Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 07317/2026 del 26/03/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La lavoratrice, assegnata nel 2006 all’area patrimonio di un’azienda sanitaria, deduceva di avere svolto attività riferibili a due strutture semplici interne all’unità complessa gestione del patrimonio: una dedicata a "Appalti e Contratti" e l’altra a "Inventario Beni Mobili". A seguito della riorganizzazione del 2010, la ASL le aveva attribuito formalmente solo l’incarico di direzione della struttura "Inventario Beni Mobili", rinviando la stipula del contratto individuale, e non anche quello relativo ad "Appalti e Contratti". In primo grado chiedeva: il riconoscimento del diritto al conferimento della titolarità dirigenziale della UOS Appalti e Contratti dal gennaio 2012; in subordine, il trattamento giuridico ed economico corrispondente alle mansioni svolte presso tale UOS dal 2006 al 2012, con compenso aggiuntivo; nonché il pagamento delle differenze retributive per il periodo gennaio-settembre 2012 per l’attività svolta presso la UOS Inventario Beni Mobili prima della formalizzazione contrattuale. Il Tribunale rigettava integralmente; la Corte d’appello accoglieva solo la domanda relativa alla UOS Inventario Beni Mobili, riconoscendo le differenze retributive per febbraio-agosto 2012, e confermava il rigetto quanto alla UOS Appalti e Contratti. In cassazione la ricorrente proponeva tre motivi: 1) violazione degli artt. 115, 116 e 416 c.p.c. per non avere la Corte territoriale valorizzato come non contestato lo svolgimento di funzioni dirigenziali presso Appalti e Contratti e per non avere ammesso/valutato adeguatamente le prove richieste; 2) violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. per asserito comportamento contrario a correttezza e buona fede dell’azienda sanitaria, che avrebbe lasciato la struttura priva di un dirigente pur facendole svolgere quelle funzioni; 3) violazione degli artt. 36 Cost., 2103 e 2126 c.c. per il mancato riconoscimento di un ristoro economico per i compiti aggiuntivi svolti presso Appalti e Contratti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non erano stati specificati, con puntuale richiamo agli atti, i passaggi della memoria di costituzione idonei a dimostrare la pretesa genericità della contestazione, con conseguente difetto dell’onere di specificazione ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.; inoltre, le doglianze sulle prove si traducevano in una richiesta di rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità, oppure avrebbero dovuto essere veicolate, se del caso, nei rigorosi limiti del vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. La Corte ha poi ritenuto che i motivi secondo e terzo fossero inammissibili perché non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d’appello aveva infatti escluso in fatto, perché non provato, lo svolgimento continuativo di mansioni dirigenziali presso la UOS Appalti e Contratti; in difetto di tale prova, non potevano essere riconosciuti né la scorrettezza del comportamento datoriale né alcun compenso aggiuntivo. La Cassazione ha inoltre ricordato che, in ogni caso, l’assegnazione temporanea di un incarico a un dirigente già titolare di altro incarico non comporta duplicazione delle retribuzioni di posizione e risultato, in ragione dell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La contestazione specifica dei fatti rileva ai fini della decisione; tuttavia, per dedurne la violazione occorre indicare puntualmente gli atti processuali da cui risulti la non contestazione.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura non può tradursi in una richiesta di riesame della valutazione probatoria compiuta dal giudice di merito.

  • art. 416 c.p.c.

    Le difese del convenuto nel rito del lavoro rilevano ai fini della non contestazione, ma la doglianza deve essere specificamente allegata e documentata.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione è inammissibile se non indica specificamente il contenuto degli atti processuali su cui il motivo si fonda.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    L’omessa considerazione di richieste istruttorie, se dedotta, deve essere articolata come vizio motivazionale nei rigorosi limiti di legge, indicando perché la prova avrebbe potuto sovvertire con certezza la decisione.

  • art. 1175 c.c.

    Invocato per sostenere la violazione di correttezza; la censura è stata ritenuta inammissibile perché presupponeva un fatto non provato.

  • art. 1375 c.c.

    Invocato per sostenere la violazione di buona fede nell’esecuzione del rapporto; anche tale doglianza è stata respinta per mancanza di prova del presupposto fattuale.

  • art. 36 Cost.

    Richiamato per il diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente; non opera in assenza della prova delle ulteriori mansioni dedotte.

  • art. 2103 c.c.

    Richiamato in tema di mansioni superiori o diverse; la pretesa economica presuppone la prova dell’effettivo svolgimento delle attività ulteriori.

  • art. 2126 c.c.

    Richiamato per ottenere compenso per attività svolta in fatto; anche tale tutela presuppone la dimostrazione del lavoro allegato.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    In caso di inammissibilità del ricorso, è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura di violazione dell’art. 115 c.p.c. per asserita non contestazione richiede la specifica indicazione degli atti processuali dai quali risulti il contenuto della difesa avversaria; in mancanza, il motivo è inammissibile per difetto di specificità.
  • La Corte di cassazione non può essere investita di una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio o di ricostruzione alternativa dei fatti: tali profili appartengono al giudice di merito.
  • La mancata ammissione o considerazione di prove non è deducibile come violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., ma eventualmente nei limiti del vizio di motivazione, con allegazione puntuale della decisività della prova omessa.
  • Le pretese economiche per mansioni ulteriori o asserite funzioni dirigenziali presuppongono la prova rigorosa dell’effettivo svolgimento delle attività dedotte; in difetto, vengono meno sia la tutela retributiva sia le doglianze sulla scorrettezza del comportamento datoriale.
  • Quando la sentenza impugnata fonda il rigetto sull’insussistenza del fatto costitutivo della pretesa, il ricorso per cassazione deve confrontarsi con tale ratio decidendi; la mancata contestazione di quel nucleo argomentativo comporta inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieDirigentiRetribuzione e TFRImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.