Ordinanza n. 495/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento - del provvedimento di cancellazione dall''elenco informatizzato dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità ex art. 35 del D. Lgs. n. 241/1997, privo di data e di numero di protocollo, adottato dalla Direzione Regionale della Lombardia dell''Agenzia delle Entrate a firma del Capo Ufficio, notificato in data 30 marzo 2023, con il quale la Direzione regionale ha provveduto alla cancellazione del nominativo del Rag. -OMISSIS- dall''elenco informatizzato di cui sopra, notificata in data 30 marzo 2023; - del provvedimento di revoca dell''abilitazione al servizio telematico Entratel in data 19/5/2023 (Prot. n. -OMISSIS-), adottato dalla Direzione Regionale della Lombardia – Settore Servizi – Ufficio Servizi Fiscali dell''Agenzia delle Entrate a firma del Capo Settore, notificato in data 1 giugno 2023, con il quale la Direzione regionale ha disposto la revoca dell''abilitazione di cui sopra in danno dell''intermediario società E.D.P. Electronic Data Processing S.a.s., nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: cancellazione dall'elenco informatizzato dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità e revoca dell'abilitazione al servizio telematico Entratel
Esito
La controversia
Il professionista e la società intermediaria hanno impugnato, chiedendone l'annullamento, il provvedimento della Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate che ha disposto la cancellazione del professionista dall'elenco informatizzato dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità ex art. 35 del d.lgs. n. 241/1997, nonché il successivo provvedimento di revoca dell'abilitazione della società al servizio telematico Entratel. L'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, limitandosi a disporre acquisizioni e chiarimenti preliminari sulla permanenza dell'interesse alla decisione e sull'attuale situazione della vicenda.
La decisione
Il TAR non definisce il giudizio e dispone incombenti istruttori. La parte ricorrente deve dichiarare motivatamente, entro venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, se permanga l'interesse alla decisione di merito e, in caso affermativo, aggiornare la situazione di fatto e di diritto, indicando eventuali fatti o atti sopravvenuti e l'eventuale necessità di ulteriori attività istruttorie. L'Agenzia delle Entrate deve fornire chiarimenti documentati e aggiornati, depositando, ove non già prodotti, gli atti impugnati e la relativa documentazione. Il TAR avverte che l'inerzia della parte ricorrente quanto alla dichiarazione di interesse potrà essere valutata come manifestazione inequivoca di disinteresse e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a. Disposta anche la comunicazione alle parti e l'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Norme richiamate
art. 35 d.lgs. 241/1997
Individua l'elenco informatizzato dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità, dal quale il professionista è stato cancellato.
art. 63 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per i poteri istruttori del giudice amministrativo.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Consente di trarre argomenti di prova dal comportamento delle parti e viene richiamato quale fondamento della possibile valutazione dell'inerzia processuale.
art. 65 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni applicabili all'attività istruttoria.
art. 84, comma 4, c.p.a.
L'inerzia della parte, sollecitata a dichiarare la permanenza dell'interesse, può essere valutata ai fini della dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili all'ordinanza.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei diritti o della dignità dell'interessato.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati in relazione alla protezione dei dati personali e all'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo sollecita la parte ricorrente a dichiarare motivatamente la permanenza dell'interesse alla decisione e la parte rimane inerte, tale comportamento processuale può essere valutato, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., come manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- In presenza di dubbi sull'attuale interesse alla definizione della controversia, il giudice amministrativo può disporre istruttoria chiedendo alla parte ricorrente l'aggiornamento della situazione e all'amministrazione il deposito degli atti impugnati e dei documenti di corredo, riservando la definizione del giudizio all'esito degli adempimenti.
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