Sentenza del 17/10/2019 n. 5786 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Varia - Associazione culturale - Natura commerciale della prestazione - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa ripresa a tassazione è stata annullata. È stato ritenuto non corretto imputare all'associazione la scelta libera dei soci aggregati di non partecipare o di non interessarsi successivamente all'attività istituzionale, dopo aver versato la quota. Tale circostanza, da sola, non dimostra la natura commerciale della prestazione resa dall'associazione.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva qualificato come commerciale l'operazione realizzata dall'associazione in favore di alcuni soci aggregati, presumendo quindi l'esistenza di ricavi imponibili e procedendo alla relativa ripresa a tassazione. La contestazione si fondava, in sostanza, sul fatto che tali soci, dopo il pagamento della quota associativa, non si fossero concretamente interessati alle attività istituzionali del sodalizio.
Norme richiamate
D.P.R. 633/1972, art. 148
La norma disciplina il trattamento ai fini IVA delle attività svolte dagli enti associativi nei confronti dei propri associati e consente, al ricorrere delle condizioni previste, di escludere dalla commercialità le prestazioni rese in conformità alle finalità istituzionali. Nel caso esaminato, la semplice mancata partecipazione dei soci alle attività non è stata ritenuta sufficiente a trasformare l'operazione in una prestazione commerciale.
Massime di principio
- La natura commerciale di una prestazione resa da un'associazione non può essere desunta automaticamente dal solo fatto che alcuni soci non partecipino concretamente alle attività istituzionali.
- L'Amministrazione deve dimostrare, con elementi specifici, che l'attività sia effettivamente commerciale e non può fondare la ripresa esclusivamente sul comportamento successivo o sull'inerzia dei soci.
- Il pagamento della quota associativa e la successiva mancata fruizione o partecipazione alle attività non costituiscono, da soli, prova di un rapporto commerciale.
- Per valutare il regime fiscale occorre verificare la reale natura dell'attività, la sua coerenza con gli scopi statutari, i destinatari della prestazione e le concrete modalità di svolgimento.
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