Regolamento (UE) 2026/321
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/321 della Commissione, del 12 febbraio 2026, che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2017/1506 e (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva idrazide maleica
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna le condizioni di approvazione dell’idrazide maleica, una sostanza attiva impiegata nei prodotti fitosanitari, eliminando la restrizione che impediva il suo utilizzo su colture destinate all’alimentazione del bestiame. La modifica deriva da una nuova valutazione scientifica dell’EFSA, che ha ritenuto risolta la criticità tossicologica che aveva giustificato la precedente limitazione. Il testo adegua di conseguenza sia il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1506 sia il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, mantenendo però specifiche condizioni di valutazione e attenzione per consumatori, operatori e lavoratori.
Modifica delle condizioni di approvazione della sostanza attiva idrazide maleica, con soppressione della restrizione che ne vietava l’uso su colture destinate all’alimentazione del bestiame.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla sostanza attiva idrazide maleica nell’ambito dell’approvazione dei prodotti fitosanitari ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. Riguarda gli Stati membri, la Commissione, l’EFSA e gli operatori del settore fitosanitario, incidendo sulle condizioni di impiego, sulle specifiche di approvazione e sulle informazioni da considerare nella valutazione del rischio. L’effetto è territoriale in tutto il SEE per il carattere di testo rilevante ai fini del SEE e temporale dalla sua entrata in vigore; restano ferme le condizioni generali di approvazione sino alla scadenza del 31 ottobre 2032. Non introduce esclusioni generali ulteriori rispetto alla soppressione della precedente restrizione sull’uso su colture destinate all’alimentazione del bestiame.
Modifica delle condizioni di approvazione dell’idrazide maleica
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/321 interviene sulle condizioni di approvazione della sostanza attiva idrazide maleica nell’ambito della disciplina UE sui prodotti fitosanitari. La ratio è quella di adeguare la regolazione alla nuova valutazione scientifica dell’EFSA, che ha ritenuto superata la criticità che aveva imposto una restrizione specifica sull’uso della sostanza su colture destinate all’alimentazione del bestiame.
Contesto e base normativa
L’atto è adottato sulla base del regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare dell’articolo 13, paragrafo 2, e si inserisce nel procedimento di rinnovo/ri-esame dell’approvazione della sostanza attiva. I considerando ricostruiscono l’iter: rinnovo dell’approvazione con regolamento di esecuzione (UE) 2017/1506, presentazione della domanda di modifica il 30 marzo 2021, ammissibilità comunicata dal Belgio il 26 marzo 2021, progetto di rapporto di valutazione del 12 ottobre 2021, valutazione di informazioni supplementari nel marzo 2024 e conclusioni EFSA nel luglio 2025.
Esito della valutazione del rischio
Secondo l’EFSA, tutti gli usi rappresentativi dei prodotti fitosanitari contenenti idrazide maleica esaminati, compreso l’uso su colture destinate all’alimentazione del bestiame, soddisfano i criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. L’Autorità ha inoltre ritenuto risolta la questione tossicologica che aveva giustificato la precedente restrizione e ha concluso che il metabolita 3-piridazinone non è genotossico, proponendo per esso una dose giornaliera ammissibile.
Modifiche normative introdotte
L’articolo 1 modifica l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1506; l’articolo 2 modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, parte B, riga 117. La conseguenza sostanziale è la soppressione della condizione che imponeva agli Stati membri di fare in modo che l’etichetta delle colture trattate riportasse l’indicazione del trattamento con idrazide maleica e fosse accompagnata da istruzioni per evitare l’esposizione del bestiame. In tal modo viene consentito l’impiego della sostanza anche su colture destinate al consumo animale.
Condizioni tecniche e specifiche della sostanza
Restano fermi i dati identificativi e le specifiche tecniche della sostanza: idrazide maleica, CAS 123-33-1, CIPAC 310, denominazione IUPAC 6-idrossi-2H-piridazin-3-one, purezza pari ad almeno 979 g/kg e limite per l’impurità idrazina non superiore a 0,028 mg/kg nel materiale tecnico. La data di approvazione è 1° novembre 2017 e la scadenza dell’approvazione è 31 ottobre 2032.
Obblighi di valutazione per gli Stati membri
Nel valutare i prodotti fitosanitari contenenti idrazide maleica, gli Stati membri devono tener conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo, incluse le appendici I e II e l’addendum. Devono porre particolare attenzione alla protezione dei consumatori e alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori, verificando che le condizioni d’impiego prevedano dispositivi di protezione personale adeguati e, se necessario, misure di mitigazione del rischio.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Non contiene una disciplina sanzionatoria autonoma, limitandosi ad aggiornare la cornice di approvazione della sostanza attiva e i riferimenti nei regolamenti esecutivi già vigenti.
Disposizioni principali
Soppressione della restrizione d’uso su colture destinate al bestiame
La Commissione modifica le condizioni di approvazione dell’idrazide maleica per eliminare l’obbligo, previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1506, di indicare in ეტichetta che le colture trattate sono state trattate con idrazide maleica e di accompagnare tale indicazione con istruzioni per evitare l’esposizione del bestiame. Effetto pratico: viene consentito l’uso della sostanza anche su colture destinate all’alimentazione degli animali.
Aggiornamento dei riferimenti nei regolamenti di esecuzione 2017/1506 e 540/2011
L’articolo 1 modifica l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1506; l’articolo 2 modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, parte B, riga 117 relativa all’idrazide maleica. Le modifiche sono effettuate conformemente agli allegati I e II del nuovo regolamento.
Conferma delle condizioni tecniche di approvazione
Restano invariati i dati identificativi e le condizioni di base della sostanza: idrazide maleica, CAS 123-33-1, CIPAC 310, denominazione IUPAC 6-idrossi-2H-piridazin-3-one, purezza ≥ 979 g/kg, con limite per l’impurità idrazina non superiore a 0,028 mg/kg nel materiale tecnico. La data di approvazione è 1° novembre 2017 e la scadenza dell’approvazione è 31 ottobre 2032.
Prescrizioni per la valutazione degli Stati membri
Nell’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri devono tenere conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo dell’idrazide maleica, in particolare delle appendici I e II e dell’addendum. Nella valutazione complessiva devono prestare particolare attenzione alla protezione dei consumatori e alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori, assicurando che le condizioni d’impiego prevedano l’uso di adeguati dispositivi di protezione personale e, se del caso, misure di mitigazione del rischio.
Base scientifica e motivazione della modifica
La modifica discende dalla domanda presentata il 30 marzo 2021 dalla Maleic Hydrazide Task Force al Belgio, Stato membro relatore, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. L’EFSA, nelle conclusioni del luglio 2025, ha ritenuto che gli impieghi rappresentativi, incluso quello su colture destinate all’alimentazione del bestiame, soddisfino i criteri di approvazione dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 e ha concluso che il metabolita 3-piridazinone non è genotossico, proponendo una dose giornaliera ammissibile.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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