Cassazione Penale, Sentenza n. 47029/2022 del 13/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Held Anna era stata condannata in primo grado per il reato di furto (artt. 110, 624 e 625, n.4 c.p.) per avere sottratto con destrezza un rotolo di catenine in una gioielleria (valore complessivo euro 15.000). In appello la condanna è stata confermata. In Cassazione la ricorrente ha proposto tre motivi: (1) vizio di motivazione e violazione dell'art. 192 c.p.p., sostenendo che la condanna si è basata esclusivamente sul riconoscimento fotografico della persona offesa, mentre le riprese video erano poco chiare, la perquisizione era negativa e non era stata effettuata perizia antropometrica né escussi altri testi; (2) vizio di motivazione sulla qualificazione della circostanza aggravante della "destrezza", contestando che dalla condotta descritta emergesse una vera tecnica idonea a eludere la vigilanza della vittima; (3) vizio di motivazione sull'applicazione della recidiva, lamentando che la stessa era stata riconosciuta solo in base al casellario senza adeguata motivazione concreta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito sul riconoscimento fotografico, trattandosi di una manifestazione percettiva valutabile come dichiarazione e dunque apprezzabile nel libero convincimento del giudice, anche alla luce dell'immediatezza temporale, delle modalità di esibizione dell'album fotografico e della conferma in dibattimento da parte della persona offesa. La scarsa nitidezza delle immagini di videosorveglianza non pregiudica il valore probatorio del riconoscimento fotografico, e non sussisteva l'obbligo di ulteriore accertamento (perizia antropometrica o audizione di altri testi). Quanto alla destrezza, la Corte ha condiviso la valutazione secondo cui l'imputata aveva adottato una strategia articolata (richieste di più contenitori per distrarre la commessa) idonea a sorprendere ed eludere la vigilanza della vittima, integrando l'aggravante. Sulla recidiva la Corte ha rilevato che la ricorrente non ha fornito censure specifiche per ottenere la disapplicazione; il primo grado aveva invece motivato la rilevanza dei numerosi precedenti per reati contro il patrimonio. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Codice penale
Art. 624 e 625 n.4 c.p. sono stati applicati per il reato di furto con l'aggravante della destrezza; il giudice ha ritenuto che la condotta descritta (distrazione mediante richieste multiple e sottrazione del rotolo) rientri nella nozione di destrezza, ossia uso di particolare abilità o astuzia idonea ad eludere la vigilanza del detentore.
Codice di procedura penale
L'art. 192 c.p.p. (valutazione della prova nel libero convincimento del giudice) è stato richiamato: la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia correttamente valutato il riconoscimento fotografico nella formazione del proprio convincimento, fornendo motivazione logica e congrua.
Codice penale
Richiamato nell'interpretazione della recidiva: ai fini della valutazione della recidiva il giudice deve considerare i criteri individualizzanti dell'art. 133 c.p. per verificare se i precedenti denotano una pericolosità effettiva e una persistente inclinazione al delitto.
Massime di principio
- Il riconoscimento fotografico è una prova atipica valutabile nel libero convincimento del giudice; la sua validità dipende dalla credibilità della persona che effettua l'individuazione (immediatezza, condizioni di osservazione, modalità di esibizione delle fotografie, conferma in dibattimento).
- La scarsa nitidezza delle immagini video non annulla automaticamente il valore probatorio di un riconoscimento fotografico o della testimonianza: i mezzi di prova vanno valutati nel loro complesso e con motivazione.
- L'aggravante della destrezza si configura quando l'autore adotta una condotta articolata di abilità o astuzia idonea a eludere la vigilanza del detentore; non è sufficiente il mero sfruttamento di un'occasione di distrazione non provocata.
- L'applicazione della recidiva richiede una motivazione concreta che esamini la rilevanza dei precedenti alla luce dei criteri di personalizzazione della pena; però la parte che chiede la disapplicazione deve specificare e contestare i motivi per cui la ricorrenza non sarebbe significativa.
- In presenza di un riconoscimento fotografico ritenuto credibile, il giudice di merito può ritenere non necessari ulteriori accertamenti (perizie antropometriche, audizione di altri testi) a meno che non emergano elementi specifici che ne giustifichino l'espletamento.
- Le censure generiche sulla mancanza di ulteriori prove sono spesso inidonee in cassazione se il giudice di merito ha fornito un percorso argomentativo coerente e non contraddittorio.
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