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Sentenza

Sentenza n. 1414/2026 - Napoli, Sezione 8

PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: sulla sentenza del Tribunale di Napoli n. 2450/2024, depositata e resa pubblica il 03.04.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 16729/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 04.04.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 11.06.2025

Giustizia amministrativa202503256

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli che aveva accertato il diritto al beneficio della carta elettronica del docente per complessivi € 2.500,00

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’attuazione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente per gli anni scolastici indicati in sentenza, per complessivi € 2.500,00. Ha dedotto l’inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto per l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni, e la persistente inerzia dell’amministrazione. Ha chiesto la condanna del Ministero al pagamento di quanto dovuto, oltre accessori, nonché la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione delle astreintes. Il Ministero si è costituito senza fornire prova dell’adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, ritenendo ammissibile e fondato il giudizio di ottemperanza. Ha verificato il rispetto dei termini processuali per la proposizione dell’azione e la rituale notificazione della sentenza ottemperanda presso la sede dell’amministrazione il 4 aprile 2024. Ha inoltre accertato l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. In assenza di prova dell’adempimento, ha dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Poiché il termine fissato dal giudice ordinario per la fruizione del beneficio può essere decorso, ha precisato che l’amministrazione deve comunque erogare il controvalore pecuniario dell’obbligazione, con interessi legali fino al soddisfo: la natura fungibile dell’obbligazione e l’imputabilità del ritardo all’inerzia amministrativa impediscono all’amministrazione di avvantaggiarsi del proprio inadempimento. È stato nominato, sin da ora, quale commissario ad acta un dirigente della DGOSV, senza compenso e con facoltà di delega, con il compito, in caso di persistente inerzia, di adottare gli atti contabili e amministrativi necessari al pagamento, inclusi stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa. L’esaurimento dei fondi o la carenza di cassa non costituiscono legittimo impedimento all’esecuzione del giudicato. È stata invece respinta la domanda di astreinte, ritenuta non equa nel caso concreto. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

    La disposizione consente di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l’adempimento, da parte di una pubblica amministrazione, dell’obbligo di conformarsi a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Il TAR ha ritenuto rispettato il termine per la proposizione dell’azione di ottemperanza.

  • art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.

    Il TAR ha ritenuto rispettati i termini processuali applicabili al rito camerale dell’ottemperanza.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione; l’adempimento non può essere eluso per l’esaurimento dei fondi o la carenza di cassa.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio economico annuale destinato all’aggiornamento e alla formazione del personale docente, la cui spettanza era stata accertata dal giudice ordinario.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga a una pubblica amministrazione un obbligo di conformazione, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
  • Quando l’amministrazione non prova di aver adempiuto al giudicato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esatta e integrale esecuzione entro un termine e nominare sin da subito un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
  • Se il termine stabilito dal giudicato per la fruizione di un beneficio economico è decorso per causa imputabile all’inerzia dell’amministrazione, l’obbligazione può essere adempiuta mediante erogazione del controvalore pecuniario, con interessi legali fino al soddisfo, quando l’obbligazione abbia natura fungibile.
  • L’esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, legittimo impedimento all’esecuzione del giudicato; il commissario ad acta deve adottare le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
  • La nomina del commissario ad acta non comporta necessariamente l’applicazione di un’astreinte, che può essere negata quando, alla luce delle circostanze concrete, la misura non sia ritenuta equa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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