Cassazione Civile, Ordinanza n. 01854/2026 del 27/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionaria)
La controversia
La controversia nasce dalla notifica di un atto di precetto con cui veniva intimato il pagamento di rate e interessi di mora relativi a un contratto di mutuo fondiario. I debitori proponevano opposizione all’esecuzione sostenendo la nullità del titolo esecutivo e chiedendo anche la restituzione delle somme corrisposte a titolo di interessi asseritamente indebiti. Il Tribunale rigettava l’opposizione; la Corte di appello confermava il rigetto rilevando che: il tasso di mora pattuito era inferiore alla soglia antiusura; ai fini del costo dell’operazione non rilevava la commissione per estinzione anticipata; il piano di rimborso secondo ammortamento alla francese non determinava anatocismo né indeterminatezza degli interessi; la doglianza sull’ISC era inammissibilmente priva dell’indicazione del dato corretto e delle conseguenze dell’errore. Avverso tale sentenza i debitori proponevano ricorso per cassazione affidato a sette motivi. In pendenza del giudizio di legittimità i ricorrenti rinunciavano al ricorso con atto rituale, senza adesione della controricorrente.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia rituale al ricorso e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Ha inoltre condannato la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, non essendovi adesione alla rinuncia da parte della controricorrente. Ha escluso l’applicazione del cd. doppio contributo unificato, osservando che tale misura è prevista per il rigetto, l’inammissibilità o l’improcedibilità dell’impugnazione e non è estensibile, per la sua natura eccezionale e lato sensu sanzionatoria, al caso di rinuncia al ricorso per cassazione.
Norme richiamate
art. 391, secondo comma, c.p.c.
In caso di rinuncia al ricorso per cassazione non accolta dalla controparte, le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente che rinuncia.
Massime di principio
- La rinuncia rituale al ricorso per cassazione, ove non accettata dalla controparte, determina l’estinzione del giudizio.
- La condanna alle spese segue la parte ricorrente rinunciante quando la rinuncia non sia aderita dalla controparte.
- Il meccanismo del cd. doppio contributo unificato, essendo misura eccezionale e sostanzialmente sanzionatoria, si applica solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione e non è estensibile alla rinuncia al ricorso per cassazione.
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