Ordinanza n. 614/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza - della sentenza n. 492/2024, emessa dal Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, in data 12 ottobre 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pavia che riconosce il diritto alla Carta elettronica del docente
Esito
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza davanti al TAR per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 492/2024 del Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, relativa al diritto alla Carta elettronica o Carta docente prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015. Il titolo giudiziale non individua espressamente e puntualmente gli anni scolastici per i quali il diritto è stato riconosciuto, ma rinvia per relationem al ricorso originario, che non è stato prodotto nel giudizio di ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha disposto un incombente istruttorio. Ha rilevato che, nell’ottemperanza di una sentenza del giudice ordinario, il giudice amministrativo è limitato alla mera esecuzione del titolo azionato e non può interpretare il giudicato né integrarlo. Poiché la sentenza del Tribunale di Pavia non consente, da sola, di determinare con certezza gli anni scolastici interessati e rinvia al contenuto del ricorso introduttivo non versato in atti, il TAR ha ordinato alla difesa della ricorrente di depositare copia asseverata del ricorso proposto davanti al Tribunale di Pavia, iscritto al R.G. n. 1448/2023. Il deposito dovrà avvenire entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 14 luglio 2026; nessuna decisione definitiva sulla domanda di ottemperanza è stata adottata.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
La disposizione è richiamata quale base normativa del diritto alla Carta elettronica o Carta docente.
art. 25 c.p.a.
Richiamato esclusivamente in relazione al domicilio della ricorrente ai sensi del codice del processo amministrativo.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a una sentenza del giudice ordinario, il giudice amministrativo deve limitarsi all’esecuzione del titolo giudiziale e non può procedere a interpretarne il contenuto o a integrarlo.
- Quando il titolo giudiziale da eseguire rinvia per relationem a un atto processuale non acquisito al giudizio di ottemperanza e tale atto è necessario per determinare con certezza l’estensione dell’obbligo amministrativo, il giudice può disporne il deposito quale incombente istruttorio.
- La domanda di ottemperanza non può essere accolta se il contenuto del titolo azionato, anche alla luce degli atti cui esso rinvia, non è determinabile con certezza senza un’attività interpretativa o integrativa del giudicato.
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