Regolamento (UE) 2026/319
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/319 della Commissione, del 12 febbraio 2026, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di valina originaria della Repubblica popolare cinese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento conclude l’inchiesta antidumping sulla valina originaria della Cina e istituisce dazi definitivi differenziati per i produttori esportatori collaboranti e per tutte le altre imprese cinesi. La Commissione conferma l’esistenza di dumping, di pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione e del nesso causale, respingendo anche la richiesta di riscossione retroattiva dei dazi definitivi. Sono altresì disciplinate le modalità di applicazione delle aliquote individuali, la riscossione definitiva dei dazi provvisori e le condizioni per eventuali nuovi esportatori.
Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di valina originaria della Repubblica popolare cinese e riscossione definitiva del dazio provvisorio già applicato.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di valina e dei suoi esteri, sali di tali prodotti, quale composto organico distinto chimicamente definito, contenente o meno impurità, classificata attualmente al codice NC ex 2922 49 85 (codice TARIC 2922 49 85 87), originaria della Repubblica popolare cinese. Le aliquote individuali si applicano solo alle società espressamente indicate e previa presentazione di una fattura commerciale valida con la dichiarazione prescritta; in mancanza, si applica il dazio residuale per tutte le altre importazioni cinesi. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.
Dazio antidumping definitivo sulle importazioni di valina originaria della Repubblica popolare cinese
Il regolamento conclude l’inchiesta antidumping avviata dalla Commissione il 19 dicembre 2024 sulle importazioni di valina dalla Cina. La Commissione conferma la sussistenza di dumping, di un pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione e del nesso causale tra importazioni cinesi e danno subito dall’industria unionale, applicando la metodologia del regolamento (UE) 2016/1036, in particolare l’articolo 2, paragrafo 6 bis, per il valore normale costruito.
Ambito oggettivo e prodotto interessato
Il prodotto interessato è la valina e i suoi esteri, sali di tali prodotti, quale composto organico distinto chimicamente definito, contenente o meno impurità, classificato al codice NC ex 2922 49 85 (codice TARIC 2922 49 85 87). La Commissione ha espressamente respinto la richiesta di escludere la valina per uso farmaceutico, ritenendo che tutti i tipi di valina condividano la medesima molecola di base, funzioni analoghe e un processo di produzione sostanzialmente comune, con soli diversi livelli di purificazione.
Procedura, campionamento e riscontri istruttori
L’inchiesta è stata aperta su denuncia di Eurolysine SAS, presentata quale espressione dell’industria dell’Unione. Nel corso del procedimento la Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni e ha adottato misure provvisorie il 14 agosto 2025. Nella fase definitiva ha esaminato le osservazioni delle parti, svolto audizioni e visite di verifica, tra cui presso l’importatore indipendente Quimidroga SA.
Valore normale, paese rappresentativo e fattori produttivi
Poiché la Commissione ha ritenuto che in Cina esistano distorsioni significative, il valore normale non è stato costruito sui dati interni cinesi ma utilizzando prezzi e valori di riferimento esenti da distorsioni, secondo la logica dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. La Colombia è stata confermata come paese rappresentativo, mentre le contestazioni su Indonesia e Malaysia sono state respinte, così come le obiezioni relative ai singoli valori di riferimento per granturco, amido di granturco, carbone, carbone attivo, acqua ed energia elettrica. La Commissione ha inoltre precisato che i valori di riferimento per le materie prime includevano, ove previsto, gli adeguamenti per il granturco non OGM e i costi di trasporto interno.
Prezzo all’esportazione, adeguamenti e comparazione
Nel determinare il prezzo all’esportazione la Commissione ha applicato gli adeguamenti previsti dall’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Ha accolto alcuni rilievi delle parti, correggendo in particolare doppie detrazioni di spese di imballaggio e spese bancarie e rettificando altri errori di calcolo. La Commissione ha anche confermato l’adeguamento legato all’attività di operatori commerciali collegati, ritenendo necessario ristabilire la simmetria tra valore normale e prezzo all’esportazione, secondo l’impostazione già avallata dalla giurisprudenza del Tribunale richiamata nel regolamento.
Margini di dumping e dazio definitivo
I margini di dumping definitivi sono fissati al 31,3 % per CJ (Shenyang) Biotechnology Co., Ltd., al 53,8 % per Bayannur Huaheng Biotechnology Co., Ltd., al 42,2 % per le altre società che hanno collaborato e al 53,8 % per tutte le altre importazioni originarie della RPC. Il dazio definitivo è quindi fissato al livello del margine di dumping, essendo inferiore al margine di pregiudizio. Il regolamento prevede anche i corrispondenti codici addizionali TARIC e una disciplina specifica per la presentazione della fattura commerciale ai fini dell’applicazione delle aliquote individuali.
Pregiudizio, nesso causale e interesse dell’Unione
La Commissione conferma che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole e che il pregiudizio è stato causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla Cina. Il margine medio ponderato di undercutting è stato rivisto e risulta compreso tra il 15,0 % e il 22,2 %. In assenza di osservazioni ulteriori sull’interesse dell’Unione, la Commissione conclude che l’adozione delle misure è nell’interesse dell’Unione.
Riscossione dei dazi provvisori e mancata riscossione retroattiva
Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio sono riscossi definitivamente fino al livello del dazio definitivo, mentre gli importi eccedenti sono svincolati. La Commissione ha invece escluso la riscossione retroattiva del dazio definitivo ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base, ritenendo non dimostrato un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni dopo l’apertura dell’inchiesta.
Nuovi esportatori e clausole finali
È prevista una procedura per l’eventuale estensione delle aliquote individuali a nuovi produttori esportatori cinesi, purché essi soddisfino condizioni cumulative stringenti in merito all’assenza di esportazioni nel periodo dell’inchiesta, all’assenza di collegamenti con soggetti già assoggettati e all’esportazione successiva o all’esistenza di un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Apertura e svolgimento dell’inchiesta
L’inchiesta antidumping è stata aperta il 19 dicembre 2024 a seguito di una denuncia di Eurolysine SAS, ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036. Nel corso del procedimento la Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni con regolamento di esecuzione (UE) 2025/326, ha adottato dazi provvisori con regolamento di esecuzione (UE) 2025/1737 e ha successivamente effettuato la divulgazione finale delle informazioni alle parti interessate.
Definizione del prodotto e prodotto simile
La valina oggetto dell’inchiesta include tutti i tipi di valina, compresa la valina per uso farmaceutico, in quanto i diversi gradi di purezza non ne alterano la natura di base, la funzione e la classificazione doganale. La richiesta di esclusione della valina per uso farmaceutico è stata respinta; la Commissione ha confermato che il prodotto simile è quello fabbricato nell’Unione e avente le medesime caratteristiche essenziali.
Determinazione del dumping e valore normale costruito
Poiché il mercato cinese della valina è considerato significativamente distorto, il valore normale è stato costruito ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base usando un paese rappresentativo e valori di riferimento esenti da distorsioni. La Commissione ha confermato la Colombia come paese rappresentativo e ha respinto le contestazioni relative a Indonesia e Malaysia, nonché le obiezioni sui valori di riferimento per amido di granturco, carbone, carbone attivo, acqua ed energia.
Adeguamenti del prezzo all’esportazione
Al prezzo all’esportazione sono stati effettuati gli adeguamenti previsti dall’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base per dazi, nolo, assicurazione, movimentazione, imballaggio, credito, commissioni e spese bancarie. La Commissione ha corretto errori di doppio conteggio relativi a imballaggio e spese bancarie e ha ritenuto giustificati gli adeguamenti connessi ai ruoli di operatori commerciali collegati, inclusa l’applicazione, per analogia, della logica dell’articolo 2, paragrafo 10, lettere i) e k).
Margini di dumping definitivi
I margini di dumping definitivi, espressi sul prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono: CJ (Shenyang) Biotechnology Co., Ltd. 31,3 %; Bayannur Huaheng Biotechnology Co., Ltd. 53,8 %; altre società che hanno collaborato 42,2 %; tutte le altre importazioni originarie della RPC 53,8 %.
Pregiudizio e nesso di causalità
La Commissione conferma che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base e che tale pregiudizio è causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla Cina. I principali indicatori economici e l’analisi delle importazioni, dei prezzi e dell’undercutting sono stati confermati; il margine medio ponderato di undercutting è risultato tra il 15,0 % e il 22,2 %.
Livello delle misure e dazi antidumping definitivi
Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, e dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, il dazio definitivo è fissato al livello del margine di dumping, poiché inferiore al margine di pregiudizio. Le aliquote definitive sono: 31,3 % per CJ (Shenyang) Biotechnology Co., Ltd. (codice addizionale TARIC 89TX), 53,8 % per Bayannur Huaheng Biotechnology Co., Ltd. (89TY), 42,2 % per le altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato e 53,8 % per tutte le altre importazioni cinesi (8999).
Fattura commerciale e applicazione delle aliquote individuali
L’applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida contenente una dichiarazione datata e firmata dal responsabile del soggetto emittente, con l’indicazione del produttore, del volume e del codice TARIC. In assenza di tale fattura, si applica l’aliquota residuale.
Riscossione definitiva del provvisorio e svincolo dell’eccedenza
Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1737 sono riscossi definitivamente. Gli importi versati in eccesso rispetto al dazio definitivo sono svincolati.
Nuovi produttori esportatori
L’articolo 3 prevede la possibilità di estendere allealiquote individuali, previa domanda, nuovi produttori esportatori cinesi che dimostrino cumulativamente di non aver esportato nel periodo dell’inchiesta (1° ottobre 2023 - 30 settembre 2024), di non essere collegati a soggetti già assoggettati alle misure e di aver esportato successivamente o di avere un obbligo contrattuale irrevocabile di esportazione significativa nell’Unione.
Riscossione retroattiva esclusa
La Commissione ha valutato la possibilità di applicare retroattivamente il dazio definitivo ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base, ma l’ha esclusa poiché non è stato accertato un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni oltre il livello che aveva causato il pregiudizio durante il periodo dell’inchiesta.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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