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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9999/2025 del 12/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma della sentenza del G.U.P. che ha dichiarato il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione rispetto a vari reati tributari e connessi (art. 512-bis c.p.; artt. 2 e 8 d.lgs. n. 74/2000). Le censure denunciano, in sintesi: omissione del necessario esame propedeutico idoneo a pronunciare un proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; illegittima utilizzazione delle banche dati (in particolare del cosiddetto "spesometro") per dimostrare la fuoriuscita delle fatture dalla disponibilità dell'emittente o la presentazione della dichiarazione mendace; mancata valutazione dell'ipotesi di pronunciare sentenza di non doversi procedere per mancanza di una ragionevole probabilità di condanna; e, per Marchio, insufficiente motivazione circa l'impossibilità di pronunciarsi con formula più favorevole.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per essere presentati fuori dai casi consentiti e, in ogni caso, manifestamente infondati. Ha richiamato il principio secondo cui il proscioglimento nel merito (art. 129, comma 2, c.p.p.) è possibile solo quando l'insussistenza dei fatti o l'innocenza emerge dagli atti in modo ictu oculi, mentre nel caso di specie le questioni sollevate (sulla utilizzabilità e sul contenuto probatorio dei dati delle banche dati, sulla necessità di escutere gli accertatori e di approfondire con perizie) richiedevano un'istruttoria e un apprezzamento probatorio non ricognitivo. La Corte ha altresì affermato la possibilità per il giudice penale di avvalersi dei risultati degli accertamenti tributari e delle banche dati (anche dello spesometro) purché ne compia autonoma valutazione secondo gli artt. 189 e 192 c.p.p. Per conseguenza i ricorsi sono stati respinti e i ricorrenti condannati alle spese di procedimento e a una sanzione pecuniaria di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Stabilisce che, in presenza di cause estintive, il giudice può comunque pronunciare il proscioglimento nel merito quando l'assenza del fatto o l'innocenza emergono dagli atti in modo ictu oculi; la Corte ha chiarito che tale opzione è limitata ai casi di assoluta evidenza probatoria e non si applica quando sia necessario un approfondimento istruttorio.

  • art. 425 cod. proc. pen.

    Elenca le possibili formule di proscioglimento in udienza preliminare; la Corte richiama la gerarchia delle formule favorevoli all'imputato e il principio che il proscioglimento nel merito deve prevalere solo se sussistono le condizioni di evidenza probatoria.

  • art. 428 cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata in relazione alle funzioni del giudice dell'udienza preliminare nella valutazione degli elementi di prova; la Corte ne utilizza la richiamata cornice per spiegare la necessità di ulteriori approfondimenti quando la prova non è ictu oculi.

  • art. 187 cod. proc. pen.

    Richiamato nelle censure relative all'impiego di prove tratte da banche dati; la Corte comunque conferma che la valutazione dell'idoneità probatoria richiede autonoma valutazione giudiziale.

  • art. 2 d.lgs. n. 74/2000

    Definisce il reato di dichiarazione mendace; la difesa sosteneva che la consumazione coincide con la presentazione della dichiarazione e che la prova della presentazione non può fondarsi solo sulle banche dati; la Corte ha ritenuto che la questione richiedeva approfondimenti istruttori e non poteva essere risolta ictu oculi.

  • art. 8 d.lgs. n. 74/2000

    Sanziona l'emissione/uso di fatture per operazioni inesistenti; i ricorrenti contestavano la prova della fuoriuscita della fattura dalla disponibilità dell'emittente attraverso lo spesometro; la Corte ha ritenuto necessario un esame probatorio più approfondito per valutare tali contestazioni.

  • art. 512-bis c.p.

    Norma penale specifica citata rispetto all'imputazione di Marchio; la difesa ha contestato l'astrattezza della configurabilità del reato, ma la Corte ha valutato che la questione non fosse risolvibile senza ulteriore istruttoria.

  • art. 189 cod. proc. pen.

    Riguarda l'utilizzabilità dei mezzi di prova atipici (accertamenti tributari); la Corte conferma che il giudice può avvalersi degli accertamenti fiscali ma deve valutarli autonomamente secondo i criteri dell'art. 192 c.p.p.

  • art. 192, comma 1, cod. proc. pen.

    Impone i criteri generali di valutazione della prova (libera ma motivata). La Corte ribadisce che i dati provenienti da verifiche tributarie e banche dati vanno valutati autonomamente e comparativamente con altre prove.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di Cassazione, in caso di inammissibilità, di condannare alle spese e applicare sanzione pecuniaria; la Corte ha applicato la sanzione di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Individua i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto i motivi proposti non rientranti nei casi consentiti o manifestamente infondati.

  • art. 530 cod. proc. pen.

    Richiamato nel principio gerarchico delle formule di proscioglimento favorevoli; la Corte ha evidenziato che la gerarchia logica delle formule favorevoli va considerata anche in udienza preliminare.

Massime di principio

  • La dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione non impedisce all'imputato di chiedere il proscioglimento nel merito, ma tale proscioglimento può essere concesso solo quando l'assenza del fatto o l'innocenza emergono dagli atti in modo immediato e incontestabile (ictu oculi).
  • Se la questione difensiva riguarda la attendibilità, la utilizzabilità o il contenuto probatorio di accertamenti tributari e banche dati (es. spesometro), queste problematiche spesso richiedono approfondimenti istruttori (escussione degli accertatori, perizie, comparazione probatoria) e non sono risolvibili con un mero esame documentale.
  • I risultati degli accertamenti tributari e i dati delle banche dati possono essere utilizzati nel processo penale, ma il giudice penale deve svolgere un'autonoma valutazione della loro rilevanza e attendibilità secondo i criteri dell'art. 192 c.p.p.; non hanno valore decisivo automatico.
  • La strategia difensiva più efficace, quando si contesta l'uso di dati da banche dati o accertamenti fiscali, è chiedere specifiche attività istruttorie (perizia contabile, escussione degli accertatori, ricostruzione del percorso dei flussi finanziari) per trasformare la questione in un tema di prova valutabile dopo contraddittorio.
  • In sede di impugnazione la Cassazione non sostituisce il sindacato di merito quando la questione richiede valutazione probatoria complessa; i ricorsi che puntano solo a far dichiarare la nullità della pronuncia per mancata acquisizione di prove sono spesso inammissibili se non rientrano nei casi tassativi.

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