Cassazione Civile, Ordinanza n. 10548/2025 del 22/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria proposta dall'agente della riscossione per far dichiarare inefficace, nei suoi confronti, un atto di conferimento di ramo d'azienda e di trasferimento di alcuni immobili da una società debitrice verso una società conferitaria, ritenuto pregiudizievole per la garanzia dei crediti iscritti a ruolo. La società conferitaria ha resistito sostenendo, in sintesi, che l'agente della riscossione non fosse legittimato a promuovere l'azione ex art. 2901 c.c.; che mancasse un previo contraddittorio endoprocedimentale; e che il conferimento fosse oneroso, con conseguente insussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria, oltre a contestare la valutazione delle prove da parte dei giudici di merito. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti tre motivi: (1) violazione degli artt. 2901 c.c. e 49-50 d.P.R. 602/1973 per negare la legittimazione attiva dell'agente della riscossione e sostenere che l'azione fosse prematura per la presenza di rateizzazioni; (2) violazione di legge per avere escluso che fosse necessario un contraddittorio preventivo, invocando i principi delle Sezioni Unite sul diverso tema dell'iscrizione ipotecaria; (3) violazione di varie norme processuali e sostanziali per contestare la qualificazione del conferimento come atto gratuito e la ritenuta sussistenza della scientia damni e del consilium fraudis, deducendo in realtà una diversa lettura delle prove e dei documenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'agente della riscossione è legittimato, ai sensi dell'art. 49 d.P.R. 602/1973, a promuovere anche l'azione revocatoria ordinaria quale azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore; ha ritenuto irrilevante la circostanza della rateizzazione ai fini della proponibilità dell'azione, perché l'art. 2901 c.c. tutela anche un credito non definitivamente accertato e la disciplina dell'art. 50 d.P.R. 602/1973 riguarda la fase esecutiva, non quella revocatoria; ha escluso che fosse necessario un contraddittorio preventivo, trattandosi di azione giudiziale già instaurata con citazione di tutti i soggetti coinvolti; infine ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché diretto a una rivalutazione del merito e delle prove, non consentita in cassazione, oltre che carente sotto il profilo di specificità e di autosufficienza. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente anche in favore della curatela intervenuta.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
L'azione revocatoria ordinaria tutela la garanzia patrimoniale generica dei creditori e può essere esperita anche a tutela di crediti non definitivamente accertati o di ragioni di credito in senso lato.
art. 49 d.P.R. 602/1973
"Per la riscossione delle somme non pagate il concessionario procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo; il concessionario può altresì promuovere azioni cautelari e conservative, nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore"
Attribuisce all'agente della riscossione legittimazione a esperire anche l'azione revocatoria ordinaria, quale azione di tutela del credito.
art. 50 d.P.R. 602/1973
I limiti relativi alla dilazione e sospensione del pagamento riguardano la fase esecutiva e non precludono l'azione revocatoria.
art. 380-bis.1 c.p.c.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale accelerato.
art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.
Il motivo è inammissibile se non coglie specificamente le rationes decidendi della sentenza impugnata.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
Nel ricorso per cassazione devono essere specificamente indicati e localizzati gli atti e documenti sui quali il motivo si fonda.
art. 2729 c.c.
La violazione delle presunzioni semplici è deducibile in cassazione solo se il giudice abbia fondato il ragionamento su presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; non quando si chieda una diversa ricostruzione dei fatti.
art. 2697 c.c.
La violazione dell'onere della prova è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere a una parte diversa da quella gravata, non quando si contesti la valutazione delle prove.
artt. 115 e 116 c.p.c.
Non è deducibile in cassazione una generica censura della valutazione delle prove sotto forma di violazione di tali norme, se in realtà si sollecita un riesame del merito.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro invocato per denunciare la violazione di legge nei primi tre motivi.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il sindacato sul vizio di motivazione è comunque limitato e non consente una nuova valutazione del materiale probatorio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente.
art. 299 c.p.c.
Il fallimento di una parte nel giudizio di cassazione non determina interruzione del processo.
art. 302 c.p.c.
Non trova applicazione nel giudizio di cassazione ai fini della prosecuzione del processo per mutamenti della capacità di stare in giudizio.
art. 66 legge fallimentare
Consente al curatore di subentrare nell'azione revocatoria già promossa dal creditore, facendola propria nell'interesse della massa.
Massime di principio
- L'agente della riscossione è legittimato a promuovere l'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. quando agisca per la tutela di crediti iscritti a ruolo, poiché l'art. 49 d.P.R. 602/1973 gli attribuisce anche le azioni ordinarie a tutela del creditore.
- La rateizzazione o la sospensione del pagamento non escludono, di per sé, la proponibilità dell'azione revocatoria, poiché tali limiti attengono alla fase esecutiva e non alla conservazione della garanzia patrimoniale.
- Nel giudizio revocatorio promosso in sede giudiziale non è richiesto un contraddittorio preventivo endoprocedimentale analogo a quello previsto per atti amministrativi diversi, purché tutti i soggetti coinvolti nell'atto dispositivo siano evocati in giudizio.
- L'azione revocatoria tutela una nozione ampia di credito, comprensiva anche di ragioni o aspettative di credito non ancora definitivamente accertate.
- In cassazione non è consentito trasformare una doglianza di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione dei fatti e delle prove, perché l'apprezzamento probatorio spetta al giudice di merito.
- La censura sulla valutazione delle presunzioni è ammissibile solo se il giudice abbia violato i requisiti di gravità, precisione e concordanza, non quando il ricorrente proponga una diversa lettura delle circostanze di fatto.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando l'onere probatorio sia stato erroneamente addossato alla parte sbagliata, e non quando si contestino gli esiti della valutazione probatoria compiuta dal giudice.
- Il curatore fallimentare può subentrare nell'azione revocatoria già esercitata dal creditore, che viene così estesa alla massa dei creditori, assumendo il curatore la medesima posizione processuale dell'originario attore.
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