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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46811/2023 del 21/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Torino (28/04/2022) che li aveva condannati per lesioni aggravate dall'uso di arma, porto e detenzione illegale di arma e, per Gioffrè Domenico, violazione degli obblighi della sorveglianza speciale. Le doglianze principali sono: (1) vizio di motivazione nella valutazione delle dichiarazioni confessorie e mancata scindibilità/valutazione coerente delle confessioni; (2) erronea applicazione della recidiva per Gioffrè Domenico; (3) omissione di assorbimento del reato di detenzione nel reato di porto (concorso tra i due reati); (4) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (anche ex art. 62 n.6 e 62-bis) e vizio nella dosimetria della pena; (5) mancata e insufficiente motivazione circa gli aumenti di pena per la continuazione tra i reati. Guerra Antonio deduce inoltre errore nel ritenere il suo concorso morale (art. 110 c.p.), contestando la sua presenza e il suo apporto causale/psichico alla commissione dei reati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha in parte accolto i ricorsi: - Ha dichiarato inammissibile il primo motivo relativo alla presunta errata valutazione delle confessioni per carenza di allegazioni/documentazione da parte della difesa; ha ritenuto invece corretta la scindibilità delle confessioni così come motivata dalla Corte d'appello. - Ha respinto il motivo relativo alla recidiva per Gioffrè Domenico, confermando la valutazione della pericolosità e la ricorrenza dei presupposti, adeguatamente motivate. - Ha respinto la doglianza sull'assorbimento tra detenzione e porto: la Corte ha richiamato il principio che, salvo prova della contemporaneità, i reati concorrono e non si assorbono automaticamente. - Ha respinto la censura sulla mancata concessione delle attenuanti generiche: il rigetto è stato ritenuto adeguatamente motivato in relazione alla personalità degli imputati, alla mancanza di comportamenti riparatori e all'importanza del ruolo di Francesco nell'esecuzione dei fatti. - Ha invece accolto il quinto motivo: la Corte territoriale non ha motivato distintamente l'aumento di pena per i reati satellite in continuazione; ne è derivata l'annullamento limitato agli aumenti di pena comminati a titolo di continuazione nei confronti di Francesco, Davide e Domenico Gioffrè (con rinvio ai fini del riesame della motivazione della continuazione). - Quanto a Guerra Antonio, il ricorso è stato rigettato: la Cassazione ha ritenuto congrua la valutazione del suo concorso morale sulla base della presenza, della autorevolezza e del comportamento complessivo dei partecipanti; Guerra è stato condannato al pagamento delle spese processuali. In sintesi: condanne e profili di responsabilità confermati nella sostanza; annullamento parziale e limitato riguardo agli aumenti per continuazione solo per i tre Gioffrè, con mantenimento del resto delle statuizioni.

Norme richiamate

  • art. 582 cod. pen.

    Norma sulla lesioni personali; applicata congiuntamente all'art. 585 per configurare le lesioni aggravate dall'uso di arma

  • art. 585 cod. pen.

    Configurazione della lesione da arma da fuoco come circostanza di maggior gravità (aggravante)

  • art. 10, 12, 14 legge 2 ottobre 1967 n. 895 (legge sulle armi)

    Prevedono i divieti e le sanzioni per la detenzione e il porto illegale di armi; la Corte ha ritenuto che detenzione e porto concorrano di regola, salvo prova della piena contemporaneità

  • art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159

    Regola la violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno; applicata a carico di Gioffrè Domenico per spostamenti fuori dal comune di residenza

  • art. 110 cod. pen.

    Disciplina il concorso di persone nel reato; interpretato in chiave di concorso morale/psichico anche per la mera presenza autorevole che rafforza la volontà collettiva

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Riguarda la valutazione delle dichiarazioni rese dall'imputato e la necessità di motivazione: la Cassazione ha ritenuto inammissibile la censura per mancanza di allegazioni specifiche

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena; richiamato come guida nella dosimetria, ma la Corte ha ricordato l'obbligo di motivare distintamente gli aumenti per i reati in continuazione

  • art. 62 e art. 62-bis cod. pen.

    Circostanze attenuanti (inclusa collaborazione/confessione); la Corte ha confermato che la confessione può non essere valorizzata se contrastata da altri elementi di disvalore o strumentale

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma sulle spese processuali: applicata per condannare Guerra al pagamento delle spese del procedimento

Massime di principio

  • Le confessioni possono essere scisse: il giudice può ritenere credibile solo una parte della confessione se adeguatamente motivato; la difesa deve comunque documentare e allegare elementi specifici per contestare la valutazione motivazionale
  • La recidiva va motivata con riferimento alla gravità del precedente e alla prossimità temporale: la mera distanza temporale limitata dall'espiazione di un reato grave può giustificare il riconoscimento di recidiva se emergono indizi di persistenza della pericolosità
  • Tra i reati di detenzione e porto di arma non sussiste di regola un rapporto di specialità: occorre dimostrare la contemporaneità effettiva per farli assorbire; in mancanza di allegazioni probatorie specifiche, entrambi possono concorrere
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è ammissibile quando la personalità dell'imputato, l'assenza di comportamenti riparatori o la gravità del ruolo svolto nei fatti contrastino l'attenuante; la valutazione resta di merito e difficilmente sindacabile in Cassazione senza puntuali censure
  • In caso di continuazione, il giudice deve motivare separatamente la determinazione della pena per i reati satellite: l'aumento per continuazione richiede indicazione chiara dei criteri presi in considerazione per ciascun reato
  • Il concorso morale (art. 110 c.p.) può essere configurato anche per contributi psicologici o di rafforzamento della volontà collettiva (es. presenza autorevole, non dissociazione dall'azione): la semplice presenza non è automaticamente esclusiva, ma va valutata nel contesto fattuale e temporale
  • Le censure di motivazione in Cassazione richiedono un'adeguata autosufficienza probatoria e documentale: affermazioni apodittiche o generiche senza allegazione di atti specifici rendono il motivo inammissibile

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