Cassazione Penale, Sentenza n. 46811/2023 del 21/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Torino (28/04/2022) che li aveva condannati per lesioni aggravate dall'uso di arma, porto e detenzione illegale di arma e, per Gioffrè Domenico, violazione degli obblighi della sorveglianza speciale. Le doglianze principali sono: (1) vizio di motivazione nella valutazione delle dichiarazioni confessorie e mancata scindibilità/valutazione coerente delle confessioni; (2) erronea applicazione della recidiva per Gioffrè Domenico; (3) omissione di assorbimento del reato di detenzione nel reato di porto (concorso tra i due reati); (4) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (anche ex art. 62 n.6 e 62-bis) e vizio nella dosimetria della pena; (5) mancata e insufficiente motivazione circa gli aumenti di pena per la continuazione tra i reati. Guerra Antonio deduce inoltre errore nel ritenere il suo concorso morale (art. 110 c.p.), contestando la sua presenza e il suo apporto causale/psichico alla commissione dei reati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha in parte accolto i ricorsi: - Ha dichiarato inammissibile il primo motivo relativo alla presunta errata valutazione delle confessioni per carenza di allegazioni/documentazione da parte della difesa; ha ritenuto invece corretta la scindibilità delle confessioni così come motivata dalla Corte d'appello. - Ha respinto il motivo relativo alla recidiva per Gioffrè Domenico, confermando la valutazione della pericolosità e la ricorrenza dei presupposti, adeguatamente motivate. - Ha respinto la doglianza sull'assorbimento tra detenzione e porto: la Corte ha richiamato il principio che, salvo prova della contemporaneità, i reati concorrono e non si assorbono automaticamente. - Ha respinto la censura sulla mancata concessione delle attenuanti generiche: il rigetto è stato ritenuto adeguatamente motivato in relazione alla personalità degli imputati, alla mancanza di comportamenti riparatori e all'importanza del ruolo di Francesco nell'esecuzione dei fatti. - Ha invece accolto il quinto motivo: la Corte territoriale non ha motivato distintamente l'aumento di pena per i reati satellite in continuazione; ne è derivata l'annullamento limitato agli aumenti di pena comminati a titolo di continuazione nei confronti di Francesco, Davide e Domenico Gioffrè (con rinvio ai fini del riesame della motivazione della continuazione). - Quanto a Guerra Antonio, il ricorso è stato rigettato: la Cassazione ha ritenuto congrua la valutazione del suo concorso morale sulla base della presenza, della autorevolezza e del comportamento complessivo dei partecipanti; Guerra è stato condannato al pagamento delle spese processuali. In sintesi: condanne e profili di responsabilità confermati nella sostanza; annullamento parziale e limitato riguardo agli aumenti per continuazione solo per i tre Gioffrè, con mantenimento del resto delle statuizioni.
Norme richiamate
art. 582 cod. pen.
Norma sulla lesioni personali; applicata congiuntamente all'art. 585 per configurare le lesioni aggravate dall'uso di arma
art. 585 cod. pen.
Configurazione della lesione da arma da fuoco come circostanza di maggior gravità (aggravante)
art. 10, 12, 14 legge 2 ottobre 1967 n. 895 (legge sulle armi)
Prevedono i divieti e le sanzioni per la detenzione e il porto illegale di armi; la Corte ha ritenuto che detenzione e porto concorrano di regola, salvo prova della piena contemporaneità
art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159
Regola la violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno; applicata a carico di Gioffrè Domenico per spostamenti fuori dal comune di residenza
art. 110 cod. pen.
Disciplina il concorso di persone nel reato; interpretato in chiave di concorso morale/psichico anche per la mera presenza autorevole che rafforza la volontà collettiva
art. 192 cod. proc. pen.
Riguarda la valutazione delle dichiarazioni rese dall'imputato e la necessità di motivazione: la Cassazione ha ritenuto inammissibile la censura per mancanza di allegazioni specifiche
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena; richiamato come guida nella dosimetria, ma la Corte ha ricordato l'obbligo di motivare distintamente gli aumenti per i reati in continuazione
art. 62 e art. 62-bis cod. pen.
Circostanze attenuanti (inclusa collaborazione/confessione); la Corte ha confermato che la confessione può non essere valorizzata se contrastata da altri elementi di disvalore o strumentale
art. 616 cod. proc. pen.
Norma sulle spese processuali: applicata per condannare Guerra al pagamento delle spese del procedimento
Massime di principio
- Le confessioni possono essere scisse: il giudice può ritenere credibile solo una parte della confessione se adeguatamente motivato; la difesa deve comunque documentare e allegare elementi specifici per contestare la valutazione motivazionale
- La recidiva va motivata con riferimento alla gravità del precedente e alla prossimità temporale: la mera distanza temporale limitata dall'espiazione di un reato grave può giustificare il riconoscimento di recidiva se emergono indizi di persistenza della pericolosità
- Tra i reati di detenzione e porto di arma non sussiste di regola un rapporto di specialità: occorre dimostrare la contemporaneità effettiva per farli assorbire; in mancanza di allegazioni probatorie specifiche, entrambi possono concorrere
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è ammissibile quando la personalità dell'imputato, l'assenza di comportamenti riparatori o la gravità del ruolo svolto nei fatti contrastino l'attenuante; la valutazione resta di merito e difficilmente sindacabile in Cassazione senza puntuali censure
- In caso di continuazione, il giudice deve motivare separatamente la determinazione della pena per i reati satellite: l'aumento per continuazione richiede indicazione chiara dei criteri presi in considerazione per ciascun reato
- Il concorso morale (art. 110 c.p.) può essere configurato anche per contributi psicologici o di rafforzamento della volontà collettiva (es. presenza autorevole, non dissociazione dall'azione): la semplice presenza non è automaticamente esclusiva, ma va valutata nel contesto fattuale e temporale
- Le censure di motivazione in Cassazione richiedono un'adeguata autosufficienza probatoria e documentale: affermazioni apodittiche o generiche senza allegazione di atti specifici rendono il motivo inammissibile
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 21 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 46681/2023 del 21/11/2023
- Sentenza penale · 21 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 46684/2023 del 21/11/2023
- Sentenza penale · 21 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 46685/2023 del 21/11/2023
- Sentenza penale · 21 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 46686/2023 del 21/11/2023
- Sentenza penale · 21 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 46689/2023 del 21/11/2023
- Sentenza penale · 21 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 46690/2023 del 21/11/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →