Regolamento (UE) 2026/322
Regolamento delegato (UE) 2026/322 della Commissione, del 12 febbraio 2026, che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2020/687 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica in modo esteso il regolamento delegato (UE) 2020/687, aggiornando le misure di controllo per le malattie di categoria A alla luce dell’esperienza applicativa e dei pareri scientifici EFSA. Interviene su divieti e deroghe relativi ai movimenti di animali e prodotti, sulla pulizia e disinfezione, sul trattamento di prodotti e sottoprodotti, sulla marcatura delle carni fresche e sulle discipline specifiche per l’acquacoltura. Contiene inoltre numerose rettifiche redazionali e allega nuove tabelle con raggio delle zone, durate delle misure e trattamenti di riduzione del rischio. È previsto un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2028 per l’uso dei vecchi marchi sulle carni fresche.
Modifica e rettifica delle norme UE sulla prevenzione e il controllo di determinate malattie animali elencate, con particolare riguardo alle malattie di categoria A e alle misure nelle zone soggette a restrizioni.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione e, in quanto regolamento delegato, è direttamente applicabile. Riguarda operatori, autorità competenti e veterinari ufficiali coinvolti nella prevenzione, sorveglianza, controllo, movimentazione, trattamento, trasformazione, marcatura e ripopolamento di animali terrestri e acquatici, nonché di prodotti di origine animale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, mangimi vegetali e paglia nelle situazioni di sospetto o conferma di malattie di categoria A. Incide sulle zone di protezione, sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni istituite a seguito di focolai o sospetti, con regole specifiche per stabilimenti infetti, compartimenti riconosciuti e taluni prodotti/movimenti. Prevede un regime transitorio per i vecchi marchi sulle carni fresche fino al 31 dicembre 2028.
Modifica e rettifica del regolamento delegato (UE) 2020/687 sulle malattie elencate
Il regolamento aggiorna in modo significativo il quadro attuativo dell’Animal Health Law per le malattie di categoria A, intervenendo sia sulle misure per animali terrestri sia su quelle per l’acquacoltura. Le modifiche recepiscono esperienze applicative e pareri scientifici EFSA, con l’obiettivo di rendere più chiari i divieti, più mirate le deroghe e più coerenti i trattamenti di riduzione del rischio.
Ambito applicativo e finalità
Le disposizioni riguardano la prevenzione e il controllo di malattie elencate ai sensi del regolamento (UE) 2016/429 e incidono sulle zone di protezione, di sorveglianza e sulle ulteriori zone soggette a restrizioni. Il regolamento interviene su movimenti di animali, prodotti di origine animale, sottoprodotti, prodotti derivati, letame, lettiere, mangimi vegetali e paglia, oltre che su procedure di campionamento, pulizia, disinfezione, marcatura e ripopolamento.
Movimenti di animali e deroghe nelle zone soggette a restrizioni
L’articolo 7 viene integrato per consentire, previo risk assessment e con misure di biosicurezza adeguate, taluni movimenti di animali di specie non elencate verso stabilimenti in cui si sospetta una malattia di categoria A, nonché verso un macello. L’articolo 21 è riscritto per consentire all’autorità competente di modificare i confini delle zone soggette a restrizioni, comprese eventuali ulteriori zone, secondo l’articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429.
L’articolo 23 è rifuso per chiarire che le deroghe alle misure applicabili nelle zone soggette a restrizioni sono ammissibili solo se la valutazione del rischio indica che il rischio di diffusione della malattia è trascurabile. Inoltre, gli articoli 28 e 43 sono aggiornati per consentire movimenti di animali e prodotti anche da compartimenti riconosciuti ai sensi del regolamento delegato (UE) 2024/2623 e inseriti nell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620.
L’articolo 56 introduce una deroga specifica per circostanze eccezionali in cui i divieti di movimento restano in vigore ben oltre il periodo minimo dell’allegato XI: in tali casi, gli operatori possono chiedere l’autorizzazione a spostare animali detenuti delle specie elencate da e verso stabilimenti nella zona soggetta a restrizioni, a condizione che vi sia una richiesta motivata, una valutazione di rischio favorevole, biosicurezza rafforzata nello stabilimento di destinazione e, per i movimenti in uscita da stabilimenti della zona, esami clinici e campionamenti favorevoli.
Pulizia, disinfezione e controllo dei vettori
L’articolo 15 viene completamente sostituito e ora disciplina l’intera procedura di pulizia e disinfezione, non solo quella preliminare. Sono previste una fase preliminare immediata dopo le misure di controllo e una fase finale immediatamente successiva, entrambe da svolgersi secondo l’allegato IV e con biocidi adeguati. I mezzi di trasporto utilizzati per gli animali da e verso lo stabilimento colpito devono essere adeguatamente puliti e disinfettati e, se necessario, sottoposti a misure di controllo di insetti e roditori.
L’allegato IV è aggiornato in modo rilevante: il disinfettante deve restare sulla superficie trattata per almeno 24 ore, salvo diversa autorizzazione dell’autorità competente; il trattamento a vapore del letame deve avvenire a temperatura minima di 70 °C per almeno 60 minuti; e la seconda pulizia e disinfezione possono essere anticipate se gli edifici, le superfici e le attrezzature si sono completamente asciugati.
Trattamento di prodotti, sottoprodotti e materiali
Gli articoli 19, 22, 33, 35, 37, 49, 51, 53 e 27 sono coordinati per chiarire le condizioni di trattamento o trasformazione dei prodotti che escono da stabilimenti colpiti o da zone di protezione e sorveglianza. Il regolamento precisa che il trattamento o la trasformazione dei prodotti di cui all’articolo 19 devono avvenire secondo gli allegati VII o VIII. Per i corpi interi e le parti di animali morti provenienti dalla zona soggetta a restrizioni è prevista la destinazione a trasformazione o smaltimento ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009, nel territorio dello Stato membro o, se necessario, in un impianto riconosciuto di un altro Stato membro.
Per il letame, comprese le lettiere e il materiale da lettiera utilizzato, gli articoli 35 e 51 distinguono ora in modo più chiaro le condizioni di movimentazione verso discariche o impianti riconosciuti. Gli articoli 37 e 53 rinviano ai metodi pertinenti dell’allegato VII, parte II, per la trasformazione o lo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale. Le materie prime vegetali per mangimi e la paglia prodotte nella zona di sorveglianza possono essere utilizzate anche nella zona di protezione.
L’articolo 27, paragrafo 3, è riscritto: tra i prodotti esonerati dai divieti figurano prodotti di origine animale classificati come merci sicure o sottoposti ai trattamenti dell’allegato VII, parte I, prodotti derivati ottenuti mediante metodi standard di cui al regolamento (UE) n. 142/2011 e gelatina e collagene. L’allegato VII, parte II, elenca i metodi di trattamento/trasformazione considerati idonei a ridurre il rischio per sottoprodotti e prodotti derivati.
Marcatura delle carni fresche e periodo transitorio
L’allegato IX è completamente riformulato e introduce bolli sanitari o marchi di identificazione speciali per le carni fresche provenienti da zona soggetta a restrizioni. Per il pollame destinato a restare nello Stato membro si prevede un marchio di identificazione con due linee diagonali parallele; per le carni destinate alla trasformazione si utilizza il bollo sanitario o il marchio di identificazione con una croce diagonale.
Per evitare oneri immediati per gli operatori, l’articolo 3 stabilisce che i marchi previsti dalla vecchia versione dell’allegato IX possano essere utilizzati fino al 31 dicembre 2028; le carni fresche marchiate prima di tale data possono restare sul mercato.
Misure di protezione e sorveglianza: campionamento, durate e radius
Gli allegati V, X e XI sono aggiornati secondo le raccomandazioni EFSA. L’allegato V ridefinisce i raggi minimi delle zone di protezione e sorveglianza per ciascuna malattia di categoria A, con valori specifici che vanno, a seconda della malattia, da "stabilimento" a 100 km/150 km per la peste equina. L’allegato X aggiorna le durate minime delle misure nella zona di protezione e quelle supplementari, mentre l’allegato XI stabilisce le durate minime delle misure nella zona di sorveglianza.
L’articolo 26 e l’allegato I vengono rivisti per rafforzare il ricorso ai dati scientifici pertinenti nella selezione degli animali e dei campioni, e per richiedere campioni da animali quando l’esame clinico non sia sufficiente a escludere la malattia. Il nuovo allegato I dettaglia criteri di campionamento, numero minimo di animali, metodi diagnostici e trasporto dei campioni, con riferimento al piano di emergenza di cui all’articolo 43 del regolamento (UE) 2016/429.
Revoca delle misure e ripopolamento
Gli articoli 55, 59, 61 e 56 sono coordinati per disciplinare la revoca delle misure e il ripopolamento degli stabilimenti colpiti. La revoca delle misure nella zona di sorveglianza richiede, in via ordinaria, il decorso del periodo minimo, il rispetto delle prescrizioni nella zona di protezione, visite favorevoli dei veterinari ufficiali e l’effettuazione della pulizia e disinfezione finali. Tuttavia, se la pulizia e la disinfezione finali subiscono ritardi significativi, l’autorità competente può revocare comunque le misure, dopo valutazione del rischio, se non vi sono stati nuovi focolai, sono rispettate le condizioni base e nello stabilimento sono applicate ulteriori misure di biosicurezza; gli Stati membri devono informarne Commissione e altri Stati membri.
L’articolo 59, paragrafo 5, chiarisce che i veterinari ufficiali devono visitare lo stabilimento colpito almeno una volta, entro il termine del periodo di monitoraggio, e comunque entro 30 giorni se il periodo è più lungo. L’articolo 61 introduce una base esplicita per la revoca delle misure anche quando il ripopolamento non avviene perché l’operatore cessa l’attività o perché è stata concessa una deroga all’abbattimento ai sensi dell’articolo 13.
Acquacoltura e zone infette
La parte dedicata all’acquacoltura è modificata in più punti: sono corretti i titoli degli articoli e dei capi; l’articolo 75 specifica che occorre considerare i movimenti di animali acquatici; l’articolo 78 elimina duplicazioni e chiarisce l’isolamento dei materiali potenzialmente contaminati; l’articolo 83 consente l’immissione sul mercato di alcuni prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura infetti solo a condizioni rigorose, inclusa la macellazione ed eviscerazione dei pesci prima della spedizione e la trasformazione dei molluschi e crostacei in prodotti non vitali; l’articolo 90 elimina un’incongruenza sulla sosta dei mezzi durante i ricambi o scarichi d’acqua; l’articolo 99 limita le deroghe ai movimenti dalla zona di sorveglianza escludendo il rilascio in natura; l’articolo 103 e l’articolo 104 sono aggiornati per le misure in caso di malattia negli animali acquatici selvatici.
Gli allegati XII e XV sono modificati per rendere più chiari i criteri di campionamento e per aggiornare i programmi di sorveglianza per specifiche malattie di acquacoltura, inclusa la necrosi ematopoietica epizootica. Sono inoltre fissate tabelle su numero di visite, campioni e tempi di sorveglianza in relazione alla temperatura dell’acqua.
Rettifiche finali e entrata in vigore
L’articolo 2 rettifica errori presenti nel regolamento delegato (UE) 2020/687, in particolare sui titoli di capi e articoli e su alcune formulazioni nelle disposizioni di acquacoltura. L’articolo 4 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifiche alle misure per animali terrestri e prodotti
Vengono aggiornati gli articoli del regolamento delegato (UE) 2020/687 relativi a sospetto e conferma di malattia di categoria A: movimenti di animali di specie non elencate verso stabilimenti sospetti (art. 7), pulizia, disinfezione e controllo di insetti e roditori nello stabilimento colpito (artt. 15 e 16), trattamento o trasformazione dei prodotti (art. 19), delimitazione e modifica delle zone soggette a restrizioni (art. 21), gestione dei corpi morti e dei sottoprodotti (art. 22), deroghe generali nelle zone soggette a restrizioni (art. 23), controlli clinici e campionamenti (art. 26 e allegato I), divieti e deroghe sui prodotti nella zona di protezione e sorveglianza (artt. 27, 28, 33, 35, 37, 39, 43, 46, 49, 51, 52, 53, 55, 56, 59, 61).
Deroghe e condizioni più flessibili in circostanze eccezionali
Sono introdotte o ampliate deroghe quando la valutazione del rischio dimostra che il rischio di diffusione è trascurabile, specie in caso di durata prolungata delle restrizioni. È consentita, a determinate condizioni, la movimentazione di animali verso e dentro la zona soggetta a restrizioni anche oltre i casi già previsti dagli articoli 28 e 43; sono inoltre previste deroghe per il mantenimento di misure in zone di sorveglianza e per il ripopolamento ritardato. Gli Stati membri devono informare Commissione e altri Stati membri quando revocano misure in tali circostanze (art. 55, par. 4-5).
Prodotti, sottoprodotti e trattamenti di riduzione del rischio
Sono precisati i trattamenti applicabili a carni, latte, prodotti derivati, letame, lettiere, materiali da lettiera, pelli, lana, setole, piume, trofei di caccia e altri sottoprodotti, con rinvio all’allegato VII del regolamento delegato (UE) 2020/687 e ai metodi di trattamento del regolamento (UE) n. 142/2011. La gelatina e il collagene sono esonerati dai divieti di cui all’art. 27, paragrafi 1 e 2. Sono altresì chiarite le condizioni per l’immissione sul mercato di prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura infetti (art. 83).
Disposizioni specifiche per l’acquacoltura
Sono rettificati e aggiornati gli articoli relativi alle malattie di categoria A in animali acquatici: definizione delle misure in caso di conferma, trasporto nella zona di protezione e di sorveglianza (artt. 75, 78, 83, 90, 99, 103, 104), campionamento e visite sanitarie (allegati XII e XV). Viene limitata la deroga ai movimenti di animali di acquacoltura dalla zona di sorveglianza quando il rilascio in natura comporterebbe rischi non accettabili.
Aggiornamento degli allegati tecnici
Sono sostituiti o modificati gli allegati I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII e XV. Tra le principali modifiche: nuovi criteri per campionamento e diagnosi (allegato I), nuovi periodi di monitoraggio per pleuropolmonite contagiosa bovina e peste suina classica (allegato II), regole più dettagliate per pulizia e disinfezione con specifiche su contatto del disinfettante, trattamento a vapore e asciugatura (allegato IV), nuovi raggi minimi delle zone di protezione/sorveglianza (allegato V), elenco aggiornato dei divieti in zona soggetta a restrizioni (allegato VI), trattamenti di riduzione del rischio per prodotti di origine animale e sottoprodotti (allegato VII), nuove regole per stoccaggio di materie prime vegetali e paglia (allegato VIII), nuova marcatura delle carni fresche (allegato IX), nuove durate delle misure nelle zone di protezione e sorveglianza (allegati X e XI) e aggiornamenti specifici per l’acquacoltura (allegati XII e XV).
Rettifiche redazionali
Il regolamento rettifica diversi errori del regolamento delegato (UE) 2020/687, tra cui i titoli del capo III della parte II, dell’articolo 58, della sezione sulle misure di acquacoltura, e alcune formulazioni degli articoli 85, 90, 99 e 104.
Periodo transitorio e entrata in vigore
I vecchi marchi sulle carni fresche di cui all’allegato IX del regolamento delegato (UE) 2020/687 possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2028; le carni fresche marcate prima di tale data possono restare sul mercato. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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