Regolamento (UE) 2026/320
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/320 della Commissione, del 12 febbraio 2026, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1197 per quanto riguarda i riferimenti alla classificazione statistica dei prodotti associata alle attività (CPA) definita dal regolamento (CE) n. 451/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1197 per allinearlo alla nuova struttura della CPA Ver. 2.2, resa necessaria dall’evoluzione della NACE Rev. 2.1. L’intervento incide sugli obblighi tecnici di trasmissione dei dati per le statistiche europee sulle imprese, modificando in particolare le tabelle degli allegati I e VI del regolamento originario. Si tratta di un atto di adeguamento tecnico-statistico, direttamente applicabile negli Stati membri.
Modifica gli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1197 per allineare i riferimenti statistici alla CPA versione 2.2 e aggiornare le specifiche di trasmissione dei dati sulle statistiche europee sulle imprese.
Ambito di applicazione
Si applica alle statistiche europee sulle imprese disciplinate dal regolamento (UE) 2019/2152 e, in particolare, agli Stati membri tenuti a trasmettere dati secondo il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1197. Incide sugli obblighi di trasmissione relativi a specifiche voci della classificazione statistica dei prodotti associata alle attività (CPA), in coerenza con la CPA Ver. 2.2, con effetti diretti in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE. Le modifiche riguardano in particolare gli allegati I e VI del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1197.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1197 per l’allineamento alla CPA Ver. 2.2
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/320 della Commissione interviene sul quadro tecnico delle statistiche europee sulle imprese previsto dal regolamento (UE) 2019/2152. La finalità è adeguare i riferimenti alla classificazione statistica dei prodotti associata alle attività (CPA) alla nuova versione 2.2, resa necessaria dalle modifiche della NACE Rev. 2.1 e dal conseguente aggiornamento della struttura statistica europea.
Contesto normativo e finalità dell’intervento
La Commissione richiama, nei considerando, il regolamento (CE) n. 451/2008, che definisce la CPA, e il regolamento delegato (UE) 2023/137, che ha istituito la NACE Rev. 2.1. Tali modifiche hanno condotto al regolamento delegato (UE) 2024/3103, con cui la CPA è stata aggiornata alla versione 2.2. Poiché il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1197 contiene negli allegati I e VI gli obblighi di trasmissione di dati riferiti a specifiche voci CPA, il presente atto ne aggiorna i contenuti per garantire coerenza interna e compatibilità con la nuova classificazione.
Modifiche all’allegato I: statistiche congiunturali e statistiche strutturali sulle imprese
L’articolo 1 sostituisce due tabelle dell’allegato I del regolamento 2020/1197.
Prezzi all’importazione
La nuova tabella 4 riguarda le statistiche congiunturali delle imprese sui prezzi all’importazione e disciplina le variabili 130101, 130102 e 130103. Sono fissate le unità di misura (indici non corretti), la popolazione statistica e le disaggregazioni per prodotto, riferite alle sezioni B, C e D della CPA con esclusioni puntuali per talune divisioni e classi. Per i paesi medi e grandi sono richieste ulteriori disaggregazioni a livello di divisione, mentre per i paesi piccoli tali disaggregazioni sono facoltative. Il termine di trasmissione è T+1 mese + 15 giorni. Il primo periodo di riferimento è gennaio 2006, con deroga specifica per l’Austria e con regola speciale per gli Stati membri dell’area euro entrati successivamente al gennaio 2006.
Fatturato netto per prodotto e per residenza del cliente
La nuova tabella 23 disciplina la disaggregazione del fatturato netto delle imprese a livello nazionale. Le variabili interessate sono 250112, relativa alla residenza del cliente, e 250113, relativa al prodotto. La copertura è limitata a specifiche attività NACE nei settori dei servizi destinabili alla vendita e si applica solo alle imprese con almeno 20 addetti dipendenti e indipendenti.
Per il fatturato per prodotto, la tabella prevede disaggregazioni CPA molto dettagliate per le divisioni e i gruppi NACE elencati, con la possibilità di usare la categoria residuale "Altri prodotti". Per il fatturato per residenza del cliente, le disaggregazioni distinguono tra residente, non residente, intra-UE ed extra-UE. È inoltre ammesso il flag CETO; nei casi in cui i dati di base siano disponibili solo per esercizio finanziario e non possano essere ricalcolati sull’anno civile, è consentita un’approssimazione. Il termine per la trasmissione è T+18 mesi. I primi periodi di riferimento sono il 2025 per varie divisioni e gruppi NACE e il 2026 per i gruppi 69.1, 69.2 e 70.2.
Modifiche all’allegato VI: trasmissione volontaria di dati
L’allegato II sostituisce la tabella 2 dell’allegato VI del regolamento 2020/1197, dedicata alla disaggregazione per prodotto secondo la CPA ai fini della trasmissione volontaria di dati. La tabella non introduce obblighi nuovi, ma aggiorna e descrive il livello di dettaglio suggerito, ribadendo che la CPA classifica ogni prodotto in un’unica voce, in coerenza con l’attività economica che lo produce e con la struttura della NACE, utilizzata anche nei conti nazionali.
Entrata in vigore ed effetti giuridici
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, imponendo l’adeguamento immediato delle specifiche tecniche nazionali alle nuove tabelle sostitutive.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli allegati I e VI del regolamento 2020/1197
L’articolo 1 dispone che il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1197 sia modificato mediante sostituzione dell’allegato I conformemente all’allegato I del nuovo regolamento e dell’allegato VI conformemente all’allegato II. L’aggiornamento mira a rendere compatibili le specifiche di trasmissione con la CPA Ver. 2.2.
Statistiche congiunturali delle imprese - prezzi all’importazione
Nell’allegato I, parte B, la tabella 4 è sostituita per aggiornare le variabili 130101, 130102 e 130103 relative ai prezzi all’importazione. Sono previste disaggregazioni per prodotto basate su sezioni, aggregati e divisioni della CPA, con differenziazioni per paesi medi e grandi e facoltatività di alcune disaggregazioni per i paesi piccoli. Il termine di trasmissione è T+1 mese + 15 giorni. Il primo periodo di riferimento è gennaio 2006, con eccezione per l’Austria (gennaio 2009 per specifiche classi e gruppi CPA) e con regola specifica per gli Stati membri dell’area euro aderenti successivamente al gennaio 2006.
Disaggregazione del fatturato netto per prodotto e per residenza del cliente
Nell’allegato I, la tabella 23 è sostituita per le statistiche nazionali sulle imprese. Sono disciplinate le variabili 250112 (fatturato netto per residenza del cliente) e 250113 (fatturato netto per prodotto). La copertura riguarda i produttori di beni e servizi destinabili alla vendita delle divisioni e dei gruppi NACE indicati, limitatamente alle imprese con almeno 20 addetti dipendenti e indipendenti. Per il fatturato per prodotto sono stabilite disaggregazioni dettagliate CPA per settori specifici; per il fatturato per residenza del cliente sono previste le categorie residente, non residente, intra-UE ed extra-UE. È consentito l’uso del flag CETO e, nei casi indicati, l’approssimazione dei dati basata sull’esercizio finanziario quando non sia possibile il ricalcolo sull’anno civile. Il termine di trasmissione è T+18 mesi. I primi periodi di riferimento sono il 2025 per alcune divisioni e gruppi NACE e il 2026 per i gruppi 69.1, 69.2 e 70.2.
Trasmissione volontaria di dati secondo la CPA
Nell’allegato VI, la tabella 2 è sostituita per descrivere il livello di dettaglio suggerito per la trasmissione volontaria di dati secondo la classificazione CPA. La tabella riepiloga la struttura della CPA per grandi sezioni di beni e servizi e per numerose divisioni di servizi, confermando il collegamento tra CPA e NACE e il suo utilizzo nei conti nazionali.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 12 feb 2026Regolamento (UE) 2026/316
- Regolamento · 12 feb 2026Regolamento (UE) 2026/318
- Regolamento · 12 feb 2026Regolamento (UE) 2026/319
- Regolamento · 12 feb 2026Regolamento (UE) 2026/321
- Regolamento · 12 feb 2026Regolamento (UE) 2026/322
- Regolamento · 11 feb 2026Regolamento (UE) 2026/358
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →