Cassazione Penale, Ordinanza n. 03501/2025 del 28/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo dedotto non era consentito dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Ha inoltre disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 4.000,00 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., dichiarando l'inammissibilità senza formalità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
In primo grado il G.I.P. del Tribunale di Brescia, con sentenza del 9 aprile 2024, ha applicato all'imputato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena di un anno di reclusione per il reato di cui all'art. 589-bis c.p. L'imputato ha impugnato la sentenza con ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo inosservanza di norma processuale e mancanza di motivazione per l'omessa declaratoria di una causa di non punibilità ex art. 129 c.p.p. La Corte ha rilevato che la censura non rientrava tra i motivi consentiti nel ricorso contro la sentenza di patteggiamento, poiché non atteneva alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto o all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
Indica il patteggiamento quale rito definito con applicazione della pena su richiesta delle parti.
art. 589-bis c.p.
Norma incriminatrice del reato per cui è stata applicata la pena.
art. 129 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente come fonte dell'obbligo di immediata declaratoria di cause di non punibilità.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Delimita tassativamente i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento; il motivo sul mancato rilievo ex art. 129 c.p.p. non vi rientra.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso con procedimento semplificato.
art. 23 giugno 2017, n. 103
È la legge che ha introdotto l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento i motivi deducibili sono soltanto quelli espressamente previsti dalla legge; ogni censura estranea a tale elenco è inammissibile.
- La doglianza relativa all'omessa declaratoria di una causa di non punibilità ex art. 129 c.p.p. non è autonomamente proponibile in cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta, se non nei limiti dei motivi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- Quando il ricorso è inammissibile per motivo non consentito, la Corte può dichiararlo senza formalità e segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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