipotesi di violenza privata; la Corte non discute la qualificazione giuridica del reato ma valuta la congruità degli indizi a carico dell'indagato.
art. 606 cod. proc. pen.
Richiamato nel senso che il ricorso deve specificare i vizi di motivazione e di diritto; la Corte ricorda che le censure generiche che mirano a sindacare il merito delle valutazioni probatorie sono inammissibili ai sensi di tale articolo.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la conseguenza della declaratoria di inammissibilità: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
Massime di principio
- In Cassazione non è consentito un sindacato libero e generale sulle valutazioni di fatto e sul "peso" degli indizi: le censure devono rilevare violazioni di legge, travisamenti di prova o vizi di manifesta illogicità nella motivazione.
- La congruità della motivazione del giudice del riesame va valutata alla luce dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative: se il Tribunale riscontra dichiarazioni concordanti e fornisce collegamenti logici tra fatti, indizi e esigenze cautelari, la decisione difficilmente sarà cassabile per mera insufficienza probatoria.
- Le esigenze cautelari (es. pericolo di reiterazione) possono essere fondate anche al di fuori di contesti di criminalità organizzata, quando emergono precedenti specifici, reiterati o recenti e la pendenza di ulteriori procedimenti che denotino pericolosità.
- Le impugnazioni che si limitano a contestare la genericità delle dichiarazioni della persona offesa senza indicare in che modo ciò configuri un vizio specifico di motivazione o un travisamento probatorio sono, di norma, inammissibili.
- La declaratoria di inammissibilità comporta spesso per il ricorrente l'addebito delle spese processuali e l'irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall'ordinamento (art. 616 c.p.p.); pertanto, valutare realisticamente le possibilità di successo in Cassazione è essenziale prima di proporre ricorso.
Testo integrale
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