Sentenza del 17/10/2019 n. 5788 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Contenzioso - Impugnazione - Cartella di pagamento - Tributi - Dichiarazione di inammissibilità del ricorso - Sentenza - Autorità di giudicato - Esclusione - Prescrizione - Quinquennale - Sussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha escluso che la pronuncia di inammissibilità del ricorso costituisca una sentenza di condanna idonea a conferire alla pretesa tributaria il carattere di diritto definitivamente accertato in sede giurisdizionale. Pertanto, la pretesa non beneficia della prescrizione decennale derivante dal giudicato, ma resta soggetta alla prescrizione quinquennale.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda gli effetti di una sentenza, passata in giudicato, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro una cartella di pagamento. Si discuteva se tale pronuncia potesse cristallizzare definitivamente la pretesa tributaria, assoggettandola al termine ordinario di prescrizione decennale, oppure se la pretesa restasse soggetta al termine quinquennale.
Norme richiamate
Principio generale sulla prescrizione dei crediti tributari
In assenza di una sentenza di condanna avente efficacia sostanziale di giudicato, il credito tributario conserva il termine di prescrizione proprio della relativa obbligazione, individuato nella fattispecie in cinque anni.
Principio dell'efficacia del giudicato
Una pronuncia di mera inammissibilità, non esaminando nel merito la pretesa tributaria, non accerta né condanna al pagamento e non trasforma il termine di prescrizione in quello decennale.
Massime di principio
- La sentenza passata in giudicato non determina automaticamente la prescrizione decennale: occorre verificare se abbia accertato nel merito il credito e contenga una pronuncia di condanna.
- Una pronuncia di inammissibilità, improcedibilità o altra decisione meramente processuale, di regola, non attribuisce alla pretesa tributaria il valore di diritto definitivamente accertato.
- Per stabilire il termine di prescrizione occorre considerare la natura del tributo e gli eventuali atti interruttivi, senza presumere che il giudicato processuale comporti sempre la conversione nel termine decennale.
- In una situazione analoga, il contribuente può eccepire la prescrizione quinquennale se non è intervenuta una valida sentenza di merito o un titolo giudiziale di condanna e se, nel frattempo, non sono stati notificati atti interruttivi.
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