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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28383/2025 del 04/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica accusa)

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del tribunale che aveva rigettato la richiesta di revoca dell'ordine di demolizione relativo a un manufatto abusivo. In sede di legittimità sostenevano, in sostanza, che l'esecuzione della demolizione avrebbe comportato rischi per terzi e per i condannati, e che il giudice di merito avrebbe omesso di considerare tali profili ai fini della verifica del principio di proporzionalità. La Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché meramente valutativa e, soprattutto, perché non superava il rilievo del giudice secondo cui l'impossibilità tecnica di demolire senza danneggiare la parte lecita dell'immobile non è rilevante quando dipende da causa imputabile al condannato. Ha inoltre osservato che la deduzione difensiva era generica e che il tema della proporzionalità, alla luce della giurisprudenza convenzionale e di legittimità richiamata, riguarda primariamente l'interesse pubblico alla tutela del territorio in rapporto alla posizione dell'autore/proprietario dell'abuso, non già pregiudizi lamentati in modo generico da terzi estranei alla proprietà.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha quindi confermato il rigetto della richiesta di revoca dell'ordine di demolizione dell'opera abusiva, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p. e ha disposto il versamento di euro 3.000,00 ciascuno alla Cassa delle Ammende, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000 e l'assenza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 616 cod. proc. pen.

    in caso di inammissibilità del ricorso, i ricorrenti sono condannati alle spese processuali e, in difetto di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende

  • Costituzione, art. 111

    non citato espressamente, ma il controllo di legittimità resta circoscritto a censure non meramente valutative; il testo richiama inoltre la giurisprudenza convenzionale sulla proporzionalità

  • art. 8 CEDU

    il principio di proporzionalità nell'esecuzione dell'ordine di demolizione opera, secondo la giurisprudenza richiamata, soprattutto in relazione all'abitazione della persona e con garanzie procedurali

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità avverso il rigetto della revoca dell'ordine di demolizione, sono inammissibili le doglianze che si risolvano in una mera rivalutazione del merito o in affermazioni generiche non supportate da specifiche allegazioni e prove.
  • L'impossibilità tecnica di demolire un manufatto abusivo senza incidere sulla parte lecita del fabbricato non è, di per sé, ostativa all'esecuzione dell'ordine quando tale situazione derivi da una causa imputabile al condannato.
  • La verifica del principio di proporzionalità in materia di demolizione di opere abusive ha come asse centrale il rapporto tra interesse pubblico alla tutela del territorio e posizione dell'autore o proprietario dell'abuso; il pregiudizio lamentato da terzi estranei alla proprietà, specie se dedotto in modo generico, non è idoneo a paralizzare l'ordine.
  • I parametri elaborati dalla giurisprudenza convenzionale sulla proporzionalità riguardano soprattutto l'immobile adibito ad abitazione e implicano garanzie procedurali, quali la possibilità di agire davanti a un giudice indipendente, il tempo disponibile per regolarizzare la situazione o trovare soluzioni alternative e la considerazione delle condizioni personali rilevanti.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile senza elementi per escludere la colpa del ricorrente nella sua determinazione, il giudice dispone la condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle Ammende.

Come è indicizzato

MaterieAbuso edilizioImpugnazioni
RamiReati ediliziProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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