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Sentenza

Sentenza del 17/10/2019 n. 5787 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento - Irpef - Lavoro dipendente - Lavoro autonomo - Periodo di covigenza - Redditi - Dichiarazione - Entrambi - Obbligo - Omissione - Accertamento - Legittimità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'avviso di accertamento è stato ritenuto legittimo. La contemporanea percezione di redditi da lavoro dipendente e da lavoro autonomo non elimina l'obbligo di dichiarare entrambe le categorie reddituali. Anche il rapporto di lavoro dipendente successivamente cessato deve essere considerato per il periodo in cui i relativi redditi sono stati percepiti.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la legittimità dell'accertamento con cui è stata contestata l'omessa dichiarazione di redditi percepiti come lavoratore dipendente, nonostante nello stesso periodo fosse già in corso un'attività di lavoro autonomo. Il contribuente sosteneva, in sostanza, che la contemporanea esistenza dei due rapporti o la cessazione del rapporto subordinato potesse escludere l'obbligo dichiarativo. La sentenza ha invece ritenuto rilevante il fatto che i redditi da lavoro dipendente fossero stati effettivamente percepiti e che non vi fosse un'incompatibilità giuridica tra il lavoro autonomo e il rapporto di lavoro subordinato privato.

Norme richiamate

  • Norme in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e obbligo di dichiarazione dei redditi

    I redditi percepiti nel periodo d'imposta devono essere dichiarati secondo la loro rispettiva categoria reddituale. La presenza contemporanea di redditi da lavoro dipendente e da lavoro autonomo non consente di omettere quelli derivanti dal rapporto subordinato.

  • Disciplina del lavoro subordinato privato e del lavoro autonomo

    In assenza di una specifica incompatibilità prevista dalla legge o dal contratto applicabile, un rapporto di lavoro autonomo può coesistere con un rapporto di lavoro subordinato privato. Tale coesistenza non incide sull'obbligo fiscale di dichiarare i redditi derivanti da entrambi.

Massime di principio

  • L'obbligo dichiarativo riguarda tutti i redditi effettivamente percepiti nel periodo d'imposta, anche se il rapporto da cui derivano è cessato prima della presentazione della dichiarazione.
  • La contemporanea esistenza di lavoro dipendente e lavoro autonomo non comporta, di per sé, alcuna esclusione o assorbimento di una categoria reddituale nell'altra.
  • Per contestare validamente un accertamento non è sufficiente sostenere la mera incompatibilità pratica tra due attività: occorre dimostrare una specifica incompatibilità giuridica o contrattuale.
  • La cessazione del rapporto di lavoro subordinato non elimina l'obbligo di dichiarare i redditi maturati e percepiti durante il periodo di attività.
  • In situazioni analoghe, è necessario verificare separatamente tutti i redditi percepiti, la documentazione fiscale rilasciata dai sostituti d'imposta e l'eventuale presenza di cause legali o contrattuali di incompatibilità.

Testo integrale

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