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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19530/2025 del 26/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello lamentando il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione esterna ex art. 81 c.p. tra due episodi: un concorso in tentata rapina aggravata già giudicato con sentenza del Tribunale di Busto Arsizio del 2 luglio 2013 e un reato di ricettazione commesso a Novate Milanese il 12 ottobre 2012. La censura mira, in sostanza, a sostenere che i fatti sarebbero espressione di un medesimo disegno criminoso e avrebbero dovuto essere unificati ai fini del trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Rileva che il motivo ripropone questioni già dedotte in appello e già motivate e disattese dalla Corte territoriale con argomentazioni congrue e non illogiche. Osserva inoltre che la valutazione sulla sussistenza del medesimo disegno criminoso appartiene alla discrezionalità del giudice di merito, ed è insindacabile in cassazione quando sorretta da motivazione non arbitraria e non illogica. Conseguentemente, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    vincolo della continuazione esterna

    Il riconoscimento del medesimo disegno criminoso tra reati diversi attiene alla disciplina della continuazione e al trattamento sanzionatorio; la relativa valutazione è rimessa al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua e non illogica.

Massime di principio

  • La censura in cassazione che si limiti a riproporre le stesse doglianze già esaminate e disattese in appello, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, è priva di specificità e può essere dichiarata inammissibile.
  • Il giudizio sulla sussistenza di un medesimo disegno criminoso ai fini della continuazione ex art. 81 c.p. rientra nella discrezionalità del giudice di merito.
  • La decisione sul vincolo della continuazione tra reati commessi in tempi e luoghi diversi è insindacabile in sede di legittimità quando sia sorretta da motivazione congrua e non manifestamente illogica.
  • La mera evidenza di una comune motivazione a delinquere non basta, di per sé, a dimostrare l'esistenza di un unico programma criminoso.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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