Cassazione Penale, Sentenza n. 17468/2025 del 08/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del GIP che, con patteggiamento ex art. 444 c.p.p., ha applicato pena condizionalmente sospesa per il reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186 cod. strada, commi 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies) e ha disposto la revoca della patente. Il ricorrente deduce: (i) illegittimo rigetto della revoca del consenso al patteggiamento (art. 448 c.p.p.), sostenendo che la revoca sarebbe stata tacitamente accettata dal PM; (ii) illegittimità/ incompatibilità della revoca della patente con la sospensione condizionale della pena, richiamando la giurisprudenza costituzionale (in particolare Corte Cost. n. 68/2021 e n. 88/2019) e sollevando, in subordine, questioni di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 3, 27, 35, 41 e 117 Cost.. In sede di memorie sono stati inoltre depositati motivi nuovi relativi al conseguimento del titolo abilitativo in Svizzera.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto infondato che vi fosse stato tacito consenso del pubblico ministero: dal verbale risultava l'opposizione del PM e il patteggiamento, essendo accordo recettizio tra imputato e PM pervenuto alla conoscenza dell'altra parte con consenso espresso, è divenuto irrevocabile e non revocabile unilateralmente. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la censura: l'art. 186, comma 2-bis c.d.s. impone ex lege la revoca della patente in caso di guida in stato di ebbrezza con tasso >1,5 g/l e incidente; tale sanzione è stata qualificata come sanzione amministrativa accessoria con funzione prevalentemente preventiva e non è stata ritenuta automaticamente assorbita o esclusa dalla sospensione condizionale della pena patteggiata. La pronuncia della Corte Costituzionale relativa ad altre disposizioni (es. art. 222 c.d.s. / art. 30 legge 87/1953) non produce automaticamente effetti estensivi sull'art. 186, comma 2-bis, per differenze strutturali delle norme. I motivi nuovi sul titolo svizzero sono stati dichiarati inammissibili per introdurre fatto nuovo e ampliare il petitum.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Disciplina il patteggiamento: l'accordo tra imputato e pubblico ministero costituisce negozio processuale recettizio che, una volta pervenuto a conoscenza dell'altra parte con consenso, diviene irrevocabile salvo nuovo accordo tra le parti nei termini di legge
art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
Riguarda la revoca del consenso al patteggiamento; la Corte ha ritenuto che la revoca non opera se il pubblico ministero si è opposto espressamente e che non può essere rilevata un presunto 'tacito consenso' del PM
art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione; utilizzate dalla difesa per inquadrare le censure sotto i profili di violazione di legge e motivazione
art. 186, commi 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada)
Prevede la sanzione della revoca della patente in specifiche ipotesi di guida in stato di ebbrezza; la Corte ha confermato che il comma 2-bis impone ex lege la revoca quando sussistono le condizioni previste (tasso alcolemico >1,5 g/l con sinistro) e che tale revoca può essere applicata anche se la pena principale è sospesa condizionalmente
art. 222, comma 2, cod. strada
Disciplina sanzioni accessorie in ipotesi di reati stradali; la Corte ha osservato l'autonomia ontologica tra questa disposizione e l'art. 186, comma 2-bis, ragion per cui le dichiarazioni di incostituzionalità relative all'art. 222 non si estendono automaticamente ad art. 186
art. 30, comma 4, legge 11 marzo 1953, n. 87
Richiamata dalla difesa sulla scorta della Corte Cost. n. 68/2021; la Corte ha ritenuto che la sentenza costituzionale non implichi automaticamente che la revoca della patente non possa essere disposta in caso di sospensione condizionale per la specifica disciplina dell'art. 186 c.d.s.
art. 136-ter e art. 135, comma 6, cod. strada
Norme relative al riconoscimento di titoli di guida esteri; la questione sollevata dal ricorrente sul titolo svizzero è stata però dichiarata inammissibile in cassazione perché introdotta successivamente e ampliante il petitum
Corte Costituzionale, sentenza n. 68/2021
Ha qualificato alcune revoche della patente come aventi connotazioni punitive ("convenzionalmente penali") in un contesto specifico; tuttavia la Corte di legittimità ha ritenuto che la pronuncia non giustifichi automaticamente l'estensione dell'esito interpretativo all'art. 186, comma 2-bis
Corte Costituzionale, sentenza n. 88/2019
Ha affermato la gravità della guida in stato di ebbrezza e giustificato misure preventive severe (tale ratio è richiamata per sostenere la necessità della revoca in ipotesi gravi)
Giurisprudenza della Corte EDU (es. Rivard, Boman, Nilsson, Maszni, Varadinov, Malige, Wagner)
Citata dalla difesa per sostenere che misure come ritiro/sospensione/revoca della patente, se prolungate o conseguenti a condanna penale, possono assumere natura convenzionalmente penale; la Corte italiana ha valutato tali pronunce ma ha comunque ritenuto compatibile l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie insieme alla sospensione condizionale della pena
Massime di principio
- Il patteggiamento (accordo imputato-PM) è un negozio recettizio che diventa irrevocabile una volta pervenuto alla conoscenza dell'altra parte con consenso espresso: la revoca unilaterale da parte dell'imputato non è efficace se il PM si oppone.
- La revoca della patente prevista dall'art. 186, comma 2-bis c.d.s. (es. sinistro con tasso alcolemico >1,5 g/l) è un'obbligazione di legge che può essere disposta anche quando la pena principale è patteggiata e sospesa condizionalmente; la misura è considerata sanzione amministrativa accessoria con funzione preventiva, non automaticamente assorbita dalla sospensione condizionale.
- Le pronunce costituzionali o della Corte EDU che qualificano talune sanzioni amministrative come "convenzionalmente penali" non producono automaticamente estensione degli effetti interpretativi a disposizioni diverse se queste hanno struttura normativa differente; occorre valutare la specifica autonomia delle norme.
- In cassazione i motivi nuovi che introducono fatti o censure che ampliano il petitum (es. questioni di fatto nuove come titoli di guida esteri) sono inammissibili: i nuovi argomenti devono essere collegati e coerenti con i motivi originari.
- Se si vuole contestare la compatibilità della sanzione accessoria con la sospensione condizionale della pena è necessario motivare in termini di identità strutturale e di funzione della norma impugnata rispetto alle pronunce costituzionali richiamate; mera richiamata analogia non è sufficiente.
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