Sentenza del 17/10/2019 n. 867 - Corte di Giustizia UE
La Corte interviene in materia di IVA gravante sulle operazioni di concessione, negoziazione e gestione di crediti effettuati a titolo oneroso dal soggetto passivo. Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Esenzioni - Articolo 135, paragrafo 1, lettere b) e d) - Operazioni relative alla concessione, alla negoziazione nonché alla gestione di crediti - Operazioni relative ai crediti, ad eccezione del recupero di crediti - Cessione a titolo oneroso, in favore di un terzo, di una posizione processuale nell'ambito di un procedimento esecutivo per la riscossione forzata di un credito accertato con decisione del giudice.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva ottenuto giudizialmente il riconoscimento di un credito derivante da una commissione di mediazione immobiliare non pagata. Nell'esecuzione forzata, il credito era stato garantito dal pignoramento e dall'aggiudicazione di un immobile. Successivamente, la ricorrente aveva ceduto a titolo oneroso a Starplant tutti i diritti e gli obblighi derivanti dalla propria posizione processuale, contabilizzando solo una parte dell'importo ai fini IVA. L'autorità fiscale ha ritenuto che la cessione costituisse un'operazione imponibile distinta e non esente. La questione era se tale cessione potesse rientrare nell'esenzione IVA prevista per la concessione, negoziazione o gestione di crediti.
La decisione
La Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che la cessione onerosa della posizione processuale non beneficia dell'esenzione prevista dall'articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE. L'operazione, effettuata da un soggetto passivo nel prolungamento della propria attività economica, è soggetta a IVA. Essa non riguarda un credito inteso come messa a disposizione di capitale remunerata da interessi o come pagamento differito, bensì il trasferimento unitario di diritti e obblighi connessi a un procedimento esecutivo e a diritti su un immobile. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione dell'esenzione prevista dall'articolo 135, paragrafo 1, lettera d), relativa alle operazioni concernenti i crediti, anche perché l'operazione è collegata al recupero coattivo del credito. Spetta al giudice nazionale qualificare definitivamente l'operazione come cessione di beni o prestazione di servizi, a seconda che fosse già stato trasferito il potere di disporre dell'immobile come proprietario. Nel merito, l'esito è favorevole all'autorità fiscale.
Norme richiamate
Direttiva 2006/112/CE, articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e c)
"Sono soggette all'IVA [...] le cessioni di beni effettuate a titolo oneroso [...] e le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso [...] da un soggetto passivo che agisce in quanto tale."
La cessione onerosa di diritti o la prestazione economicamente autonoma effettuata da un soggetto passivo nell'esercizio della propria attività economica rientra, in linea generale, nell'ambito IVA.
Direttiva 2006/112/CE, articolo 9, paragrafo 1
"Si considera soggetto passivo chiunque esercita [...] un'attività economica."
Anche un'operazione occasionale può essere soggetta a IVA se è collegata o costituisce il prolungamento diretto dell'attività economica abituale del soggetto passivo.
Direttiva 2006/112/CE, articoli 24 e 25, lettera a)
"Si considera prestazione di servizi ogni operazione che non costituisce cessione di beni"; una prestazione può consistere nella "cessione di beni immateriali".
Il trasferimento di diritti processuali o di altri diritti immateriali può costituire una prestazione di servizi imponibile, salvo specifiche esenzioni.
Direttiva 2006/112/CE, articolo 135, paragrafo 1, lettera b)
"La concessione e la negoziazione di crediti nonché la gestione di crediti da parte di chi li ha concessi."
L'esenzione riguarda operazioni finanziarie relative alla messa a disposizione di capitale, normalmente remunerata da interessi, o al pagamento differito del prezzo. Non si estende alla cessione di una posizione processuale in un'esecuzione forzata.
Direttiva 2006/112/CE, articolo 135, paragrafo 1, lettera d)
"Le operazioni [...] relative [...] ai crediti [...] ad eccezione del ricupero dei crediti."
L'esenzione per le operazioni relative ai crediti non si applica alle attività sostanzialmente riconducibili al recupero coattivo di un credito né a un trasferimento complesso di diritti e obblighi processuali collegati a un bene immobile.
Massime di principio
- La cessione onerosa di una posizione processuale, anche se collegata a un credito, non è automaticamente una concessione, negoziazione o gestione di credito esente da IVA.
- Per applicare l'esenzione finanziaria occorre verificare la natura effettiva dell'operazione: deve trattarsi di messa a disposizione di capitale, pagamento differito o gestione finanziaria del credito, non della semplice vendita di diritti di riscossione o di una posizione esecutiva.
- Un'operazione occasionale compiuta da un soggetto già passivo IVA può comunque essere imponibile quando costituisce il prolungamento diretto della sua attività economica principale.
- Le operazioni unitarie devono essere valutate secondo la loro sostanza economica complessiva e non artificiosamente scomposte in una cessione di credito e in una distinta cessione processuale.
- Quando il trasferimento riguarda anche diritti su un immobile, la qualificazione IVA può dipendere dal fatto che sia stato trasferito il potere di disporre materialmente del bene come proprietario; in caso contrario, può trattarsi di una prestazione relativa a beni immateriali.
- Le esenzioni IVA, in quanto deroghe al principio generale di imponibilità, devono essere interpretate restrittivamente e non possono essere estese a operazioni economicamente diverse da quelle espressamente previste.
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