Cassazione Civile, Ordinanza n. 23255/2024 del 28/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il ricorso per cassazione riguardava una sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia. Nel corso del giudizio di legittimità il ricorrente ha depositato istanza di cessazione della materia del contendere, documentando il pagamento del dovuto in base alla definizione agevolata prevista dall'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, convertito dalla l. n. 225 del 2016, come integrato dal d.l. n. 148 del 2017 convertito dalla l. n. 172 del 2017. L'agente della riscossione ha dichiarato di non opporsi all'estinzione. Il ricorrente ha inoltre espresso rinuncia al giudizio. La Corte ha quindi verificato la sussistenza dei presupposti per dichiarare l'estinzione del procedimento per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, valorizzando l'adesione alla definizione agevolata, l'avvenuto pagamento del dovuto e la rinuncia espressa del ricorrente. Ha inoltre disposto che le spese restino a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi dell'art. 46, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, e ha dato atto dell'insussistenza dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato, richiamando la giurisprudenza di legittimità sul punto.
Norme richiamate
art. 6 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193
è stata ritenuta la base normativa della definizione agevolata idonea a determinare la cessazione della materia del contendere ove risulti il pagamento del dovuto.
L. 1° dicembre 2016, n. 225
norma di conversione richiamata quale fonte della disciplina applicata.
art. 1 d.l. 16 ottobre 2017, n. 148
richiamato come integrazione della disciplina sulla definizione agevolata.
L. 4 dicembre 2017, n. 172
norma di conversione richiamata quale fonte della disciplina integrativa.
art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992
in caso di cessazione della materia del contendere, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte ha escluso la debenza del c.d. doppio contributo unificato in presenza di cessazione della materia del contendere per adesione alla definizione agevolata.
Massime di principio
- Quando, nel processo tributario di legittimità, sopravviene l'adesione del contribuente a una definizione agevolata che comporti il pagamento del dovuto, il giudizio può essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere se la situazione è documentata in atti.
- La rinuncia espressa al ricorso, unitamente all'assenza di opposizione dell'ente resistente, rafforza la declaratoria di estinzione del giudizio.
- In caso di cessazione della materia del contendere nel processo tributario, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diversa statuizione compatibile con la disciplina applicabile.
- La sopravvenuta estinzione del giudizio per definizione agevolata esclude l'applicazione del c.d. doppio contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
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