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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10646/2022 del 24/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di ricusazione del Giudice per l'udienza preliminare Dott. Claudio Paris. La ricusazione era fondata sul fatto che tale giudice, in precedenza, aveva svolto funzioni di Giudice per le indagini preliminari autorizzando intercettazioni in altro procedimento i cui risultati erano confluiti nel procedimento abbreviato; la dichiarazione di ricusazione era stata proposta dopo il rigetto della sollecitazione difensiva all'astensione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha confermato che la richiesta di ricusazione era intempestiva: nel rito abbreviato, tenuto in sede di udienza preliminare, la dichiarazione di ricusazione deve essere proposta fino alla conclusione degli accertamenti sulla costituzione delle parti in quella stessa udienza (art. 38, comma 1 c.p.p.), non entro tre giorni dalla prima udienza di trattazione. Ha altresì rilevato che il ricorrente non aveva allegato di essere venuto a conoscenza della causa di ricusazione solo dopo il termine previsto dal comma 1 (quindi non opera il termine speciale previsto dal comma 2). Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 38 cod. proc. pen.

    Il comma 1 stabilisce il termine ordinario per proporre la ricusazione (fino alla conclusione degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti nell'udienza). Il comma 2 prevede un termine di tre giorni se la causa di ricusazione è sorta o è divenuta nota dopo la scadenza dei termini del comma 1; tuttavia per avvalersi del comma 2 è necessario che il ricorrente alleghi e dimostri di essere venuto effettivamente a conoscenza della causa solo dopo il termine ordinario.

  • Cass. sentenza n. 33768 del 21/06/2021

    annullamento senza rinvio dell'ordinanza del 19/02/2021

    La Corte di Cassazione, nell'annullare per motivi formali la precedente ordinanza, non ha valutato la tempestività della ricusazione ma ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello per verificarne la fondatezza qualora tempestiva; dunque non ha già deciso sulla decorrenza del termine previsto dall'art. 38.

  • Giurisprudenza di Sez. 6 e Sez. 5 (citazioni interne)

    Sez. 6, n. 15073 del 31/03/2021; Sez. 6, n. 41110 del 18/09/2013; Sez. 5, n. 4396 del 09/12/2008

    Orientamenti richiamati affermano che, ai fini dell'applicazione del comma 2 dell'art. 38, la 'conoscenza' della causa di ricusazione deve essere effettiva e completa (non basta che la causa fosse solo conoscibile); inoltre l'onere della prova circa l'effettiva conoscenza incombe su chi contesta la tempestività della richiesta.

Massime di principio

  • Nel rito abbreviato tenuto nell'udienza preliminare la ricusazione del giudice deve essere proposta fino alla conclusione degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti in quella stessa udienza: non è sufficiente proporla entro tre giorni dalla prima udienza di trattazione.
  • Per far valere il termine speciale di cui all'art. 38, comma 2, c.p.p., il ricorrente deve allegare (e il fatto va ritenuto) di essere venuto effettivamente a conoscenza della causa di ricusazione solo dopo il decorso del termine ordinario; non è sufficiente affermare che la causa era 'conoscibile'.
  • Se la Corte di Cassazione annulla un provvedimento per motivi formali e rinvia per verifiche, non necessariamente ha già deciso su questioni sostanziali come la tempestività della ricusazione; la Corte territoriale è chiamata a effettuare quella verifica.
  • Chi contesta la tempestività della ricusazione assume l'onere di provare che la parte chiedente era effettivamente a conoscenza della causa entro il termine ordinario (quindi può spostarsi l'onere probatorio a chi eccepisce l'intempestività).
  • La mancata allegazione di elementi che dimostrino la conoscenza tardiva della causa di ricusazione comporta il rigetto per intempestività e può comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie.

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