Sentenza del 31/01/2017 n. 12 - Comm. Trib. Prov. Novara
Accertamento IRPEF-IVA-IRAP -Atto impositivo - Motivazione - Adeguata esposizione delle ragioni di fatto e di diritto - Affermazione - Fondamento -Onere della prova - Documentazione contabile - Deducibilità dei costi sostenuti - Valutazione - Necessità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno contestato la legittimità degli avvisi di accertamento, lamentando una motivazione insufficiente in ordine alle ragioni di fatto e di diritto della pretesa fiscale e al recupero a tassazione di costi ritenuti non deducibili o non inerenti. La controversia riguardava anche la ripartizione dell'onere della prova: i contribuenti sostenevano, in sostanza, che l'Amministrazione dovesse dimostrare l'inesistenza o l'indeducibilità dei costi fatturati.
La decisione
La sentenza afferma che l'avviso di accertamento deve consentire al contribuente di conoscere adeguatamente le ragioni della pretesa, indicando l'ambito giuridico, i fatti contestati e l'esito dei controlli sull'inerenza dei costi. Tuttavia, quanto alla deducibilità dei costi, spetta al contribuente dimostrare l'effettiva esistenza, natura, inerenza e corretta quantificazione delle prestazioni ricevute e fatturate. L'Amministrazione deve provare l'esistenza del reddito imponibile e la qualità di debitore del contribuente, mentre la prova dei componenti negativi e delle eventuali esenzioni grava sul contribuente. Le deduzioni dell'Erario sull'inesistenza o non inerenza dei costi non comportano un'inversione dell'onere della prova.
Norme richiamate
Art. 42 d.P.R. 602/1973
La motivazione dell'avviso deve esporre in modo adeguato le ragioni di fatto e di diritto della pretesa tributaria, così da consentire al contribuente una difesa consapevole.
Art. 109, comma 1, d.P.R. 917/1986 (TUIR)
I costi possono essere riconosciuti fiscalmente solo se riferibili all'attività e adeguatamente dimostrati secondo i requisiti previsti dalla disciplina fiscale; la loro deducibilità richiede la prova della natura delle prestazioni e dei criteri di quantificazione.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento è legittimamente motivato quando indica con sufficiente chiarezza i fatti contestati, le norme applicate, i controlli effettuati e il collegamento tra tali elementi e la maggiore imposta richiesta.
- Per dedurre un costo non è sufficiente produrre una fattura: il contribuente deve dimostrare l'effettività della prestazione, la sua inerenza all'attività d'impresa, la natura dell'operazione e la congruità o correttezza della quantificazione.
- In linea generale, l'Amministrazione deve provare il presupposto dell'imposizione, mentre il contribuente deve provare i costi deducibili, le esenzioni e gli altri elementi che riducono il reddito imponibile.
- Il fatto che l'Amministrazione contesti in giudizio l'inesistenza o la non inerenza di un costo non trasferisce automaticamente su di essa l'intero onere probatorio: il contribuente deve comunque fornire una prova positiva e documentata del costo.
- In situazioni analoghe è opportuno conservare, oltre alle fatture, contratti, ordini, relazioni, prove dei pagamenti, documentazione dell'effettiva esecuzione delle prestazioni e ogni elemento utile a dimostrare il collegamento del costo con l'attività produttiva.
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