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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 32157/2024 del 12/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'Agenzia impugnava le sentenze della CTR Lombardia che avevano annullato l'avviso di accertamento n. T9B03BD01649/2010 emesso dall'Ufficio delle Entrate di Milano nei confronti di CA'SAGREDO REAL ESTATE s.r.l. (società che aveva optato per il regime di trasparenza fiscale ex art.115 TUIR) e notificato anche alle socie CA'SA e GRAL. L'Agenzia deduceva, con più motivi, principalmente che la CTR aveva erroneamente ritenuto l'incompetenza territoriale dell'Ufficio di Milano e che, a suo avviso, quell'ufficio era territorialmente competente per il domicilio fiscale risultante (sede legale) e per la normativa sulle comunicazioni di variazione di sede; in subordine si censurava la motivazione della CTR e questioni processuali relative al litisconsorzio necessario e al contraddittorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha riunito i tre procedimenti per connessione. Ha dichiarato inammissibili i primi due motivi processuali e ha accolto il terzo motivo principale (sostanziale) dell'Agenzia, ritenendo che l'Ufficio di Milano fosse competente a emettere l'avviso di accertamento in base alle norme sul domicilio fiscale e alla mancata prova di un valido trasferimento del domicilio fiscale. Di conseguenza ha cassato le sentenze della CTR Lombardia nella parte oggetto del motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte tributaria regionale di secondo grado della Lombardia in diversa composizione anche per determinare le spese di giudizio. Il resto dei motivi è stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 115, DPR n.917/1986 (TUIR)

    «1. Esercitando l'opzione di cui al comma 4, il reddito imponibile dei soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), al cui capitale sociale partecipano esclusivamente soggetti di cui allo stesso articolo 73, comma 1, lettera a), ciascuno con una percentuale del diritto di voto esercitabile nell'assemblea generale, richiamata dall'articolo 2346 del codice civile, e di partecipazione agli utili non inferiore al 10 per cento e non superiore al 50 per 2 cento, è imputato a ciascun socio, indipendentemente dall'effettiva percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili».

    Comporta l'imputazione diretta del reddito della società trasparente ai soci, indipendentemente dalla percezione; fondamento del litisconsorzio necessario tra società e soci quando è impugnato l'avviso che rettifica redditi della società in trasparenza.

  • art. 116, DPR n.917/1986 (TUIR)

    «L'opzione di cui all'articolo 115 puo' essere esercitata con le stesse modalità ed alle stesse condizioni, ad esclusione di quelle indicate nel comma 1 del medesimo articolo 115, dalle società a responsabilità limitata il cui volume di ricavi non supera le soglie previste per l'applicazione degli studi di settore e con una compagine sociale composta esclusivamente da persone fisiche in numero non superiore a 10 o a 20 nel caso di società cooperativa».

    Integra la disciplina dell'opzione per la trasparenza anche per società di capitali in determinate condizioni; conferma il meccanismo di imputazione ai soci.

  • art. 4, d.lgs. n.546/1992

    «1. Le commissioni tributarie provinciali sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli uffici delle entrate o del territorio del Ministero delle finanze ovvero degli enti locali ovvero dei concessionari del servizio di riscossione, che hanno sede nella loro circoscrizione; se la controversia è proposta nei confronti di un centro di servizio è competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale spettano le attribuzioni sul tributo controverso. 2. Le commissioni tributarie regionali sono competenti per le impugnazioni avverso le decisioni delle commissioni tributarie provinciali, che hanno sede nella loro circoscrizione».

    Stabilisce la competenza territoriale delle Commissioni tributarie provinciali e regionali; utilizzata per valutare la competenza della CTP di Milano e della CTR Lombardia.

  • art. 58, DPR n.600/1973

    «I soggetti diversi dalle persone fisiche hanno il domicilio fiscale nel Comune in cui si trova la loro sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa; se anche questa manchi, essi hanno il domicilio fiscale nel comune ove è stabilita una sede secondaria o una stabile organizzazione e in mancanza nel Comune in cui esercitano prevalentemente la loro attività».

    Definisce il domicilio fiscale delle società: il luogo della sede legale (o, in subordine, sede amministrativa, sede secondaria o luogo prevalente di attività) è il riferimento per determinare la competenza territoriale dell'Ufficio.

  • art. 59, DPR n.600/1973

    «L'amministrazione finanziaria può stabilire il domicilio fiscale del soggetto, in deroga alle disposizioni dell'articolo precedente, nel comune dove il soggetto stesso svolge in modo continuativo la principale attività ovvero, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, nel comune in cui è stabilita la sede amministrativa».

    Attribuisce all'Amministrazione finanziaria poteri di individuazione/deroga del domicilio fiscale sulla base dell'attività principale o della sede amministrativa.

  • art. 31, DPR n.600/1973

    Richiamato rispetto alla regola generale secondo cui l'Ufficio competente è quello della circoscrizione del domicilio fiscale alla data della dichiarazione; la Corte richiama la giurisprudenza che dichiara nullo l'avviso emesso da ufficio territorialmente incompetente.

  • art. 36 e art. 60, DPR n.600/1973

    Richiamati nella giurisprudenza citata per l'obbligo di comunicazione delle variazioni dell'atto costitutivo e dell'indirizzo della sede legale/amministrativa; la mancata comunicazione può determinare la validità dell'avviso emesso dall'ufficio competente per l'ambito territoriale originario.

  • art. 112 cod. proc. civ.

    Citato dai ricorrenti in relazione alla motivazione e all'istruzione della decisione (profili di vizio di motivazione).

  • art. 360 c.p.c. (motivi di cassazione)

    Norma procedurale che identifica i motivi di impugnazione in Cassazione; utilizzata per inquadrare i motivi dedotti dall'Agenzia (n.2, n.4, n.3 del comma 1 art.360).

  • art. 14, d.lgs. n.546/1992

    Richiamato in relazione all'integrazione del contraddittorio nel caso di litisconsorzio necessario originario.

  • art. 5, DPR n.917/1986

    Menziionato quale analogia rispetto al meccanismo di imputazione dei redditi e alla necessità del contraddittorio e del litisconsorzio per le società trasparenti.

Massime di principio

  • In caso di società che optano per il regime di trasparenza (art.115 TUIR) l'accertamento relativo al reddito della società incide direttamente sui soci: pertanto la controversia coinvolge società e soci (litisconsorzio necessario) a meno che le questioni prospettate siano esclusivamente personali.
  • La competenza territoriale per gli atti impositivi si determina sulla base del domicilio fiscale stabilito dalle norme (sede legale o, in subordine, sede amministrativa, sede secondaria o luogo prevalente di attività): l'Ufficio che corrisponde a quel domicilio è titolato ad emettere l'avviso, salvo prova valida della effettiva e tempestiva variazione del domicilio fiscale.
  • La mancata comunicazione all'Amministrazione di una variazione della sede legale/amministrativa può comportare la validità dell'avviso emesso dall'Ufficio competente secondo la situazione anteriore; pertanto è fondamentale documentare e provare formalmente lo spostamento del domicilio fiscale.
  • Se i processi tra società e soci si sono svolti simultaneamente e le parti erano consapevoli dell'atto impositivo notificato anche agli altri, la riunione delle cause in Cassazione può evitare la declaratoria di nullità formale per la mancata partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari (simultaneus processus).
  • Quando si contesta l'incompetenza territoriale dell'Ufficio che ha emesso l'atto, il tema deve essere affrontato sinteticamente e con prove documentali (es. p.v.c., comunicazioni), e può essere risolto a favore dell'Amministrazione se il domicilio fiscale indicato nella documentazione formale risulta essere nel territorio dell'Ufficio emittente.
  • Prassi consigliata per contribuenti e consulenti: verificare e aggiornare tempestivamente le comunicazioni di modifica della sede legale/amministrativa; conservare documentazione che attesti la sede effettiva; se si contesta territorialmente un atto, sollevare la questione sin dal primo grado e partecipare assicurando l'integrazione del contraddittorio con tutti i soggetti interessati.

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