Cassazione Penale, Sentenza n. 38024/2023 del 18/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 648 cod. pen.; unico motivo dedotto: violazione di legge per presunta mancata considerazione, da parte della Corte di appello, delle conclusioni scritte con le quali era stata richiesta l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendolo manifestamente infondato. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse motivato adeguatamente le caratteristiche del fatto (inserimento del ricorrente in circuiti criminali, volontà di trarre consistente vantaggio dall'uso del bene ricettato, non episodicità della condotta anche alla luce di plurimi precedenti) e che tali accertamenti siano incompatibili con i presupposti per l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen.
Norma che disciplina il reato di ricettazione; la sentenza conferma la qualificazione del fatto alla luce di questa disposizione
art. 131-bis cod. pen.
Norma che prevede l'applicazione di una particolare causa di diminuzione/beneficio (circostanza attenuante/condizione di minor gravità) a determinate condizioni; la Corte ha ritenuto che i presupposti per il suo riconoscimento non sussistessero per via dell'inserimento in circuiti criminali, della volontà di trarre consistente vantaggio e della non episodicità
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale che limita la motivazione di cassazione ai punti strettamente necessari; la Corte ha riportato il motivo nei limiti di tale disposizione
Massime di principio
- Se la Corte d'appello fornisce motivazione dettagliata sui fatti che evidenziano inserimento in circuiti criminali, profittabilità e non episodicità, è molto difficile ottenere in cassazione una rivalutazione di tali emergenze fattuali.
- La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. richiede che ricorrente dimostri l'esistenza dei presupposti legislativi (es. natura non abituale del comportamento, assenza di organizzazione criminale, limitato vantaggio), altrimenti la richiesta può essere implicitamente rigettata per incompatibilità con gli accertamenti di merito.
- In cassazione non è sufficiente dissentire dalla valutazione dei giudici di merito: il ricorso deve indicare vizi di diritto o vizi logico-giuridici nella motivazione, non una mera diversa valutazione probatoria.
- L'avvocato che intende ottenere l'applicazione di benefici di legge deve porre con chiarezza e documentazione la questione già in sede di merito e di appello, contestando puntualmente gli elementi di fatto portati a fondamento del rigetto.
- In caso di inammissibilità del ricorso o rigetto per manifesta infondatezza, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 18 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 37989/2023 del 18/09/2023
- Sentenza penale · 18 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 37992/2023 del 18/09/2023
- Sentenza penale · 18 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 37993/2023 del 18/09/2023
- Sentenza penale · 18 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 37994/2023 del 18/09/2023
- Sentenza penale · 18 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 37995/2023 del 18/09/2023
- Sentenza penale · 18 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 37997/2023 del 18/09/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →