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Sentenza

Sentenza n. 1819/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'annullamento - del provvedimento di ammonimento emesso dal Questore di Arezzo in data -OMISSIS-, nr. -OMISSIS-, ex art 5 comma 5 e seguenti del D.L. 123/2023 e dell’art. 8 commi 1 e 2 del D.L. 11/2009 e s.m.i., redatto nei confronti di -OMISSIS- -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-; - di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, ancorché incognito.

Giustizia amministrativa202600757

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ammonimento del Questore di Arezzo rivolto alla figlia minorenne dei ricorrenti per condotte persecutorie nei confronti di un’altra minore

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (genitori)

Prevale il privato

La controversia

I genitori, anche in proprio, hanno impugnato l’ammonimento adottato ai sensi dell’art. 5, commi 5-7, d.l. 123/2023, in relazione all’ammonimento previsto dall’art. 8, commi 1 e 2, d.l. 11/2009. Con un’unica censura hanno dedotto violazione e falsa applicazione di tali disposizioni, violazione dell’art. 3 l. 241/1990, carenza istruttoria, illogicità della motivazione, travisamento e insussistenza dei presupposti. Hanno contestato che la minore avesse partecipato agli episodi di scherno e isolamento verificatisi a scuola, a una festa di quartiere e durante gli allenamenti di pallavolo; quanto ai successivi messaggi minacciosi inviati tramite il profilo social della figlia, hanno contestato che ne fosse lei l’autrice o che avesse partecipato consapevolmente alle condotte persecutorie. In via preliminare, il TAR ha esaminato la regolarità della notificazione alla minore controinteressata.

La decisione

Il TAR ha ritenuto regolare la notificazione del ricorso a uno degli esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore controinteressata e, dopo la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 140 c.p.c., sussistenti i presupposti processuali per decidere. Nel merito ha accolto l’unica censura e annullato l’ammonimento. Ha rilevato che i primi episodi di scherno e isolamento erano sostenuti soltanto dalla generica ricostruzione contenuta nell’istanza di ammonimento, senza riscontri istruttori; gli episodi durante gli allenamenti erano inoltre smentiti dalle informazioni rese dai due allenatori. L’istruttoria della Questura era dunque carente perché non aveva svolto un autonomo e obiettivo accertamento dei fatti. I messaggi minacciosi risultavano invece documentati, ma dagli screenshot emergeva che li aveva inviati un’altra minore, cui la destinataria dell’ammonimento aveva ceduto le credenziali del proprio profilo social. Tale imprudenza, pur censurabile, non dimostrava automaticamente né una volontà persecutoria né la partecipazione organica al gruppo, mancando la prova del nesso psicologico tra la cessione delle credenziali e gli atti persecutori. Il riferimento al parental control è stato ritenuto irrilevante. Spese compensate per la complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 5, commi 5-7, d.l. 123/2023

    Nel caso di specie, i primi due comportamenti vessatori specificamente imputati alla minore e richiamati nell’atto impugnato risultano essere del tutto sforniti di prova e si esauriscono nel mero richiamo delle argomentazioni contenute nell’istanza di ammonimento;

    L’ammonimento previsto per i minori richiede un accertamento istruttorio effettivo dei fatti; non è sufficiente riprodurre la ricostruzione dell’istante senza riscontri autonomi.

  • art. 8, commi 1 e 2, d.l. 11/2009

    Per quello che riguarda i doveri procedimentali, la decisione sopra richiamata ha poi confermato la necessità, da un lato, che l’istruttoria sia condotta nel rispetto delle previsioni in materia di partecipazione del soggetto interessato e, dall’altro, che l’istruttoria svolta dal Questore costituisca espressione di una valutazione autonoma dei fatti che non può esaurirsi nel semplice richiamo dell’istanza di ammonimento

    L’ammonimento presuppone la partecipazione dell’interessato e una valutazione autonoma dei fatti da parte del Questore, che deve considerare gli elementi disponibili e non può limitarsi a recepire l’istanza.

  • art. 3 l. 241/1990

    Anche la giurisprudenza interna successiva si è poi attestata sulle soluzioni indicate dalla C.E.D.U., confermando la necessità assoluta che il principio della necessaria celerità del provvedimento non possa spingersi fino alla completa elusione dell’obbligo di considerare gli elementi addotti dall’interessato nel procedimento

    La celerità del procedimento non esonera l’amministrazione dal considerare gli elementi introdotti dall’interessato e dall’esplicitare perché li ritenga eventualmente ininfluenti.

  • art. 64, comma 2, c.p.a.

    circostanza fattuale non contestata dalla difesa delle Amministrazioni resistenti e pertanto utilizzabile dalla Sezione ai sensi dell’art. 64, 2° comma c.p.a.

    Il giudice può utilizzare ai fini della decisione una circostanza fattuale non contestata dalla parte costituita.

  • art. 140 c.p.c.

    Nel caso di specie, la Sezione deve rilevare, analogamente a quanto già rilevato in sede cautelare con riferimento ad analoghi ricorsi (T.A.R. Toscana, sez. IV, ord. 28 aprile 2026, n. 242) e sostanzialmente sulle orme della giurisprudenza penalistica in materia (Cass. pen. sez. VI, 8 novembre 2018, n.760; 29 novembre 2001, n.2984, tutte e due riferite al processo penale minorile), come il gravame risulti essere stato regolarmente notificato ad uno degli esercenti la potestà genitoriale sulla minore controinteressata (il padre) e come pertanto, dopo la rinnovazione della notificazione nelle forme previste dall’art. 140 c.p.c. spontaneamente eseguita da parte ricorrente, risultino essere sussistenti tutti i presupposti processuali per la decisione del ricorso.

    Nel caso esaminato, la notificazione a uno degli esercenti la responsabilità genitoriale e la successiva rinnovazione secondo le forme dell’art. 140 c.p.c. hanno consentito di ritenere regolarmente instaurato il contraddittorio.

Massime di principio

  • Il potere di ammonimento per condotte persecutorie non può fondarsi sul mero recepimento dell’istanza della presunta vittima: il Questore deve svolgere una valutazione autonoma dei fatti e considerare gli elementi disponibili, nel rispetto della partecipazione dell’interessato.
  • La celerità del procedimento di ammonimento non elimina l’obbligo di valutare gli elementi concreti introdotti dall’interessato e di indicare le ragioni della loro eventuale irrilevanza, specialmente quando la misura incide su diritti e libertà fondamentali.
  • La ricostruzione accusatoria priva di riscontri non è sufficiente a sostenere un ammonimento; il giudice amministrativo può verificare la sufficienza dell’istruttoria, la compatibilità della determinazione dei fatti con le risultanze e la fondatezza dei presupposti della misura.
  • La cessione imprudente delle credenziali di un profilo social, pur censurabile, non dimostra di per sé la volontà persecutoria dell’intestatario né la sua partecipazione consapevole alle condotte altrui: occorre provare il nesso psicologico tra la cessione e gli atti persecutori.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezzaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleOnere della prova e principio dispositivo

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