Cassazione Civile, Ordinanza n. 25564/2024 del 24/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento per Ires, Irap e Iva 2007 emesso a seguito di pvc della Guardia di Finanza. L’Ufficio aveva contestato: (1) maggiori ricavi non dichiarati su diciotto cessioni di autocaravan, ritenendo che il prezzo effettivamente incassato fosse superiore a quello fatturato, in base a proposte d’ordine e contratti di finanziamento; (2) costi di manutenzione e riparazione di veicoli già ceduti, ritenuti indeducibili e indetraibili per difetto di certezza e inerenza, in relazione a nove fatture; (3) sanzioni per omessa/doppia registrazione di acquisti intracomunitari. La CTR aveva accolto solo in parte l’appello della contribuente: aveva ritenuto congrue altre due fatture di vendita, aveva annullato la ripresa Iva sui lavori di garanzia sui veicoli venduti, e aveva confermato le sanzioni per la violazione degli obblighi di registrazione. Con il ricorso per cassazione la società deduceva: omesso esame di fatti decisivi e omessa valutazione della documentazione a sostegno della corrispondenza tra prezzi fatturati e corrispettivi effettivi; nullità per violazione dell’art. 116 c.p.c. per mancata valutazione delle prove; omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla deducibilità, ai fini Ires e Irap, dei costi di manutenzione in garanzia; violazione dell’art. 109 TUIR per avere ritenuto indeducibili costi che, secondo la ricorrente, erano inerenti a prestazioni di garanzia; violazione delle norme sanzionatorie IVA per reverse charge, invocando anche lo ius superveniens e il favor rei, sostenendo che la violazione fosse solo formale e non sostanziale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i primi due motivi, ritenendo che essi mirassero a una rivalutazione del materiale probatorio e non denunciassero un omesso esame di un fatto storico decisivo nei limiti dell’art. 360, n. 5 c.p.c., né una vera violazione dell’art. 116 c.p.c. Il terzo motivo è stato accolto perché la CTR aveva omesso di pronunciare sulla dedotta illegittimità della ripresa ai fini Ires e Irap dei costi relativi alle medesime nove fatture, limitandosi ad annullare la ripresa Iva. Il quarto motivo è stato assorbito. Il quinto motivo è stato accolto nei limiti indicati in motivazione: la CTR aveva qualificato come sostanziale la violazione degli obblighi di registrazione del reverse charge senza verificare se la condotta avesse inciso sulla base imponibile, sull’imposta o sul versamento; la Corte ha richiamato la distinzione tra violazioni sostanziali, formali e meramente formali e la disciplina sopravvenuta più favorevole. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio è configurabile solo come omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non consente la rivalutazione delle prove.
art. 116 c.p.c.
La censura è ammissibile solo se il giudice abbia attribuito a una prova un valore diverso da quello legale o abbia violato una specifica regola di valutazione; non può essere usata per contestare il cattivo esercizio del prudente apprezzamento del merito.
art. 112 c.p.c.
L’omessa pronuncia si verifica quando il giudice non decide su un capo autonomo della domanda o su una specifica richiesta o eccezione rilevante ai fini della decisione.
art. 109 TUIR
La CTR avrebbe dovuto valutare la deducibilità dei costi alla luce dell’inerenza e della certezza anche ai fini delle imposte dirette, distintamente dal profilo IVA.
art. 6, comma 9-bis, d.lgs. n. 471 del 1997
La violazione degli adempimenti connessi al reverse charge va sanzionata secondo la disciplina specifica; occorre distinguere se si tratti di violazione solo formale o anche sostanziale, verificando l’incidenza su base imponibile, imposta o versamento.
art. 6, comma 5-bis, d.lgs. n. 472 del 1997
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l’applicazione del favor rei e della disciplina sanzionatoria più favorevole sopravvenuta.
art. 3 d.lgs. n. 472 del 1997
Invocato per l’applicazione retroattiva della normativa più favorevole in materia sanzionatoria.
art. 17 d.P.R. n. 633 del 1972
Disciplina il reverse charge/inversione contabile, con obblighi di integrazione e registrazione da parte del cessionario/committente.
art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972
La detrazione IVA è collegata, nel reverse charge, all’annotazione dell’operazione nel registro degli acquisti.
art. 21 d.P.R. n. 633 del 1972
L’autofattura/fattura deve essere emessa al momento di effettuazione dell’operazione.
artt. 23, 24 e 25 d.P.R. n. 633 del 1972
Regolano le annotazioni nei registri IVA rilevanti ai fini dell’adempimento e della detrazione nel meccanismo di inversione contabile.
d.lgs. n. 158 del 2015
Costituisce ius superveniens più favorevole in materia sanzionatoria, applicabile in base al favor rei.
d.lgs. n. 471 del 1997
Costituisce la disciplina sanzionatoria IVA applicata e poi modificata dal legislatore.
d.lgs. n. 472 del 1997
Contiene il principio del favor rei richiamato per la retroattività della disciplina più mite.
Corte di giustizia UE, sentenza 11 dicembre 2014, C-590/13
Richiamata per affermare che l’omissione di obblighi formali nel reverse charge non deve comportare perdita della detrazione se gli obblighi sostanziali sono rispettati.
Corte di giustizia UE, sentenza 17 luglio 2014, C-272/13
Richiamata sul principio di neutralità dell’IVA in presenza di irregolarità formali.
Corte di giustizia UE, sentenza 18 marzo 2021, C-895/19
Richiamata a conferma della tutela del diritto di detrazione quando siano soddisfatti gli obblighi sostanziali.
Corte di giustizia UE, sentenza 26 aprile 2017, C-564/15
Richiamata sul principio di proporzionalità delle sanzioni connesse agli obblighi formali.
Corte di giustizia UE, sentenza 2 luglio 2020, C-835/18
Richiamata in tema di disciplina delle irregolarità nel sistema IVA e proporzionalità della risposta sanzionatoria.
Massime di principio
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5 c.p.c. riguarda solo un fatto storico decisivo e discusso, non le singole risultanze istruttorie né la diversa valutazione delle prove.
- La censura di violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo se il giudice abbia attribuito a un mezzo di prova un valore diverso da quello previsto dalla legge; non è ammesso contestare il mero apprezzamento del materiale probatorio.
- L’omessa pronuncia ricorre quando il giudice non decide su uno specifico capo di domanda o motivo di appello, anche se affronta questioni ad esso contigue o solo parzialmente sovrapponibili.
- Nel rapporto tra IVA e imposte dirette, la decisione deve distinguere nettamente i profili di detraibilità/deduzione ai fini IVA da quelli di inerenza e certezza del costo ai fini reddituali.
- In materia di reverse charge, la violazione degli obblighi di integrazione e doppia registrazione va qualificata distinguendo tra violazioni sostanziali e meramente formali in base all’incidenza su base imponibile, imposta o versamento, e non solo in base alla difficoltà di controllo ex post.
- Se la normativa sopravvenuta prevede una sanzione più mite, occorre valutarne l’applicazione retroattiva secondo il favor rei, nei limiti del regime sanzionatorio pertinente.
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