Sentenza n. 930/2026 - Bologna, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di archiviazione della pratica relativa all’assunzione mediante decreto flussi per mancata trasmissione nei termini del contratto di soggiorno firmato digitalmente
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’archiviazione disposta dallo Sportello Unico per l’Immigrazione, deducendo eccesso di potere per omessa valutazione di fatti rilevanti, erronea individuazione dei presupposti, falsa interpretazione della legge e ingiustizia grave e manifesta. Ha sostenuto che il superamento del termine per la trasmissione del contratto di soggiorno non comportasse automaticamente l’archiviazione, ma imponesse la previa comunicazione dei motivi ostativi. Ha inoltre contestato l’applicazione del termine di otto giorni, ritenendo applicabile quello di quindici giorni vigente a seguito della modifica normativa del 2025. In ogni caso, ha affermato che la scadenza caduta di sabato avrebbe consentito l’invio il primo giorno non festivo successivo, e ha richiamato l’avvenuta trasmissione via PEC il 23 febbraio 2026, dopo che sarebbe divenuto tecnicamente impossibile il caricamento sul sistema. Il giudice ha ricostruito che il contratto era stato trasmesso al datore di lavoro il 6 febbraio 2026, mentre l’archiviazione era stata adottata il 22 febbraio 2026; il ricorrente non ha però prodotto il contratto sottoscritto né fornito elementi idonei a dimostrare che il ritardo fosse dovuto a causa di forza maggiore o comunque non imputabile al lavoratore. Inoltre, l’Amministrazione aveva contestato la mancanza della sottoscrizione del lavoratore, elemento essenziale del contratto.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. Ha ritenuto irrilevante il riferimento, contenuto negli atti amministrativi, al termine di otto giorni, poiché il termine vigente era di quindici giorni e l’archiviazione del 22 febbraio 2026 era comunque intervenuta dopo il suo inutile decorso. Ha escluso l’applicabilità automatica dell’art. 52 c.p.a., relativo ai termini processuali, ai termini del procedimento amministrativo, sicché la scadenza di sabato non consentiva di per sé l’invio il lunedì successivo. Ha valorizzato la disciplina speciale, secondo cui il ritardo può essere ammesso soltanto se dimostrato come conseguenza di forza maggiore o di una causa non imputabile al lavoratore. Tale prova non è stata fornita: il ricorrente non ha depositato il contratto firmato, non ha spiegato la causa del ritardo e non ha superato la contestazione relativa alla mancanza della sottoscrizione del lavoratore. Le spese sono state compensate per la particolarità della questione.
Norme richiamate
art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998
Il nullaosta sia negato “qualora il contratto di soggiorno di cui all’articolo 5-bis, sottoscritto con le modalità di cui al comma 6, non sia trasmesso allo sportello unico per l’immigrazione nel termine di cui al medesimo comma, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore o comunque non imputabili al lavoratore”.
Il mancato tempestivo invio del contratto di soggiorno può condurre al diniego del nullaosta, salvo che il lavoratore dimostri che il ritardo dipenda da forza maggiore o da una causa a lui non imputabile.
art. 22, comma 6, d.lgs. 286/1998
“Entro quindici giorni dalla data di ingresso del lavoratore straniero nel territorio nazionale, il datore di lavoro e il lavoratore straniero sottoscrivono, mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata, il contratto di soggiorno di cui all’articolo 5-bis.”
Il termine vigente per la sottoscrizione e trasmissione del contratto di soggiorno era di quindici giorni; il termine era già inutilmente decorso al momento dell’archiviazione.
art. 1, comma 1, lett. e), n. 5), D.L. 11 ottobre 2024, n. 145
La disposizione aveva sostituito il termine di quindici giorni con quello di otto giorni, successivamente modificato.
art. 1, comma 1, lett. a-ter), D.L. 3 ottobre 2025, n. 146
La disposizione ha sostituito nuovamente il termine di otto giorni con quello di quindici giorni; il decreto è stato convertito in legge il 1° dicembre 2025.
art. 52 c.p.a.
La disciplina della proroga dei termini scadenti di sabato riguarda i termini processuali e non è automaticamente applicabile, per analogia, ai termini dei procedimenti amministrativi.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, ricorrendone i presupposti.
Massime di principio
- Il termine previsto dall’art. 22, comma 6, d.lgs. 286/1998 per la sottoscrizione e trasmissione del contratto di soggiorno, nella formulazione vigente dopo la modifica del 2025, è di quindici giorni dall’ingresso del lavoratore straniero in Italia.
- Il superamento del termine per la trasmissione del contratto di soggiorno non può essere giustificato dalla mera scadenza di sabato mediante il richiamo all’art. 52 c.p.a., poiché tale disposizione disciplina i termini processuali e non si applica automaticamente ai termini dei procedimenti amministrativi.
- La deroga alle conseguenze del tardivo invio del contratto di soggiorno richiede la dimostrazione che il ritardo sia stato determinato da forza maggiore o da una causa comunque non imputabile al lavoratore.
- Chi invoca una causa di forza maggiore o di non imputabilità del ritardo deve fornire elementi probatori concreti, producendo il contratto sottoscritto e spiegando la ragione dell’invio tardivo; la mera produzione di una comunicazione di trasmissione priva dell’allegato non è sufficiente.
- Il contratto di soggiorno deve recare la sottoscrizione di entrambe le parti, sicché la mancanza della firma del lavoratore integra l’assenza di un elemento essenziale e impedisce di superare le conseguenze della mancata tempestiva produzione.
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