Cassazione Civile, Ordinanza n. 09979/2023 del 14/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (erede)
La controversia
La controversia riguarda un testamento con cui era stato disposto, per un appartamento sito in Catania, l'attribuzione dell'usufrutto generale in favore del coniuge e, alla morte di quest'ultimo, il diritto di abitazione in favore della figlia. In un precedente giudizio la beneficiaria aveva impugnato l'intero testamento chiedendone la nullità o l'annullamento e anche la riduzione per lesione di legittima; quella domanda era stata respinta e la decisione era passata in giudicato. Successivamente l'altro erede ha promosso un nuovo giudizio, limitato alla singola clausola che attribuiva il diritto di abitazione, sostenendone la nullità per violazione delle norme sull'usufrutto successivo e chiedendo la liberazione dell'immobile, con condanna al risarcimento per l'occupazione sine titulo. In cassazione ha dedotto: 1) violazione degli artt. 329 c.p.c. e 2909 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che il precedente giudicato non avrebbe riguardato la validità della singola clausola; 2) violazione degli artt. 99, 100, 112, 115 e 116 c.p.c. e nullità della sentenza per motivazione contraddittoria, perché la Corte d'appello avrebbe erroneamente ricostruito l'oggetto del precedente giudizio e l'interesse ad agire; 3) violazione degli artt. 698, 1026, 1418 e 1421 c.c., perché la nullità della clausola, in quanto contraria al divieto di usufrutto successivo e a norme di ordine pubblico, non sarebbe comunque preclusa dal giudicato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso sia il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, sia la nullità della sentenza per motivazione apparente o insufficiente, rilevando che la Corte d'appello aveva adeguatamente spiegato la preclusione derivante dal precedente giudicato. Nel merito, ha ritenuto corretto il principio secondo cui il rigetto, con sentenza passata in giudicato, della domanda di nullità dell'intero testamento preclude una successiva azione volta a far valere la nullità di una sua singola clausola, poiché il giudice della prima causa aveva il potere-dovere di rilevare d'ufficio anche eventuali cause di nullità parziale. Ha quindi confermato la decisione d'appello che aveva ritenuto efficace la clausola testamentaria e aveva rigettato le domande dell'attore. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 329 c.p.c.
richiamato come norma denunciata in ricorso, ma la Corte esclude la sussistenza del vizio prospettato
art. 2909 c.c.
il giudicato formatosi sul rigetto della domanda di nullità dell'intero testamento è preclusivo anche rispetto alla nullità della singola clausola
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
non è configurabile quando si lamenta solo l'omessa considerazione di argomentazioni difensive o di una diversa lettura delle domande
art. 111 Cost.
la motivazione della sentenza impugnata è ritenuta sufficiente a integrare il minimo costituzionale
art. 132 c.p.c.
non vi è nullità della sentenza per difetto di motivazione
art. 698 c.c.
richiamato come norma sulla nullità dedotta, ma la preclusione da giudicato impedisce di riesaminare la questione
art. 1026 c.c.
richiamato insieme all'art. 698 c.c. nella censura sulla validità della clausola testamentaria
art. 1418 c.c.
la dedotta nullità per violazione di norme imperative non supera il limite del giudicato formatosi sulla validità del testamento
art. 1421 c.c.
il potere-dovere di rilievo officioso della nullità non consente di superare il giudicato esterno
art. 96 c.p.c.
la Corte esclude i presupposti per la condanna per responsabilità aggravata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
dà luogo all'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- Nel giudizio di nullità di un testamento, il precedente rigetto con giudicato della domanda avente ad oggetto l'intero atto preclude la successiva deduzione della nullità di una sua singola clausola, poiché il giudice del primo processo aveva il potere-dovere di rilevare d'ufficio anche eventuali cause di nullità parziale.
- La domanda di nullità negoziale è domanda relativa a un diritto autodeterminato: il suo oggetto è individuato dal petitum sostanziale e non dalla specifica causa di invalidità allegata, con conseguente estensione del giudicato alle diverse ragioni di nullità deducibili o rilevabili d'ufficio nel primo giudizio.
- L'errore nel ricorso per cassazione non consiste nell'omessa valutazione di tesi difensive o nella diversa interpretazione delle domande, ma nell'omesso esame di un fatto storico decisivo realmente discusso tra le parti.
- La nullità rilevabile d'ufficio non consente al giudice del secondo processo di superare il giudicato esterno già formatosi sulla validità del negozio o del testamento, perché anche il principio di giudicato risponde a esigenze di ordine pubblico e certezza dei rapporti giuridici.
- Quando il giudice di merito fornisce una motivazione idonea a rendere comprensibile la ratio decidendi, non si configura nullità della sentenza per difetto di motivazione ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 111 Cost.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 14 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09958/2023 del 14/04/2023
- ordinanza_civile · 14 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09959/2023 del 14/04/2023
- ordinanza_civile · 14 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09960/2023 del 14/04/2023
- ordinanza_civile · 14 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09962/2023 del 14/04/2023
- ordinanza_civile · 14 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09963/2023 del 14/04/2023
- ordinanza_civile · 14 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09964/2023 del 14/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →