Cassazione Penale, Sentenza n. 9999/2025 del 12/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della sentenza del G.U.P. che ha dichiarato il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione rispetto a vari reati tributari e connessi (art. 512-bis c.p.; artt. 2 e 8 d.lgs. n. 74/2000). Le censure denunciano, in sintesi: omissione del necessario esame propedeutico idoneo a pronunciare un proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; illegittima utilizzazione delle banche dati (in particolare del cosiddetto "spesometro") per dimostrare la fuoriuscita delle fatture dalla disponibilità dell'emittente o la presentazione della dichiarazione mendace; mancata valutazione dell'ipotesi di pronunciare sentenza di non doversi procedere per mancanza di una ragionevole probabilità di condanna; e, per Marchio, insufficiente motivazione circa l'impossibilità di pronunciarsi con formula più favorevole.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per essere presentati fuori dai casi consentiti e, in ogni caso, manifestamente infondati. Ha richiamato il principio secondo cui il proscioglimento nel merito (art. 129, comma 2, c.p.p.) è possibile solo quando l'insussistenza dei fatti o l'innocenza emerge dagli atti in modo ictu oculi, mentre nel caso di specie le questioni sollevate (sulla utilizzabilità e sul contenuto probatorio dei dati delle banche dati, sulla necessità di escutere gli accertatori e di approfondire con perizie) richiedevano un'istruttoria e un apprezzamento probatorio non ricognitivo. La Corte ha altresì affermato la possibilità per il giudice penale di avvalersi dei risultati degli accertamenti tributari e delle banche dati (anche dello spesometro) purché ne compia autonoma valutazione secondo gli artt. 189 e 192 c.p.p. Per conseguenza i ricorsi sono stati respinti e i ricorrenti condannati alle spese di procedimento e a una sanzione pecuniaria di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 129 cod. proc. pen.
Stabilisce che, in presenza di cause estintive, il giudice può comunque pronunciare il proscioglimento nel merito quando l'assenza del fatto o l'innocenza emergono dagli atti in modo ictu oculi; la Corte ha chiarito che tale opzione è limitata ai casi di assoluta evidenza probatoria e non si applica quando sia necessario un approfondimento istruttorio.
art. 425 cod. proc. pen.
Elenca le possibili formule di proscioglimento in udienza preliminare; la Corte richiama la gerarchia delle formule favorevoli all'imputato e il principio che il proscioglimento nel merito deve prevalere solo se sussistono le condizioni di evidenza probatoria.
art. 428 cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata in relazione alle funzioni del giudice dell'udienza preliminare nella valutazione degli elementi di prova; la Corte ne utilizza la richiamata cornice per spiegare la necessità di ulteriori approfondimenti quando la prova non è ictu oculi.
art. 187 cod. proc. pen.
Richiamato nelle censure relative all'impiego di prove tratte da banche dati; la Corte comunque conferma che la valutazione dell'idoneità probatoria richiede autonoma valutazione giudiziale.
art. 2 d.lgs. n. 74/2000
Definisce il reato di dichiarazione mendace; la difesa sosteneva che la consumazione coincide con la presentazione della dichiarazione e che la prova della presentazione non può fondarsi solo sulle banche dati; la Corte ha ritenuto che la questione richiedeva approfondimenti istruttori e non poteva essere risolta ictu oculi.
art. 8 d.lgs. n. 74/2000
Sanziona l'emissione/uso di fatture per operazioni inesistenti; i ricorrenti contestavano la prova della fuoriuscita della fattura dalla disponibilità dell'emittente attraverso lo spesometro; la Corte ha ritenuto necessario un esame probatorio più approfondito per valutare tali contestazioni.
art. 512-bis c.p.
Norma penale specifica citata rispetto all'imputazione di Marchio; la difesa ha contestato l'astrattezza della configurabilità del reato, ma la Corte ha valutato che la questione non fosse risolvibile senza ulteriore istruttoria.
art. 189 cod. proc. pen.
Riguarda l'utilizzabilità dei mezzi di prova atipici (accertamenti tributari); la Corte conferma che il giudice può avvalersi degli accertamenti fiscali ma deve valutarli autonomamente secondo i criteri dell'art. 192 c.p.p.
art. 192, comma 1, cod. proc. pen.
Impone i criteri generali di valutazione della prova (libera ma motivata). La Corte ribadisce che i dati provenienti da verifiche tributarie e banche dati vanno valutati autonomamente e comparativamente con altre prove.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente alla Corte di Cassazione, in caso di inammissibilità, di condannare alle spese e applicare sanzione pecuniaria; la Corte ha applicato la sanzione di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
art. 606 cod. proc. pen.
Individua i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto i motivi proposti non rientranti nei casi consentiti o manifestamente infondati.
art. 530 cod. proc. pen.
Richiamato nel principio gerarchico delle formule di proscioglimento favorevoli; la Corte ha evidenziato che la gerarchia logica delle formule favorevoli va considerata anche in udienza preliminare.
Massime di principio
- La dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione non impedisce all'imputato di chiedere il proscioglimento nel merito, ma tale proscioglimento può essere concesso solo quando l'assenza del fatto o l'innocenza emergono dagli atti in modo immediato e incontestabile (ictu oculi).
- Se la questione difensiva riguarda la attendibilità, la utilizzabilità o il contenuto probatorio di accertamenti tributari e banche dati (es. spesometro), queste problematiche spesso richiedono approfondimenti istruttori (escussione degli accertatori, perizie, comparazione probatoria) e non sono risolvibili con un mero esame documentale.
- I risultati degli accertamenti tributari e i dati delle banche dati possono essere utilizzati nel processo penale, ma il giudice penale deve svolgere un'autonoma valutazione della loro rilevanza e attendibilità secondo i criteri dell'art. 192 c.p.p.; non hanno valore decisivo automatico.
- La strategia difensiva più efficace, quando si contesta l'uso di dati da banche dati o accertamenti fiscali, è chiedere specifiche attività istruttorie (perizia contabile, escussione degli accertatori, ricostruzione del percorso dei flussi finanziari) per trasformare la questione in un tema di prova valutabile dopo contraddittorio.
- In sede di impugnazione la Cassazione non sostituisce il sindacato di merito quando la questione richiede valutazione probatoria complessa; i ricorsi che puntano solo a far dichiarare la nullità della pronuncia per mancata acquisizione di prove sono spesso inammissibili se non rientrano nei casi tassativi.
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