Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 31/01/2017 n. 12 - Comm. Trib. Prov. Novara

Accertamento IRPEF-IVA-IRAP -Atto impositivo - Motivazione - Adeguata esposizione delle ragioni di fatto e di diritto - Affermazione - Fondamento -Onere della prova - Documentazione contabile - Deducibilità dei costi sostenuti - Valutazione - Necessità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno contestato la legittimità degli avvisi di accertamento, lamentando una motivazione insufficiente in ordine alle ragioni di fatto e di diritto della pretesa fiscale e al recupero a tassazione di costi ritenuti non deducibili o non inerenti. La controversia riguardava anche la ripartizione dell'onere della prova: i contribuenti sostenevano, in sostanza, che l'Amministrazione dovesse dimostrare l'inesistenza o l'indeducibilità dei costi fatturati.

La decisione

La sentenza afferma che l'avviso di accertamento deve consentire al contribuente di conoscere adeguatamente le ragioni della pretesa, indicando l'ambito giuridico, i fatti contestati e l'esito dei controlli sull'inerenza dei costi. Tuttavia, quanto alla deducibilità dei costi, spetta al contribuente dimostrare l'effettiva esistenza, natura, inerenza e corretta quantificazione delle prestazioni ricevute e fatturate. L'Amministrazione deve provare l'esistenza del reddito imponibile e la qualità di debitore del contribuente, mentre la prova dei componenti negativi e delle eventuali esenzioni grava sul contribuente. Le deduzioni dell'Erario sull'inesistenza o non inerenza dei costi non comportano un'inversione dell'onere della prova.

Norme richiamate

  • Art. 42 d.P.R. 602/1973

    La motivazione dell'avviso deve esporre in modo adeguato le ragioni di fatto e di diritto della pretesa tributaria, così da consentire al contribuente una difesa consapevole.

  • Art. 109, comma 1, d.P.R. 917/1986 (TUIR)

    I costi possono essere riconosciuti fiscalmente solo se riferibili all'attività e adeguatamente dimostrati secondo i requisiti previsti dalla disciplina fiscale; la loro deducibilità richiede la prova della natura delle prestazioni e dei criteri di quantificazione.

Massime di principio

  • Un avviso di accertamento è legittimamente motivato quando indica con sufficiente chiarezza i fatti contestati, le norme applicate, i controlli effettuati e il collegamento tra tali elementi e la maggiore imposta richiesta.
  • Per dedurre un costo non è sufficiente produrre una fattura: il contribuente deve dimostrare l'effettività della prestazione, la sua inerenza all'attività d'impresa, la natura dell'operazione e la congruità o correttezza della quantificazione.
  • In linea generale, l'Amministrazione deve provare il presupposto dell'imposizione, mentre il contribuente deve provare i costi deducibili, le esenzioni e gli altri elementi che riducono il reddito imponibile.
  • Il fatto che l'Amministrazione contesti in giudizio l'inesistenza o la non inerenza di un costo non trasferisce automaticamente su di essa l'intero onere probatorio: il contribuente deve comunque fornire una prova positiva e documentata del costo.
  • In situazioni analoghe è opportuno conservare, oltre alle fatture, contratti, ordini, relazioni, prove dei pagamenti, documentazione dell'effettiva esecuzione delle prestazioni e ogni elemento utile a dimostrare il collegamento del costo con l'attività produttiva.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.