Cassazione Civile, Ordinanza n. 21944/2023 del 21/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Alcuni dipendenti di un'azienda sanitaria locale hanno chiesto il riconoscimento delle differenze retributive tra l'inquadramento nella categoria D e quello nella categoria DS del CCNL 1998-2001, assumendo di avere svolto attività di ispezione e controllo micologico sulla base di una specifica abilitazione. La Corte d'appello ha rigettato la domanda ritenendo che tali attività rientrassero nel più ampio controllo degli alimenti e che il possesso dell'abilitazione micologica non comportasse, di per sé, un livello di autonomia, responsabilità e discrezionalità operativa superiore a quello previsto per la categoria D; ha inoltre escluso la prevalenza qualitativa e quantitativa delle prestazioni micologiche. Con il ricorso per cassazione i lavoratori hanno denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 52 d.lgs. 165/2001, sostenendo che la Corte territoriale avesse male applicato il criterio della prevalenza, sottovalutandone la valenza qualitativa oltre che quantitativa, e che l'attività micologica, per il maggiore contenuto tecnico-intellettuale, l'ampiezza della discrezionalità e la pregnanza della responsabilità, dovesse essere ricondotta alla categoria DS.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto congiuntamente infondati i due motivi di ricorso. Ha affermato che il confronto tra categoria D e categoria DS va svolto avendo riguardo soprattutto all'intensità differenziale dell'autonomia e della discrezionalità operativa e alla responsabilità dei risultati. Ha ritenuto logicamente e giuridicamente plausibile la valutazione della Corte d'appello, secondo cui l'abilitazione micologica non introduceva un elemento differenziale tale da far superare la comune area funzionale dei controlli alimentari, né risultava provata una prevalenza quantitativa dell'attività micologica. Ha quindi rigettato il ricorso e condannato i ricorrenti alle spese di cassazione, oltre agli ulteriori oneri di legge, incluso il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 52 d.lgs. 165/2001
La norma è richiamata come parametro per valutare il corretto inquadramento e il diritto alle differenze retributive; la Corte ribadisce che la verifica della superiore categoria dipende dalla reale intensità di autonomia, discrezionalità operativa e responsabilità delle mansioni effettivamente svolte, non potendo la censura di legittimità trasformarsi in un riesame del merito.
CCNL 1998-2001
Le declaratorie contrattuali delle categorie D e DS vengono utilizzate per il raffronto tra i livelli di inquadramento, valorizzando gli indici di autonomia, responsabilità e discrezionalità operativa previsti per ciascuna categoria.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
È applicato per dare atto dei presupposti processuali per l'ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti, in conseguenza del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, il diritto al superiore inquadramento non può fondarsi solo sul possesso di un titolo abilitativo o specialistico: occorre verificare in concreto se le mansioni svolte presentino un livello superiore di autonomia, discrezionalità operativa e responsabilità rispetto alla categoria rivendicata.
- La comparazione tra categorie professionali deve essere effettuata sulla base delle declaratorie contrattuali e della concreta prevalenza delle attività svolte; la prevalenza qualitativa non può essere affermata in astratto, ma richiede un apprezzamento fattuale sorretto da elementi istruttori.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere, sotto la veste della violazione di legge, una nuova valutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione del merito circa il peso qualitativo e quantitativo delle mansioni.
- Quando l'attività specialistica si colloca all'interno di un più ampio settore funzionale già compreso nella categoria di appartenenza, il titolo specialistico non determina automaticamente l'accesso alla categoria superiore se non emerge un effettivo salto di contenuto professionale e responsabilità.
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