Sentenza del 17/10/2019 n. 1099 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Accertamento - Irpef/Iva - Recupero a tassazione di costi non inerenti - Costi di ristrutturazione e manutenzione su immobili di proprietà di terzi - Condizioni di deducibilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione i costi di ristrutturazione e manutenzione sostenuti dal contribuente su immobili appartenenti a terzi, ritenendoli non inerenti e quindi non deducibili. La questione riguardava se tali costi potessero essere fiscalmente riconosciuti quando l'immobile non fosse di proprietà del contribuente e l'attività d'impresa o professionale non fosse stata ancora concretamente esercitata.
La decisione
La sentenza ha riconosciuto la deducibilità dei costi di ristrutturazione e manutenzione sostenuti su immobili di proprietà di terzi, purché sussista un nesso di strumentalità con l'attività d'impresa o professionale. Il requisito può essere integrato anche da un'attività solo potenziale o prospettica e non viene meno qualora l'attività non sia stata poi esercitata per cause estranee alla volontà del contribuente. Ne consegue l'illegittimità del recupero a tassazione fondato esclusivamente sulla mancanza della proprietà dell'immobile o sulla mancata effettiva operatività dell'attività.
Norme richiamate
Principio di inerenza dei costi ai fini delle imposte sui redditi
Un costo è deducibile quando è collegato, anche in prospettiva, all'attività d'impresa o professionale. Non è necessario che produca immediatamente ricavi né che l'attività sia stata effettivamente esercitata, purché il collegamento funzionale sia concreto e dimostrabile.
Disciplina IVA della detrazione sugli acquisti
L'IVA relativa ai lavori può essere detratta quando gli acquisti e le prestazioni sono destinati all'esercizio dell'attività economica e sussiste un nesso diretto o prospettico con operazioni soggette a IVA. La proprietà del bene non costituisce, di per sé, una condizione indispensabile.
Massime di principio
- Le spese sostenute su immobili di proprietà di terzi possono essere deducibili se l'immobile è funzionale, anche solo potenzialmente, all'attività economica del contribuente.
- La mancata realizzazione dell'attività non esclude automaticamente la deducibilità: occorre verificare se l'inutilizzo dipenda da cause estranee al contribuente e se, al momento della spesa, esistesse un progetto economico credibile.
- Il contribuente deve documentare il nesso di strumentalità mediante contratti, autorizzazioni del proprietario, fatture, pagamenti, progetti, licenze e ogni elemento che dimostri la destinazione dell'immobile all'attività.
- La mera intestazione delle spese o la semplice intenzione astratta di utilizzare l'immobile non sono sufficienti: il collegamento con l'attività deve essere effettivo, ragionevole e verificabile.
- Ai fini IVA, oltre all'inerenza, devono essere rispettati i requisiti formali e sostanziali della detrazione e deve sussistere una destinazione a operazioni che attribuiscono il diritto alla detrazione.
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