Sentenza del 11/11/2022 n. 33289 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente contestava la sentenza della Corte Suprema che aveva rigettato il ricorso per cassazione contro l'accertamento dell'Agenzia delle Entrate, che aveva recuperato a tassazione una sopravvenienza passiva derivante da svalutazioni di crediti, ritenendo che la deducibilità delle perdite su crediti fosse condizionata dalla presenza di elementi certi e precisi e da procedure concorsuali in capo al debitore. In particolare, la ricorrente sosteneva che vi fosse un errore di fatto nella decisione, dovuto alla confusione tra crediti diversi e alla mancata considerazione di corretti elementi documentali e contabili, e chiedeva la revocazione della sentenza per errori di fatto e per la sopravvenuta disponibilità di una circolare dell'Agenzia delle Entrate interpretativa della normativa.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che il presunto errore di fatto segnalato dalla ricorrente non fosse un mero errore fattuale ma una diversa valutazione o interpretazione dei fatti e delle prove, non ammissibile in revocazione. Inoltre, ha escluso che la circolare dell'Agenzia delle Entrate potesse essere considerata documento decisivo ai sensi dell'art. 395 c.p.c., comma 1, n. 3. Pertanto, il ricorso è stato rigettato e la ricorrente condannata alle spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
Prevede la possibilità di revocazione delle sentenze per errori di fatto evidenti.
art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4
Stabilisce i motivi di revocazione per errori di fatto risultanti dagli atti di causa.
art. 395 c.p.c., comma 1, n. 3
Consente la revocazione per sopravvenuta disponibilità di documento decisivo.
art. 166 T.U.I.R.
Consente la svalutazione dei crediti nei limiti dello 0,50% annuo fino al 5% del valore nominale.
art. 2426 c.c., comma 1, n. 8
Imposta criteri contabili per la valutazione dei fondi svalutazione.
art. 101, comma 5 T.U.I.R.
Permette la deducibilità fiscale delle perdite su crediti solo se risultano da elementi certi e precisi.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto è ammissibile solo se l'errore è un vero e proprio errore percettivo immediatamente evidente e non una diversa interpretazione o valutazione dei fatti o delle prove.
- Le circolari dell'Agenzia delle Entrate non costituiscono documenti decisivi ai fini della revocazione delle sentenze, in quanto sono atti interpretativi non vincolanti e non fonti di diritti o obblighi.
- La deducibilità fiscale delle perdite su crediti è subordinata alla presenza di elementi certi e precisi e, in caso di crediti verso debitori in procedure concorsuali, alla sussistenza di tali condizioni e delle relative procedure.
- Le valutazioni contabili e fiscali sulle svalutazioni dei crediti devono essere coerenti con le norme tributarie e contabili e con la documentazione probatoria, ma le controversie in merito alle interpretazioni di tali elementi rientrano nell'ambito della discrezionalità del giudice e non sono sindacabili in sede di revocazione.
- La revocazione non può essere utilizzata come ulteriore grado di impugnazione per riesaminare punti già decisi dalla Corte di Cassazione.
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