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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03501/2025 del 28/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo dedotto non era consentito dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Ha inoltre disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 4.000,00 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., dichiarando l'inammissibilità senza formalità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

In primo grado il G.I.P. del Tribunale di Brescia, con sentenza del 9 aprile 2024, ha applicato all'imputato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena di un anno di reclusione per il reato di cui all'art. 589-bis c.p. L'imputato ha impugnato la sentenza con ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo inosservanza di norma processuale e mancanza di motivazione per l'omessa declaratoria di una causa di non punibilità ex art. 129 c.p.p. La Corte ha rilevato che la censura non rientrava tra i motivi consentiti nel ricorso contro la sentenza di patteggiamento, poiché non atteneva alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto o all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Indica il patteggiamento quale rito definito con applicazione della pena su richiesta delle parti.

  • art. 589-bis c.p.

    Norma incriminatrice del reato per cui è stata applicata la pena.

  • art. 129 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente come fonte dell'obbligo di immediata declaratoria di cause di non punibilità.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Delimita tassativamente i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento; il motivo sul mancato rilievo ex art. 129 c.p.p. non vi rientra.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso con procedimento semplificato.

  • art. 23 giugno 2017, n. 103

    È la legge che ha introdotto l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento i motivi deducibili sono soltanto quelli espressamente previsti dalla legge; ogni censura estranea a tale elenco è inammissibile.
  • La doglianza relativa all'omessa declaratoria di una causa di non punibilità ex art. 129 c.p.p. non è autonomamente proponibile in cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta, se non nei limiti dei motivi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • Quando il ricorso è inammissibile per motivo non consentito, la Corte può dichiararlo senza formalità e segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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