Sentenza del 12/05/2017 n. 11879 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava l'accertamento fiscale relativo all'anno d'imposta 2005, fondato su indagini bancarie effettuate sui conti della società, del legale rappresentante e dei soci. Con nove motivi ha dedotto, tra l'altro, difetto di motivazione dell'avviso, violazione delle garanzie previste durante la verifica fiscale, illegittimità dell'utilizzo di conti intestati a terzi, carenza o inidoneità dell'autorizzazione alle indagini finanziarie, omessa pronuncia su alcune eccezioni e mancato riconoscimento dei costi correlati ai maggiori ricavi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto legittima la motivazione dell'avviso per relationem al processo verbale di constatazione, quando il verbale sia conosciuto o conoscibile dal contribuente; ha escluso l'omessa pronuncia della Ctr, poiché la decisione sul merito implicava il rigetto delle eccezioni incompatibili; ha dichiarato inammissibili le censure dirette a ottenere una diversa valutazione dei fatti. Ha inoltre stabilito che le indagini bancarie sono autonome rispetto alla verifica presso la sede del contribuente, che l'Amministrazione può utilizzare dati relativi a conti intestati a terzi purché ne dimostri, anche presuntivamente, la riferibilità al contribuente e che, una volta fornita tale prova, spetta al contribuente dimostrare l'estraneità delle operazioni. L'autorizzazione alle indagini finanziarie non deve essere necessariamente specifica per ogni singolo conto e la sua eventuale irregolarità rileva solo in presenza di un concreto pregiudizio. Infine, per un accertamento analitico-presuntivo basato su movimentazioni bancarie, non è dovuto il riconoscimento forfetario dei costi: il contribuente deve provarne l'esistenza, l'inerenza e la deducibilità. La società è stata condannata a pagare all'Agenzia delle Entrate 5.200 euro di spese, oltre agli oneri prenotati a debito, nonché l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Legge n. 212 del 2000, art. 7
L'avviso di accertamento può essere motivato mediante rinvio a un processo verbale di constatazione già conosciuto dal contribuente; non è necessaria una autonoma riscrittura di tutti gli elementi se il rinvio consente una piena difesa.
Legge n. 212 del 2000, art. 12, commi 2 e 5
"La permanenza degli operatori civili o militari dell'amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dell'indagine individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio"
Il limite temporale riguarda i giorni di effettiva permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente e non necessariamente l'intero periodo compreso tra l'accesso e la conclusione dell'attività. Le indagini bancarie, anche se svolte durante la verifica, restano autonome.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 7
Consente l'acquisizione e l'utilizzo dei dati bancari per l'accertamento tributario. I dati riferiti a conti intestati a terzi possono essere utilizzati se l'Amministrazione dimostra, anche tramite presunzioni, la loro riferibilità al contribuente.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 7
Prevede il potere dell'Amministrazione finanziaria di acquisire informazioni e documentazione bancaria rilevante ai fini dell'accertamento IVA, secondo principi analoghi a quelli previsti per le imposte dirette.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39
Solo nell'accertamento induttivo puro l'Ufficio deve riconoscere una deduzione forfetaria dei costi. Nell'accertamento analitico o analitico-presuntivo, il contribuente deve provare i costi collegati ai maggiori ricavi.
D.P.R. n. 115 del 2000, art. 13, comma 1-quater
In caso di rigetto integrale o di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto al versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso principale.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento motivato per relationem è normalmente valido se rinvia a documenti, come il processo verbale di constatazione, che il contribuente ha ricevuto, sottoscritto o comunque conosceva; in tal caso non è indispensabile una autonoma riproduzione integrale delle argomentazioni della Guardia di finanza.
- Le movimentazioni bancarie costituiscono una presunzione utilizzabile per ricostruire ricavi o compensi. Se riguardano conti intestati a terzi, il Fisco deve prima fornire elementi concreti, anche presuntivi, che colleghino quei conti all'attività del contribuente.
- Dopo che l'Amministrazione ha dimostrato la riferibilità dei conti o delle operazioni, spetta al contribuente fornire una prova analitica dell'estraneità delle singole movimentazioni all'attività economica.
- Il limite dei trenta giorni previsto per la permanenza dei verificatori presso la sede non rende automaticamente inutilizzabili le risultanze di indagini bancarie svolte nello stesso periodo, poiché tali indagini sono autonome e possono richiedere tempi diversi.
- Eventuali irregolarità nell'autorizzazione interna alle indagini bancarie non comportano automaticamente l'inutilizzabilità dei dati: occorre dimostrare un concreto pregiudizio per il diritto di difesa o per la posizione del contribuente.
- Nel caso di accertamento analitico-presuntivo basato su dati bancari, non spetta automaticamente una percentuale forfetaria di costi. Il contribuente deve documentare specificamente l'esistenza, l'inerenza e la deducibilità dei costi correlati ai maggiori ricavi.
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