Sentenza del 13/02/2015 n. 2922 - Corte di Cassazione
Non disponibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Equitalia Sud ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania che aveva dichiarato inammissibile il suo appello contro l'annullamento di sei cartelle di pagamento Tosap relative all'anno 1999. Il ricorrente sosteneva, da un lato, che la notifica dell'appello tramite raccomandata ordinaria affidata a un'agenzia privata fosse valida e, dall'altro, che l'eventuale vizio fosse comunque una nullità sanabile per raggiungimento dello scopo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che, quando la legge prescrive la raccomandata con avviso di ricevimento per una notificazione diretta a un contribuente o a una società privata, deve essere utilizzato il servizio postale universale, con le relative garanzie pubblicistiche. La notifica eseguita direttamente tramite un'agenzia privata di recapito è giuridicamente inesistente e non è idonea a perfezionare il procedimento notificatorio. Il secondo motivo, relativo alla sanabilità del vizio, è stato dichiarato assorbito. Non sono state liquidate spese, poiché il resistente non ha svolto attività difensiva. È stato inoltre disposto il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1, comma 2, 16, comma 3, 20 e 53, comma 2
notifica a mezzo del servizio postale
Nel processo tributario, la notificazione a mezzo posta diretta a un contribuente o a una società privata deve rispettare le formalità del servizio postale universale.
Art. 140 c.p.c.
raccomandata con avviso di ricevimento
Il riferimento alla raccomandata con avviso di ricevimento implica il ricorso al servizio postale universale, non a un'agenzia privata scelta direttamente dal notificante.
Art. 149 c.p.c. e Legge n. 890 del 1982
notificazioni a mezzo del servizio postale
Le notificazioni postali soggette a tali disposizioni richiedono l'intervento del servizio postale dotato delle garanzie e delle attribuzioni pubblicistiche previste dalla legge.
D.Lgs. n. 261 del 1999
invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie
La riserva relativa agli invii raccomandati amministrativi e giudiziari resta collegata al servizio postale universale. Un'agenzia privata può intervenire validamente solo se incaricata autonomamente dall'ente postale, non quando è scelta direttamente dal notificante.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Quando una norma richiede una notificazione tramite raccomandata con avviso di ricevimento, per gli atti giudiziari o tributari diretti a privati occorre utilizzare il servizio postale universale o un canale espressamente abilitato dalla legge.
- La consegna effettuata direttamente da una società privata di recapito, scelta dal notificante, non equivale alla notificazione postale legale e può comportare l'inesistenza della notifica, non una semplice nullità sanabile.
- È diversa la situazione in cui il notificante si rivolga direttamente al servizio postale universale e quest'ultimo affidi materialmente il recapito a un'agenzia privata: in tal caso la responsabilità e le garanzie restano in capo all'ente postale.
- Gli addetti delle agenzie private non sono, per ciò solo, pubblici ufficiali; pertanto gli atti da loro redatti non beneficiano della presunzione di veridicità propria degli atti degli agenti postali pubblici.
- Per le notifiche dirette a enti pubblici possono valere regole differenti, soprattutto quando la legge consente la consegna diretta all'impiegato addetto; tale equiparazione non si estende automaticamente alle notifiche rivolte a privati o società.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 13 feb 2015Sentenza del 13/02/2015 n. 55 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 13 feb 2015Sentenza del 13/02/2015 n. 103 - Comm. Trib. Prov. Chieti
- Sentenza · 13 feb 2015Sentenza del 13/02/2015 n. 104 - Comm. Trib. Prov. Chieti
- Sentenza · 13 feb 2015Sentenza del 13/02/2015 n. 132 - Comm. Trib. Prov. Cagliari
- Sentenza · 13 feb 2015Sentenza del 13/02/2015 n. 146 - Comm. Trib. Prov. La Spezia
- Sentenza · 13 feb 2015Sentenza del 13/02/2015 n. 264 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →