Cassazione Penale, Ordinanza n. 10250/2025 del 13/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente era stato condannato per plurime violazioni dell'art. 75 del d.lgs. n. 159 del 2011. La sentenza di appello aveva escluso la continuazione esterna tra tali fatti e quelli oggetto di due precedenti sentenze di condanna, rispettivamente del 13 maggio 2021 e del 22 dicembre 2021, aventi ad oggetto il delitto di evasione ex art. 385 c.p. e un ulteriore reato ex art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011. A fondamento del diniego della continuazione il giudice di merito aveva richiamato l'impossibilità di ricostruire una volizione iniziale unitaria, neppure allegata dall'imputato. Nel ricorso per cassazione l'interessato ha censurato tale conclusione, sostenendo in modo essenzialmente confutativo la natura del reato di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011 e la desumibilità ictu oculi dei presupposti per il riconoscimento della continuazione esterna, senza però indicare quali elementi fattuali avrebbero dovuto indurre a una diversa decisione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze fossero generiche e meramente confutative, perché non confrontate con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva escluso la continuazione esterna per mancanza di una volizione iniziale unitaria. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non essendo ravvisabili elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011
È il reato per il quale il ricorrente aveva riportato plurime condanne; il provvedimento richiama la necessità di una concreta base fattuale per invocare la continuazione esterna tra fatti di questo tipo e altri reati.
art. 385 c.p.
È il delitto oggetto di una delle precedenti sentenze di condanna richiamate nel giudizio di merito ai fini del confronto con la richiesta di continuazione esterna.
Massime di principio
- La richiesta di riconoscimento della continuazione esterna deve essere sorretta dall'indicazione di elementi fattuali specifici idonei a dimostrare una originaria e unitaria deliberazione criminosa; non è sufficiente un’affermazione astratta della natura dei reati coinvolti.
- Il giudice di merito può escludere la continuazione esterna quando non sia ricostruibile una volizione iniziale unitaria, specie se tale dato non sia stato neppure allegato dall'imputato.
- In cassazione non sono ammissibili censure meramente confutative o apodittiche che non si confrontino con la motivazione impugnata e non indichino il percorso argomentativo alternativo fondato su specifici elementi di fatto.
- In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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