Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 9228/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l’accertamento del silenzio/diniego del Comune di Minturno sull’istanza di accesso agli atti edilizi prot. n. 0045774/2025 ex art. 116 c.p.a.;

Giustizia amministrativa202600180

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso agli atti edilizi n. 45774/2025 del 3 novembre 2025, successivamente riscontrata dal Comune con dichiarazione di inesistenza o irreperibilità della documentazione

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, proprietaria di due immobili ubicati nel Comune di Minturno, aveva presentato diverse istanze per ottenere documentazione relativa ai fascicoli edilizi degli immobili, tra cui una DIA del 18 febbraio 2008, un permesso di sanatoria del 1995 e ogni eventuale ulteriore titolo edilizio riferito agli interventi eseguiti. Con l’istanza n. 45774/2025 aveva chiesto, oltre alla copia degli eventuali titoli edilizi, di conoscere se gli interventi fossero autorizzati, sanati o abusivi, nonché i nominativi del tecnico progettista, dell’impresa esecutrice e del committente. Decorso il termine di trenta giorni, ha agito ai sensi dell’art. 116 c.p.a. contro il silenzio-diniego, chiedendo anche l’esibizione dei registri di protocollo generale del Comune relativi al mese di febbraio 2008, per verificare l’esistenza del protocollo n. 3602. Il Comune ha eccepito tardività o inammissibilità per mancata impugnazione del precedente diniego, improcedibilità per il sopravvenuto riscontro del 13 gennaio 2026 e per l’avvenuta attestazione di irreperibilità, nonché l’inammissibilità della richiesta relativa ai registri di protocollo. Ha inoltre eccepito l’incompetenza territoriale interna del TAR di Roma in favore della sede di Latina. La ricorrente ha sostenuto che i riferimenti contenuti nelle pratiche DOCFA dimostrassero l’esistenza di ulteriori pratiche edilizie e giustificassero la richiesta di verifica dei registri di protocollo.

La decisione

Il Collegio ha respinto l’eccezione di incompetenza territoriale interna perché proposta per la prima volta nella memoria del 3 aprile 2026, oltre il termine perentorio previsto dall’art. 47, comma 2, c.p.a., tenuto conto del dimezzamento dei termini nel rito camerale. Ha ritenuto infondato nel merito il ricorso quanto alla richiesta di accesso alla DIA e agli eventuali ulteriori titoli edilizi. Il Comune aveva dichiarato formalmente, sotto la responsabilità del responsabile del servizio, l’inesistenza o irreperibilità della DIA e di ogni altra documentazione ulteriore rispetto alla concessione edilizia n. 115 del 1995 e alla concessione in sanatoria n. 60 del 1995, già ostese; aveva inoltre riferito di avere svolto ricerche approfondite anche in archivi decentrati e mediante i dati catastali. Una simile dichiarazione non può essere contestata dal giudice amministrativo mediante un’attività investigativa sull’attendibilità dell’amministrazione. L’ordine di esibizione presuppone infatti l’esistenza e la reperibilità dei documenti e sarebbe inutiliter dato se il documento non esiste o non è detenuto dall’amministrazione. Il Collegio ha inoltre ritenuto inammissibili e comunque infondate le richieste concernenti lo stato legittimo degli immobili e i nominativi dei soggetti coinvolti, perché rivolte a ottenere dati o informazioni e non documenti amministrativi già formati ed esistenti, comportando attività di ricerca ed elaborazione da parte dell’amministrazione. La richiesta di esibizione dei registri di protocollo del febbraio 2008 è stata dichiarata inammissibile perché non era stata formulata nell’istanza di accesso oggetto del giudizio e perché avrebbe comportato un’indagine sull’attendibilità della dichiarazione comunale di irreperibilità, estranea ai poteri del giudice. I riferimenti contenuti nelle pratiche DOCFA non sono stati ritenuti sufficienti a provare la materiale detenzione, da parte del Comune, di ulteriori documenti edilizi. Il ricorso è stato quindi respinto quanto alla domanda di accesso e dichiarato inammissibile quanto alla richiesta sui registri di protocollo. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    Disciplina il rito speciale per la tutela del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

  • art. 25, comma 4, l. 241/1990

    Il decorso di trenta giorni dalla richiesta di accesso senza risposta equivale a diniego, impugnabile secondo il rito previsto dall’art. 116 c.p.a.

  • art. 22, comma 1, l. 241/1990

    L’accesso documentale riguarda documenti già formati ed esistenti; non può essere utilizzato per ottenere notizie o informazioni che richiedano attività di ricerca, ricostruzione o elaborazione da parte dell’amministrazione.

  • art. 47, comma 2, c.p.a.

    Se una parte, diversa dal ricorrente, ritiene che il ricorso debba essere deciso dal tribunale amministrativo regionale con sede nel capoluogo anziché dalla sezione staccata, o viceversa, deve eccepirlo nell’atto di costituzione o, comunque, con atto depositato non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine di cui articolo 46, comma 1

    L’eccezione relativa alla competenza tra sede centrale e sezione staccata deve essere proposta tempestivamente, a pena di preclusione.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    Il dimezzamento dei termini processuali nel rito camerale è stato considerato ai fini della tempestività dell’eccezione di incompetenza territoriale interna.

Massime di principio

  • Nel giudizio sull’accesso, la dichiarazione espressa dell’amministrazione circa l’inesistenza o l’irreperibilità del documento, resa dal responsabile dell’ufficio sotto la propria responsabilità dopo ricerche ragionevoli e approfondite, impedisce di ordinare l’ostensione quando non siano forniti elementi concreti idonei a provare la materiale detenzione del documento da parte dell’amministrazione.
  • L’ordine giudiziale di esibizione nell’ambito dell’accesso documentale presuppone che il documento esista e sia reperibile o detenuto dall’amministrazione; in mancanza, l’ordine sarebbe ineseguibile e inutiliter dato.
  • Il diritto di accesso documentale ha a oggetto documenti amministrativi già formati ed esistenti e non comprende il diritto di ottenere informazioni, valutazioni o ricostruzioni che richiedano all’amministrazione attività di ricerca ed elaborazione.
  • Nel giudizio sull’accesso, il richiedente che contesti la dichiarazione di inesistenza o irreperibilità deve provare la materiale detenzione del documento da parte dell’amministrazione; non è sufficiente dimostrare genericamente che il documento sia stato formato o che riferimenti indiretti ne facciano presumere l’esistenza.
  • Nel rito camerale, l’eccezione di competenza tra sede centrale del TAR e sezione staccata deve essere proposta nell’atto di costituzione o entro il termine perentorio previsto dall’art. 47, comma 2, c.p.a., computato tenendo conto del dimezzamento dei termini processuali.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccessi specialiTermini e notificazione del ricorso
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.