Regolamento (UE) 2026/316
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/316 della Commissione, del 12 febbraio 2026, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione in via definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di resine di acrilonitrile-butadiene-stirene originarie della Repubblica di Corea e di Taiwan
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento conclude l’inchiesta antidumping avviata nel 2024 sulle importazioni di ABS da Corea e Taiwan e istituisce dazi definitivi dopo aver confermato dumping, pregiudizio notevole, nesso causale e interesse dell’Unione. La Commissione ha anche disposto la riscossione definitiva dei dazi provvisori già applicati e ha stabilito regole operative per l’applicazione delle aliquote individuali, incluse le condizioni documentali per ottenerle in dogana. Sono respinte varie richieste di esclusione di specifici tipi di ABS e numerose contestazioni tecniche sui metodi di calcolo del dumping e del pregiudizio.
Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di resine ABS originarie della Repubblica di Corea e di Taiwan, con riscossione definitiva dei dazi provvisori e regole applicative per le aliquote individuali.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di resine di acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS), copolimero termoplastico costituito da acrilonitrile, butadiene e stirene, attualmente classificate con il codice NC 3903 30 00, originarie della Repubblica di Corea e di Taiwan, indipendentemente dal colore o da altre proprietà fisiche o meccaniche e anche se ulteriormente trasformate o trattate per ottenere specifiche proprietà aggiuntive. Sono previste aliquote individuali per specifici produttori esportatori indicati nel regolamento e nell’allegato; per gli altri operatori si applica l’aliquota residuale del paese. Il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione. Sono esclusi dall’analisi, ma non espressamente dalla definizione doganale, taluni prodotti menzionati nel corso dell’inchiesta come la polvere secca e, per le richieste respinte, specifiche categorie di ABS con tenore bilanciato in termini di massa o ABS ritardante di fiamma, che tuttavia restano incluse nella definizione del prodotto ai fini delle misure.
Dazio antidumping definitivo sulle resine ABS originarie della Repubblica di Corea e di Taiwan
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/316 della Commissione conclude l’inchiesta antidumping sulle importazioni di resine di acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS) provenienti dalla Repubblica di Corea e da Taiwan e istituisce dazi antidumping definitivi. La Commissione fonda la misura sul regolamento (UE) 2016/1036, in particolare sull’articolo 9, paragrafo 4, avendo confermato dumping, pregiudizio notevole, nesso causale e assenza di motivi ostativi legati all’interesse dell’Unione.
Contesto procedurale
L’inchiesta è stata aperta il 19 dicembre 2024 su denuncia presentata da INEOS Styrolution Switzerland SA, Versalis SpA e Trinseo Europe GmbH, in rappresentanza dell’industria dell’Unione. In pendenza dell’inchiesta la Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/412 e ha successivamente istituito dazi provvisori con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1739. Nel corso del procedimento sono state svolte divulgazioni provvisoria e finale delle informazioni, sono state presentate osservazioni da autorità pubbliche, produttori esportatori, industria dell’Unione, importatori, utilizzatori e associazioni, e sono state tenute audizioni su richiesta di più parti.
Ambito del prodotto e questioni di classificazione
Il prodotto oggetto delle misure è l’ABS, definito come copolimero termoplastico costituito da acrilonitrile, butadiene e stirene, classificato nel codice NC 3903 30 00, indipendentemente dal colore o da altre proprietà fisiche o meccaniche e anche se ulteriormente trasformato o trattato. La Commissione affronta varie richieste di esclusione: la polvere secca viene considerata fuori dall’ambito di classificazione prospettato dalle parti ma non induce la Commissione a modificare la definizione del prodotto; i tipi con tenore di ABS superiore al 50 % ma inferiore al 95 % restano inclusi nel codice NC 3903 30 00; sono respinte le richieste di escludere l’ABS con tenore bilanciato in termini di massa e l’ABS ritardante di fiamma, perché tali categorie rientrano nella definizione del prodotto o non presentano elementi sufficienti per una distinzione giuridicamente rilevante.
Dumping: Repubblica di Corea
Per la Corea, la Commissione esamina il valore normale, le SGAV, il prezzo all’esportazione, gli adeguamenti e il confronto tra i valori. Vengono respinte le censure dell’industria dell’Unione sul metodo di calcolo del valore normale, mentre vengono parzialmente accolte o corrette le osservazioni di LG Chem e Lotte su taluni errori di calcolo. La Commissione non utilizza i dati di redditività di due importatori indipendenti, ritenuti non attendibili a causa di incongruenze e contraddizioni nelle risposte al questionario, e ricorre a un profitto già utilizzato in un’inchiesta antidumping su PVA originari della RPC come base più oggettiva disponibile per il prezzo all’esportazione costruito.
Nel confronto vengono esaminati numerosi adeguamenti, inclusi quelli per restituzione dei dazi, trasporti, imballaggio, costi del credito e premio verde. La Commissione respinge l’idea di escludere dal dazio l’ABS con tenore bilanciato in termini di massa, ma accetta di correggere alcuni errori materiali, incluso il tasso di cambio usato per il premio verde e alcune SGAV. I margini di dumping definitivi per la Corea sono fissati a:
- LG Chem: 7,5 %
- Lotte Chemical Corporation: 5,2 %
- altre società che hanno collaborato: 6,8 %
- tutte le altre importazioni originarie della Corea: 7,5 %
Dumping: Taiwan
Per Taiwan la Commissione conferma in larga parte le risultanze provvisorie. Vengono respinte le contestazioni dell’industria dell’Unione sulla redditività delle vendite interne e sull’accesso ai calcoli riservati; nel confronto, vengono effettuati aggiustamenti per alcune transazioni non prime, per gli sconti di fine anno e per i costi del credito di Chimei Corporation. Per Formosa Chemicals & Fibre Corporation la Commissione respinge la richiesta di usare codici dei costi aziendali in luogo dell’NCP, ritenendo sufficiente la struttura del numero di controllo del prodotto per garantire un confronto equo.
I margini di dumping definitivi per Taiwan sono:
- Chimei Corporation / Grand Pacific Petrochemical Corporation: 10,9 %
- Formosa Chemicals & Fibre Corporation: 21,7 %
- tutte le altre importazioni originarie di Taiwan: 21,7 %
Pregiudizio e nesso causale
La Commissione conferma l’esistenza di un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. Respinge le tesi secondo cui gli anni 2020 e 2021 sarebbero stati eccezionali al punto da rendere inattendibile l’analisi, osservando di aver già tenuto conto degli effetti della pandemia di COVID-19 e del successivo boom economico. Resta fermo che le importazioni oggetto di dumping dalla Corea e da Taiwan hanno inciso sui prezzi e sulla situazione economica dell’industria dell’Unione.
Sotto il profilo causale, la Commissione ritiene che l’aumento dei costi dell’energia e delle materie prime, la mancata ottimizzazione dei costi e l’assenza di investimenti abbiano contribuito al pregiudizio, ma non abbiano interrotto il nesso con le importazioni oggetto di dumping. Sono inoltre respinte le tesi su importazioni da paesi terzi, riduzione o spostamento della produzione dell’industria dell’Unione e altre cause alternative.
Interesse dell’Unione
La Commissione conclude che l’adozione dei dazi non è contraria all’interesse dell’Unione. Per l’industria dell’Unione, le misure sono necessarie per ripristinare condizioni di concorrenza leale. Per importatori e utilizzatori, la Commissione ritiene che l’incidenza dell’ABS sui costi complessivi sia modesta e che esistano fonti alternative di approvvigionamento nell’Unione, anche per prodotti specifici o ad alta specializzazione. Le preoccupazioni sulla stabilità dell’offerta, sulla gamma di prodotti e sulla competitività globale vengono respinte in mancanza di elementi probatori sufficienti.
Entità delle misure e riscossione dei dazi provvisori
L’articolo 1 istituisce i dazi antidumping definitivi e prevede aliquote differenziate per le società espressamente indicate, oltre alle aliquote residuali per tutti gli altri esportatori. Le aliquote sono applicate sul prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, e sono accompagnate da codici addizionali TARIC per le società nominate.
L’articolo 2 dispone la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazio provvisorio ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1739, con svincolo degli importi eccedenti le aliquote definitive. La Commissione esclude invece la riscossione retroattiva definitiva, poiché non ravvisa, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base, un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni tale da giustificarla.
Fattura commerciale, nuovi esportatori e applicazione doganale
L’accesso alle aliquote individuali è subordinato alla presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida con dichiarazione specifica, datata e firmata, che attesti l’identità del produttore, il volume esportato, il paese interessato e il codice TARIC. In assenza di tale documento, si applica l’aliquota residuale del paese di origine.
L’articolo 3 consente l’estensione delle aliquote individuali ai nuovi produttori esportatori coreani che dimostrino cumulativamente: mancata esportazione nel periodo dell’inchiesta, assenza di collegamenti con operatori soggetti alle misure e successiva esportazione o impegno contrattuale irrevocabile a esportare quantitativi significativi nell’Unione. Per i nuovi esportatori taiwanesi è richiamata la possibilità di chiedere un margine singolo ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Apertura, registrazione e dazi provvisori
L’inchiesta è stata aperta il 19 dicembre 2024 a seguito della denuncia di produttori dell’Unione. Con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/412 è stata disposta la registrazione delle importazioni; con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1739 sono stati istituiti dazi antidumping provvisori il 18 agosto 2025.
Definizione del prodotto e richieste di esclusione
Il prodotto interessato è l’ABS classificato nel codice NC 3903 30 00. La Commissione respinge le richieste di escludere prodotti con tenore ABS inferiore al 95 % ma superiore al 50 %, l’ABS con tenore bilanciato in termini di massa e l’ABS ritardante di fiamma, ritenendo tali tipologie incluse nella definizione del prodotto o non giustificata la loro esclusione.
Valore normale e prezzo all’esportazione
Per la Corea e Taiwan la Commissione esamina e, in parte, rivede il calcolo del valore normale, del prezzo all’esportazione e degli adeguamenti per SGAV, costi del credito, premi verdi, stadio commerciale e prezzo cif. Vengono respinte o accolte solo in parte varie osservazioni di LG Chem, Lotte, Chimei e altri soggetti; per la Corea sono stabiliti margini di dumping definitivi pari a 7,5 % per LG Chem, 5,2 % per Lotte, 6,8 % per le altre società che hanno collaborato e 7,5 % per tutte le altre importazioni.
Margini di dumping per Taiwan
Per Taiwan i margini di dumping definitivi sono pari a 10,9 % per Chimei Corporation/Grand Pacific Petrochemical Corporation e a 21,7 % per Formosa Chemicals & Fibre Corporation e per tutte le altre importazioni originarie di Taiwan.
Pregiudizio, nesso causale e livello delle misure
La Commissione conferma l’esistenza di un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione e del nesso causale tra dumping e danno subito, respingendo le censure su anni eccezionali, costi dell’energia, materie prime, investimenti e altre cause alternative. Per il livello delle misure, i margini di underselling definitivi vengono fissati, tra gli altri, al 67,7 % per LG Chem, 63,6 % per Lotte, 65,8 % per le altre società coreane, 51,7 % per Chimei e 67,8 % per Formosa e le altre società taiwanesi.
Interesse dell’Unione
La Commissione ritiene che l’istituzione dei dazi non sia contraria all’interesse dell’Unione, respingendo le obiezioni di importatori, utilizzatori e associazioni su gamma di prodotto, approvvigionamento, qualità e competitività. Viene affermato che gli utilizzatori e gli importatori hanno un impatto modesto sui loro costi e che l’industria dell’Unione può soddisfare la domanda, anche per tipi speciali di ABS.
Misure definitive e riscossione dei dazi provvisori
Ai sensi dell’articolo 1 sono istituiti i dazi antidumping definitivi, con aliquote individuali per le società elencate e per gli altri operatori del paese interessato. L’articolo 2 dispone la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazio provvisorio e lo svincolo degli importi eccedenti le aliquote definitive.
Fattura commerciale e condizioni per le aliquote individuali
L’applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida con dichiarazione datata e firmata dal soggetto emittente, che attesti produttore, volume e corrispondenza alla società e al codice TARIC indicati. In mancanza, si applica l’aliquota residuale del paese.
Nuovi esportatori e modifiche future
L’articolo 3 consente la modifica dell’articolo 1, paragrafo 2, per includere nuovi produttori esportatori coreani, se dimostrano di non aver esportato nel periodo dell’inchiesta, di non essere collegati a esportatori soggetti alle misure e di aver esportato successivamente o assunto un impegno contrattuale irrevocabile a esportare quantitativi significativi nell’Unione.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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