Regolamento (UE) 2026/318
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/318 della Commissione, del 12 febbraio 2026, che modifica l’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 e l’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 per quanto riguarda i modelli di certificati per l’ingresso nell’Unione di partite di determinati prodotti destinati al consumo umano ottenuti da solipedi domestici e di determinate categorie di equini
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2026/318 adegua i modelli certificativi UE per alcune importazioni di prodotti di origine equina e di equini, allineandoli ai divieti della direttiva 96/22/CE sulle sostanze vietate negli animali destinati al consumo umano. Interviene sui certificati previsti dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/403, con modifiche puntuali alle attestazioni di sanità pubblica e di sanità animale. Per evitare discontinuità negli scambi, introduce una disciplina transitoria che consente l’uso dei vecchi certificati per un periodo limitato. L’atto è direttamente applicabile negli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica i modelli di certificati per l’ingresso nell’Unione di carni e prodotti di origine equina e di determinate categorie di equini, aggiornando i riferimenti sanitari e i requisiti di attestazione.
Ambito di applicazione
Si applica all’ingresso nell’Unione europea di partite di carni fresche e di prodotti a base di carne/prodotti destinati al consumo umano ottenuti da solipedi domestici, nonché all’ingresso nell’Unione di equini non destinati alla macellazione e di equini destinati alla macellazione. Incide sui modelli di certificato contenuti nell’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 e nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403. Non introduce una disciplina generale nuova sugli scambi, ma aggiorna i moduli certificativi e prevede un regime transitorio per certificati già rilasciati secondo i modelli precedenti, validi fino al 12 dicembre 2026 se emessi entro il 12 settembre 2026.
Modifica dei modelli di certificati per carni di origine equina ed equini
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/318 interviene sulla disciplina documentale che accompagna l’ingresso nell’Unione di partite di carni, prodotti a base di carne e animali equini, aggiornando i modelli certificativi contenuti nei regolamenti di esecuzione (UE) 2020/2235 e (UE) 2021/403. La finalità dichiarata è allineare le attestazioni ai divieti della direttiva 96/22/CE e prevenire disallineamenti nei controlli all’importazione.
Contesto normativo
L’atto si fonda, in particolare, sul regolamento (CE) n. 853/2004, sul regolamento (UE) 2016/429 e sul regolamento (UE) 2017/625. Nei considerando si evidenzia che alcuni punti dei modelli EQU, MP-PREP, MPNT, MPST, EQUI-X ed EQUI-Y devono essere modificati per riflettere i divieti relativi alle sostanze vietate negli equini destinati al consumo umano e per aggiornare le attestazioni sanitarie richieste ai fini dell’ingresso nell’Unione.
Modifiche ai certificati per carni fresche di solipedi domestici
Il capitolo 4 dell’allegato III del regolamento (UE) 2020/2235, relativo al modello EQU, viene sostituito. Il certificato riguarda carni fresche destinate al consumo umano, escluse carni macinate e carni separate meccanicamente, di solipedi domestici (Equus caballus, Equus asinus e loro incroci). Tra i requisiti principali figurano:
- provenienza da stabilimenti riconosciuti dell’Unione con HACCP e audit periodici;
- conformità alle norme igieniche del regolamento (CE) n. 853/2004;
- esito negativo alla ricerca delle Trichine;
- idoneità al consumo umano a seguito di ispezioni ante mortem e post mortem;
- conformità ai criteri microbiologici del regolamento (CE) n. 2073/2005;
- rispetto delle regole sulla somministrazione di sostanze vietate agli equini destinati alla produzione alimentare.
Il modello include anche un attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905, applicabile dal 3 settembre 2026, per escludere l’uso di antimicrobici vietati o riservati all’uomo.
Modifiche ai certificati per preparazioni di carni e prodotti a base di carne
I capitoli 24, 25 e 26 dell’allegato III del regolamento (UE) 2020/2235 sono sostituiti e riguardano rispettivamente:
- preparazioni di carni destinate al consumo umano (MP-PREP);
- prodotti a base di carne non soggetti a trattamento specifico di riduzione dei rischi (MPNT);
- prodotti a base di carne soggetti a trattamento specifico di riduzione dei rischi (MPST).
I nuovi modelli disciplinano in modo dettagliato:
- le specie di origine delle carni utilizzate e i rispettivi codici;
- l’origine geografica delle carni e, quando previsto, la regionalizzazione;
- la conformità a HACCP, igiene, riconoscimento degli stabilimenti, etichettatura e marchi di identificazione;
- i requisiti microbiologici e di conservazione/trasporto;
- i vincoli specifici per suini domestici, solipedi, cervidi e materie prime di origine bovina, ovina e caprina in relazione a Trichine e BSE;
- le condizioni particolari per i prodotti contenenti carni di solipedi domestici, che richiamano i divieti sulle sostanze farmacologicamente attive vietate;
- le condizioni sanitarie per l’ingresso quando l’Unione non è destinazione finale e quando il prodotto transita solo attraverso il territorio unionale.
Nei modelli MP-PREP, MPNT e MPST è altresì prevista, dal 3 settembre 2026, un’attestazione supplementare sul regolamento delegato (UE) 2023/905.
Modifiche ai modelli per l’ingresso di equini
L’allegato II del regolamento (UE) 2021/403 è sostituito con i nuovi capitoli 13 e 14, relativi ai modelli EQUI-X ed EQUI-Y. Il primo riguarda gli equini non destinati alla macellazione; il secondo gli equini destinati alla macellazione per il consumo umano.
Per entrambi i modelli vengono aggiornate e dettagliate le condizioni sanitarie su:
- provenienza da paesi, territori o zone autorizzati secondo il sistema di classificazione del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404;
- assenza di peste equina, morva, surra, durina e anemia infettiva equina secondo i termini temporali indicati;
- condizioni specifiche per l’encefalomielite equina venezuelana;
- obblighi di isolamento pre-esportazione e di protezione dai vettori per taluni gruppi sanitari;
- eventuali prove diagnostiche richieste (AGID/Coggins, ELISA, CATT, RT-PCR, prova di fissazione del complemento, test per la peste equina);
- trasporto diretto e prevenzione di contatti con animali non conformi;
- identificazione individuale degli animali e, per gli equini registrati, indicazioni aggiuntive sul passaporto e sull’autorità competente.
Per gli equini destinati alla macellazione, il modello EQUI-Y richiede inoltre la dichiarazione dell’operatore responsabile sulla permanenza dell’animale nel paese di spedizione, sull’assenza di contatti a rischio e sull’invio diretto al macello o attraverso uno stabilimento riconosciuto per operazioni di raccolta.
Regime transitorio
L’articolo 3 stabilisce un periodo transitorio fino al 12 dicembre 2026. Fino a tale data è ancora consentito l’uso dei certificati conformi ai modelli precedenti, purché siano stati rilasciati entro il 12 settembre 2026. La misura copre:
- le partite di prodotti destinati al consumo umano ottenuti da solipedi domestici;
- le partite di determinate categorie di equini.
Entrata in vigore, applicabilità territoriale e riferimenti al Regno Unito
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Le note dei modelli ribadiscono, in linea con il Quadro di Windsor, che i riferimenti all’Unione si intendono estesi anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.
Implicazioni pratiche
Per gli operatori del settore alimentare e zootecnico, il regolamento comporta la necessità di aggiornare la documentazione di importazione e le procedure di certificazione, con particolare attenzione alle nuove formulazioni relative ai divieti farmacologici, alle attestazioni sanitarie aggiuntive e alle date di applicazione differita. In fase di controllo doganale e veterinario, sarà essenziale verificare se la partita ricade nel regime transitorio e se il certificato è stato emesso entro il 12 settembre 2026.
Disposizioni principali
Modifica dei modelli del regolamento (UE) 2020/2235
L’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 è modificato: il capitolo 4 (modello EQU) e i capitoli 24, 25 e 26 (modelli MP-PREP, MPNT e MPST) sono sostituiti. Le attestazioni di sanità pubblica sono aggiornate per riflettere i divieti della direttiva 96/22/CE e, per i prodotti a base di carne e le preparazioni di carni, sono introdotte o confermate condizioni relative a igiene, HACCP, stabilimenti riconosciuti, residui, Trichine, BSE, controlli sulle specie di origine, tracciabilità e requisiti di imballaggio. Nei modelli per prodotti a base di carne sono previste anche attestazioni sanitarie e, quando rilevante, attestazioni aggiuntive sul regolamento delegato (UE) 2023/905 e sul benessere animale.
Modifica dei modelli del regolamento (UE) 2021/403
L’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 è modificato: i capitoli 13 e 14 sono sostituiti dai nuovi modelli EQUI-X ed EQUI-Y per l’ingresso nell’Unione di equini, rispettivamente non destinati alla macellazione e destinati alla macellazione. I modelli aggiornano le condizioni sanitarie relative a peste equina, morva, surra, durina, anemia infettiva equina, encefalomielite equina venezuelana, rabbia e carbonchio ematico, oltre ai requisiti di permanenza, isolamento, trasporto, identificazione e documentazione dell’operatore responsabile della partita.
Adeguamento ai divieti della direttiva 96/22/CE
Le attestazioni relative ai prodotti di origine equina sono modificate per riflettere il divieto di somministrazione agli equini destinati al consumo umano delle sostanze elencate nell’allegato II della direttiva 96/22/CE e il divieto di importazione di animali cui tali sostanze siano state somministrate. I modelli aggiornati richiedono quindi dichiarazioni specifiche su sostanze vietate, tireostatici, stilbeni, estrogeni, androgeni, gestageni e β-agonisti, con le sole deroghe ammesse per trattamenti terapeutici o zootecnici nei limiti della disciplina UE richiamata.
Regime transitorio per i certificati già rilasciati
Per evitare perturbazioni degli scambi, è ammesso fino al 12 dicembre 2026 l’uso dei certificati o delle dichiarazioni rilasciati secondo i modelli precedenti. La deroga vale solo se i certificati siano stati rilasciati entro il 12 settembre 2026. Il regime transitorio riguarda sia le partite di prodotti destinati al consumo umano ottenuti da solipedi domestici, sia le partite di determinate categorie di equini.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Alcune nuove attestazioni e indicazioni risultano espressamente applicabili alle partite che entrano nell’Unione a decorrere dal 3 settembre 2026.
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