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Sentenza

Sentenza n. 1269/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202400971

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza comunale di demolizione e rimessa in pristino di tre manufatti edilizi realizzati in assenza di permesso di costruire e di altre autorizzazioni

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza di demolizione relativa a tre manufatti edilizi realizzati da oltre vent’anni in area classificata come zona agricola e a rischio P4, deducendo quattro motivi. Primo: violazione dell’art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento, essendo il contraddittorio stato richiamato solo nel provvedimento finale. Secondo: violazione dei principi di affidamento e buona amministrazione, difetto di motivazione ed eccesso di potere per illogicità, travisamento e omessa comparazione degli interessi, in ragione del lungo tempo trascorso dalla realizzazione degli abusi e dell’inerzia comunale. Terzo: violazione dell’art. 31 d.P.R. 380/2001 per la mancata puntuale individuazione dell’area di sedime e dell’ulteriore area suscettibile di acquisizione gratuita. Quarto: estraneità del ricorrente alla realizzazione degli abusi, sulla base di clausole dell’atto di compravendita con cui i venditori si erano riservati la proprietà dei manufatti e l’obbligo di demolirli, nonché prospettazione dell’intenzione di chiedere una sanatoria edilizia.

La decisione

Il ricorso è stato integralmente rigettato. Quanto al primo motivo, il TAR ha ritenuto non necessaria la comunicazione di avvio del procedimento, poiché l’ordine di demolizione di opere abusive è espressione di attività vincolata e non avrebbe potuto avere contenuto diverso. Il secondo motivo è stato respinto richiamando il principio, affermato dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 9/2017, secondo cui il decorso del tempo non fa perdere all’amministrazione il potere repressivo, non determina una sanatoria extra ordinem e non genera, in via generale, un affidamento tutelabile sulla conservazione dell’abuso; l’ordine è adeguatamente motivato mediante la descrizione delle opere e l’accertamento della loro abusività, senza necessità di una specifica comparazione con l’interesse privato. Il TAR ha inoltre rilevato che, nel caso concreto, il ricorrente non era comunque un proprietario incolpevole, avendo occupato l’immobile e realizzato interventi di completamento. Il terzo motivo è stato respinto perché l’ordinanza di demolizione non deve necessariamente individuare o perimetrare l’area di sedime né quantificare l’ulteriore area acquisibile: tali profili possono essere definiti nel successivo provvedimento di acquisizione; l’acquisizione dell’area ulteriore richiede però in quella sede una specifica motivazione. Il quarto motivo è stato respinto perché il ricorrente era quantomeno coautore dell’abuso e le pattuizioni private contenute nell’atto di compravendita producono effetti solo tra le parti e non sono opponibili al Comune, terzo rispetto al contratto. Il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese, liquidate in euro 2.500, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 7 l. 241/1990

    La mancata comunicazione di avvio non determina l’illegittimità dell’ordine di demolizione quando l’attività amministrativa è vincolata e il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 3 l. 241/1990

    L’ordine di demolizione di un abuso edilizio è sufficientemente motivato mediante la descrizione delle opere e l’accertamento della loro abusività, senza necessità di una specifica motivazione sull’interesse pubblico attuale anche in caso di lungo tempo trascorso.

  • art. 21-octies l. 241/1990

    Il Comune lo ha invocato per sostenere che l’eventuale omissione partecipativa non avrebbe potuto incidere sul contenuto vincolato dell’ordinanza; il TAR ha deciso il motivo sulla base della natura vincolata dell’atto.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    Il decorso del tempo non estingue il potere repressivo dell’abuso edilizio. L’ordine di demolizione può essere adottato senza la preventiva puntuale perimetrazione dell’area di sedime e dell’ulteriore area acquisibile, che può essere individuata nella successiva fase acquisitiva; l’acquisizione dell’area ulteriore deve essere specificamente motivata.

  • art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001

    La tardiva o mancata emanazione della sanzione rileva sul piano della responsabilità del dirigente o funzionario, ma non priva l’amministrazione del potere repressivo.

  • art. 1372 c.c.

    Le pattuizioni contrattuali producono effetti tra le parti e non sono opponibili all’amministrazione terza; non possono quindi limitare l’esercizio del potere repressivo edilizio né escludere la responsabilità del soggetto che abbia contribuito alla permanenza o al completamento dell’abuso.

Massime di principio

  • L’ordine di demolizione di opere edilizie abusive costituisce esercizio di potere vincolato e non richiede, di regola, la comunicazione di avvio del procedimento, poiché gli apporti partecipativi non potrebbero modificare l’esito imposto dalla legge.
  • Il decorso, anche prolungato, del tempo dalla realizzazione dell’abuso non estingue il potere repressivo dell’amministrazione e non determina una sanatoria extra ordinem; l’eventuale ritardo può rilevare per la responsabilità del funzionario, ma non impedisce l’adozione dell’ordine di demolizione.
  • L’ordine di demolizione è adeguatamente motivato con la descrizione delle opere e l’accertamento della loro abusività; non è normalmente necessaria un’ulteriore motivazione sull’interesse pubblico attuale o una comparazione con l’affidamento del privato, anche quando l’attuale proprietario sia diverso dall’autore materiale dell’abuso.
  • Nell’ordine di demolizione non è indispensabile la puntuale individuazione dell’area di sedime o dell’ulteriore area acquisibile: tali aree possono essere determinate nel successivo provvedimento di acquisizione. L’acquisizione dell’area di sedime consegue automaticamente all’inottemperanza, mentre quella dell’area ulteriore richiede una specifica motivazione sulla sua estensione e necessità urbanistico-edilizia.
  • Le pattuizioni private con cui i contraenti regolano la proprietà o la demolizione di manufatti abusivi hanno efficacia esclusivamente inter partes e non sono opponibili all’amministrazione, che può esercitare il potere repressivo nei confronti del proprietario, detentore o soggetto che abbia contribuito alla realizzazione o al completamento dell’abuso.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiPartecipazione procedimentaleLegittimo affidamentoDifetto di motivazioneEfficacia ed esecutorietà

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