Sentenza del 31/01/2017 n. 91 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Imposte e Tasse - Abuso del diritto - Operazioni straordinarie - Gruppi - Fattispecie
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'eventuale abuso del diritto nell'ambito di uno scambio di partecipazioni finalizzato alla costituzione di una holding. La questione è se la mancata modifica della governance e delle posizioni di controllo renda l'operazione priva di sostanza economica o elusiva. La sentenza afferma che, ai fini dell'applicazione dell'art. 177, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986, è sufficiente un riassetto organizzativo all'interno del gruppo, senza che sia necessario un cambiamento delle posizioni di controllo.
La decisione
La mancata modifica della governance aziendale non integra, di per sé, abuso del diritto. La costituzione della holding e il conseguente riassetto organizzativo possono beneficiare del regime previsto dall'art. 177, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986 anche quando il controllo sostanziale rimane invariato. Il testo non specifica formalmente l'esito processuale, ma il principio enunciato è favorevole al contribuente o comunque contrario alla contestazione di abuso del diritto.
Norme richiamate
Art. 177, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
Per l'applicazione del regime relativo agli scambi di partecipazioni è sufficiente un riassetto organizzativo all'interno del gruppo; non è indispensabile che cambino la governance o le posizioni di controllo.
Massime di principio
- La costituzione di una holding non è abusiva solo perché non comporta un cambiamento dell'assetto di controllo o della governance.
- Nelle operazioni di scambio di partecipazioni, un effettivo riassetto organizzativo del gruppo può essere sufficiente a giustificare l'operazione ai fini fiscali.
- L'assenza di un mutamento delle posizioni di controllo non costituisce, da sola, prova di abuso del diritto.
- La valutazione deve concentrarsi sulla concreta funzione organizzativa dell'operazione e non esclusivamente sui suoi effetti proprietari formali.
- Il principio non esclude che l'abuso possa essere contestato in presenza di elementi ulteriori, quali l'assenza di sostanza economica, finalità esclusivamente fiscali o una struttura meramente artificiosa.
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