Sentenza del 17/10/2019 n. 1441 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la cartella di pagamento emessa per la riscossione di euro 28.331,50 a titolo di imposta di registro relativa a una sentenza civile di risarcimento danni, applicata ai sensi dell'art. 8, lett. b), della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986. Il contribuente contestava principalmente la validità della notificazione della cartella effettuata tramite PEC, sostenendo che non fosse stata dimostrata la provenienza dell'indirizzo dagli elenchi legalmente previsti e deducendo ulteriori vizi della notificazione e dell'atto prodromico. L'Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza di primo grado, deducendo ultrapetizione, correttezza della notifica PEC e sanatoria dell'eventuale vizio per raggiungimento dello scopo.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e riformato la decisione di primo grado. Ha ritenuto dimostrata, mediante la visura camerale e il riferimento all'INI-PEC, la corrispondenza tra l'indirizzo PEC del contribuente e quello utilizzato per la notificazione. Ha inoltre affermato che eventuali irregolarità della notifica PEC non avrebbero comunque determinato l'invalidità della cartella, poiché la tempestiva impugnazione aveva dimostrato la conoscenza dell'atto e sanato il vizio per raggiungimento dello scopo. È stata ritenuta valida anche la notificazione dell'avviso di liquidazione prodromico, perfezionatasi per compiuta giacenza. La rateizzazione richiesta da un diverso coobbligato solidale non ha determinato la cessazione della materia del contendere nei confronti di G. F. La cartella è stata quindi dichiarata legittima e il contribuente è stato condannato al pagamento di euro 1.000,00 per le spese di lite.
Norme richiamate
Art. 26, commi 1 e 2, D.P.R. n. 602/1973
La notifica della cartella può essere eseguita [...] a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge.
La notificazione della cartella tramite PEC era ammessa già alla data del 5 marzo 2015, purché effettuata all'indirizzo del destinatario risultante dagli elenchi pubblici previsti dalla legge. La visura camerale e l'INI-PEC sono state ritenute idonee a dimostrare tale corrispondenza.
D.P.R. n. 68/2005
Disciplina le modalità della notificazione e della trasmissione tramite posta elettronica certificata. La ricezione della PEC presso l'indirizzo corretto consente di ritenere raggiunta la conoscenza legale dell'atto secondo le regole applicabili.
Art. 58, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992
Consente la produzione di nuovi documenti anche in appello, purché depositati ritualmente e nel rispetto dei termini processuali. La visura camerale prodotta dall'Ufficio è stata quindi utilizzata per superare il dubbio sollevato in primo grado.
Art. 156, comma 3, c.p.c.
L'eventuale nullità della notificazione è sanata quando l'atto raggiunge lo scopo cui la notificazione è destinata. La tempestiva impugnazione della cartella da parte del contribuente ha dimostrato che egli ne aveva avuto conoscenza.
Art. 60, D.P.R. n. 600/1973
Attraverso il rinvio contenuto nella disciplina della riscossione, le regole sulle notificazioni degli atti tributari e la sanatoria per raggiungimento dello scopo possono applicarsi anche alle cartelle di pagamento.
Art. 8, lett. b), tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986
È stata applicata per assoggettare a imposta proporzionale di registro la sentenza civile contenente una condanna al risarcimento dei danni.
Art. 8, comma 2, Legge n. 890/1982
La notificazione dell'avviso di liquidazione è stata ritenuta perfezionata per compiuta giacenza dopo il deposito dell'atto e il decorso del termine previsto, nonostante il mancato ritiro da parte del destinatario.
Art. 112 c.p.c. e art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992
L'Agenzia aveva dedotto che il giudice di primo grado avesse deciso su una questione non specificamente sollevata. La sentenza d'appello, tuttavia, ha deciso nel merito sulla validità della notifica e ha accolto l'impugnazione.
Massime di principio
- La notificazione di una cartella tramite PEC è normalmente valida se l'indirizzo del destinatario risulta da un elenco pubblico legalmente previsto, come l'INI-PEC o, per i soggetti obbligati, il registro camerale.
- In caso di contestazione, l'amministrazione o l'agente della riscossione deve poter dimostrare sia la correttezza dell'indirizzo utilizzato sia l'avvenuta consegna della PEC; visure camerali, risultanze INI-PEC e ricevute di accettazione e consegna possono costituire elementi probatori rilevanti.
- Un'irregolarità formale della notificazione non comporta necessariamente l'invalidità dell'atto: se il destinatario lo conosce effettivamente e lo impugna tempestivamente, il vizio può essere sanato per raggiungimento dello scopo.
- La tempestiva impugnazione della cartella tende a dimostrare la conoscenza dell'atto, ma non impedisce di contestare altri vizi sostanziali, come l'inesistenza della pretesa o la mancata notificazione dell'atto prodromico.
- La mancata contestazione tempestiva dell'avviso di liquidazione può renderlo definitivo nei confronti del contribuente e consentire la successiva riscossione tramite ruolo e cartella.
- La rateizzazione richiesta da un coobbligato solidale diverso dal contribuente non determina automaticamente la cessazione della materia del contendere né equivale necessariamente a un riconoscimento della pretesa da parte degli altri coobbligati.
- Nel processo tributario d'appello possono essere prodotti nuovi documenti, anche preesistenti, se depositati entro i termini processuali applicabili.
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