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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 03855/2026 del 30/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Roma che confermava gli arresti domiciliari disposti dal G.i.p., deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al pericolo di reiterazione dei reati. Sosteneva che la motivazione del Tribunale fosse ancorata alla sola gravità delle accuse e priva di elementi concreti e attuali di pericolo di recidiva: i reati sarebbero stati commessi oltre quattro anni prima; le società coinvolte erano state oggetto di sequestro preventivo "impeditivo" e gestite da un amministratore giudiziario; era stata applicata una misura interdittiva (divieto di ricoprire cariche per 12 mesi); le società avevano regolarizzato i rapporti con l'erario; pertanto mancavano strumenti e opportunità per reiterare i medesimi illeciti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo e condiviso la valutazione del Tribunale di Roma secondo cui risultano concrete e attuali le esigenze cautelari fondate sulla sistematicità, professionalità e spregiudicatezza delle condotte addebitate a Timpani, nonché sulle informative della Guardia di finanza che attestavano la persistenza di un sodalizio operativo e l'uso di prestanome e veicoli societari per le violazioni contestate. La Corte ha affermato che il sequestro preventivo delle società e la misura interdittiva non escludono la possibilità che l'indagato possa continuare a delinquere avvalendosi di altri strumenti o soggetti compiacenti e che la sola regolarizzazione fiscale non annulla la prognosi di pericolo. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di una somma di Euro 3.000,00 a titolo di ammenda ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione ai motivi di cassazione: il ricorso era fondato su presunte violazioni di legge e vizio di motivazione ai sensi delle lettere indicate.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamato tra le norme di riferimento; attiene alle disposizioni processuali relative alle misure cautelari e al contraddittorio nel riesame (interpretazione desumibile dal contesto).

  • art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Disciplina il pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie; la Corte ribadisce che il pericolo deve essere concreto e attuale e valutato prognosticamente sulla base della personalità, delle modalità del fatto e del contesto socio-ambientale, senza richiedere l'esistenza di una specifica occasione di reato.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Norma di riferimento sulle misure cautelari personali; richiamata nel quadro normativo del controllo giudiziario sulle esigenze cautelari.

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nel contesto delle misure cautelari e delle relative esigenze; usata come riferimento procedurale.

  • art. 2, comma 1, lett. c), legge 16 aprile 2015, n. 47

    Riferimento alla modifica che ha aggiunto l'ultimo periodo della lett. c) dell'art. 274; la Corte precisa che non è consentito desumere il pericolo di reiterazione dalla sola gravità astratta del titolo di reato, ma occorre valutare le modalità concrete del fatto.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha altresì irrogato una sanzione a titolo di ammenda per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il pericolo di reiterazione richiesto per le misure cautelari deve essere valutato in termini prognostici: concreto e attuale, sulla base di elementi reali non meramente ipotetici.
  • La valutazione si fonda sulla personalità dell'indagato, sulle modalità e circostanze del fatto e sul contesto socio-ambientale; le modalità del reato possono valere sia per la gravità del fatto sia per la capacità a delinquere.
  • Il tempo intercorso dalla commissione dei reati non esclude automaticamente il pericolo di reiterazione, ma impone una valutazione più approfondita; non è necessario dimostrare una specifica occasione immediata per delinquere.
  • Il sequestro preventivo di società e l'applicazione di misure interdittive non eliminano di per sé la possibilità di recidiva se sussistono elementi che indicano la capacità dell'indagato di utilizzare altri veicoli o soggetti compiacenti.
  • La sola regolarizzazione fiscale o la gravità astratta del titolo di reato non sono sufficienti a escludere la necessità di una misura cautelare personale quando emergano indizi di sistema criminoso e continuità nel comportamento illecito.
  • In contestazioni complesse con dati investigativi (es. informative di polizia giudiziaria) che indicano persistenza dell'attività illecita, il giudice può legittimamente disporre misure personali anche se esistono misure reali o interdittive già adottate.

Testo integrale

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