Sentenza del 12/10/2016 n. 20524 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I Comuni avevano chiesto il rimborso della tassa governativa sulle concessioni applicata agli abbonamenti di telefonia mobile intestati agli enti. La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso contro il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione e la Commissione Tributaria Regionale aveva confermato la decisione, ritenendo che l'abrogazione dell'art. 318 del D.P.R. n. 156/1973 avesse eliminato il presupposto della tassa prevista dall'art. 21 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 641/1972. La CTR aveva inoltre ritenuto che i Comuni, perseguendo finalità di interesse pubblico, fossero comunque esenti. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza sostenendo sia la perdurante applicabilità della tassa, sia l'inesistenza di un'esenzione per gli enti locali.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della CTR e deciso la causa nel merito, respingendo il ricorso originario dei Comuni contro il silenzio-rifiuto al rimborso. La Corte ha stabilito che l'abrogazione dell'art. 318 del D.P.R. n. 156/1973 non ha eliminato la tassa, poiché il relativo presupposto è rinvenibile nell'art. 160 del D.Lgs. n. 259/2003. Ha inoltre escluso che i Comuni possano beneficiare dell'esenzione prevista per l'Amministrazione dello Stato. Le spese di tutti i gradi sono state compensate in ragione del recente consolidamento dell'orientamento giurisprudenziale.
Norme richiamate
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, art. 21 della Tariffa allegata
Tassa sulla licenza o sul documento sostitutivo per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre di comunicazione
La disposizione continua a fondare l'applicazione della tassa governativa agli abbonamenti di telefonia mobile, anche dopo l'abrogazione della precedente disciplina sulle licenze.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, art. 13-bis, comma 1
Esenzione a favore dell'Amministrazione dello Stato
L'esenzione è un'agevolazione fiscale di stretta interpretazione e non può essere estesa automaticamente agli enti locali.
D.P.R. 28 marzo 1973, n. 156, art. 318
La sua abrogazione da parte del D.Lgs. n. 259/2003 non ha fatto venir meno il presupposto della tassa governativa.
D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, art. 160
La disciplina dell'autorizzazione generale e dell'utilizzo delle stazioni radioelettriche costituisce il nuovo riferimento normativo per il presupposto della tassa sugli abbonamenti di telefonia mobile.
D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, art. 218, comma 1, lettera s)
L'abrogazione dell'art. 318 del D.P.R. n. 156/1973 non comporta l'abrogazione implicita dell'art. 21 della Tariffa del D.P.R. n. 641/1972.
D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, art. 219
Dalla liberalizzazione del sistema delle comunicazioni non possono derivare nuovi o maggiori oneri per lo Stato
La liberalizzazione non può essere interpretata come causa di riduzione degli introiti fiscali precedentemente riscossi.
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 1, comma 2
Non prevede una generalizzata assimilazione tra Stato ed enti locali; l'estensione di un'esenzione richiede una specifica previsione legislativa.
D.L. 28 gennaio 2014, n. 4, art. 2, comma 4, convertito dalla L. 28 marzo 2014, n. 50
La nozione di stazioni radioelettriche comprende anche il servizio radiomobile terrestre di comunicazione, confermando l'applicabilità della disciplina ai telefoni cellulari.
Direttiva 2002/20/CE
La disciplina nazionale della telefonia mobile si inserisce nel quadro europeo delle autorizzazioni e non impedisce l'applicazione della tassa governativa.
Massime di principio
- L'abrogazione di una norma che disciplina una licenza o un documento amministrativo non elimina automaticamente una tassa collegata a quel titolo, se la relativa disciplina è stata sostanzialmente riprodotta o sostituita da una normativa successiva.
- Per verificare la debenza di una tassa occorre individuare il presupposto sostanziale dell'imposizione e il suo attuale riferimento normativo, non limitarsi alla sopravvivenza formale della norma originaria.
- Le esenzioni fiscali sono di stretta interpretazione: un'agevolazione riconosciuta allo Stato non si estende automaticamente a Comuni o altri enti pubblici, salvo una precisa previsione legislativa.
- Il perseguimento di finalità pubbliche da parte di un ente locale, da solo, non costituisce titolo sufficiente per ottenere l'esenzione da un tributo statale.
- In presenza di un orientamento consolidato della Corte di cassazione, le richieste di rimborso fondate sull'asserita abrogazione della tassa sugli abbonamenti cellulari hanno esito sfavorevole, anche quando il contribuente è un ente pubblico locale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 12 ott 2016Sentenza del 12/10/2016 n. 20497 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 12 ott 2016Sentenza del 12/10/2016 n. 20498 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 12 ott 2016Sentenza del 12/10/2016 n. 20506 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 12 ott 2016Sentenza del 12/10/2016 n. 20511 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 12 ott 2016Sentenza del 12/10/2016 n. 20514 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 12 ott 2016Sentenza del 12/10/2016 n. 20519 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →